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mercoledì 9 ottobre 2013

Termini di decadenza dal potere di accertamento e di riscossione degli atti impositivi

  (Parte 4)



Si conclude, visto anche l’ordine “naturale” cronologico con la trattazione dei termini di riscossione delle cartelle di pagamento e degli atti impositivi.
Cartelle di pagamento
La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l'IVA , dell'art. 25 del DPR 602/73

Anche la fase della riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento.
Pertanto, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di prescrizione, entro i quali, salvo eventi interruttivi, deve essere notificato il pignoramento.
Con particolare attenzione, occorre ricordare che, in base all’art. 29 co. 1 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, a partire dagli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA notificati dall’1.7.2011, entrerà in vigore il nuovo sistema di riscossione: quindi, non vi sarà più la cartella di pagamento e sarà invece il pignoramento a dover essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Il suddetto termine, di natura decadenziale e non prescrizionale, non potrà essere interrotto da eventuali intimazioni ad adempiere (la classica lettera che vi “invita” a pagare entro e non oltre …) .
avvisi di accertamento
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diventa definitivo quando non è più impugnabile o si è formato il giudicato relativo alla sentenza del giudice tributario.
liquidazioni automatiche e controlli formali
Per effetto dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
  • terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione auto­matica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
  • quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.

Entro il 31.12.2010, pertanto, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’im­posta:
  • 2006, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
  • 2005, per le attività di controllo formale.
Termini di notifica delle cartelle di pagamento
PERIODO D’IMPOSTA
TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE A RUOLO
ANNO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE (O IN CUI L’ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO)
TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
2003
Accertamento definitivo
2008
31.12.2010
2004
Accertamento definitivo
2009
31.12.2011
2005
Controllo formale
(art. 36-
ter DPR 600/73)
2006
31.12.2010
2006
Liquidazione automatica
(art. 36-
bis DPR 600/73)
2007
31.12.2010
2006
Controllo formale
(art. 36-
ter DPR 600/73)
2007
31.12.2011
2007
Liquidazione automatica
(art. 36-
bis DPR 600/73)
2008
31.12.2011
2007
Controllo formale
(art. 36-
ter DPR 600/73)
2008
31.12.2012
2008
Liquidazione automatica
(art. 36-
bis DPR 600/73)
2009
31.12.2012
2008
Controllo formale
(art. 36-
ter DPR 600/73)
2009
31.12.2013
2009
Liquidazione automatica
(art. 36-
bis DPR 600/73)
2010
31.12.2013
2009
Controllo formale
(art. 36-
ter DPR 600/73)
2010
31.12.2014
irap
In tema di IRAP, l’art. 30 co. 6 del DLgs. 446/97 stabilisce che per la riscossione si applicano le norme previste per le imposte sui redditi, quindi la cartella di pagamento dovrà essere notificata entro i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73. Quindi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
tributi locali
Nella fiscalità locale, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato, a pena di deca­denza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
fonte :di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

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