(Parte 4)
Si
conclude, visto anche l’ordine “naturale” cronologico con la trattazione
dei termini di riscossione delle cartelle di pagamento e degli atti
impositivi.
Cartelle di pagamentoLa cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l'IVA , dell'art. 25 del DPR 602/73
Anche la fase della riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento.
Con particolare attenzione, occorre ricordare che, in base all’art. 29 co. 1 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010, a partire dagli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA notificati dall’1.7.2011,
entrerà in vigore il nuovo sistema di riscossione: quindi, non vi sarà
più la cartella di pagamento e sarà invece il pignoramento a dover
essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Il
suddetto termine, di natura decadenziale e non prescrizionale, non
potrà essere interrotto da eventuali intimazioni ad adempiere (la classica lettera che vi “invita” a pagare entro e non oltre …) .
avvisi di accertamento
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
L’accertamento diventa definitivo quando non è più impugnabile o si è
formato il giudicato relativo alla sentenza del giudice tributario.
liquidazioni automatiche e controlli formali
Per effetto dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:-
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
-
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
Entro il 31.12.2010, pertanto, devono essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
-
2006, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
-
2005, per le attività di controllo formale.
Termini di notifica delle cartelle di pagamento
PERIODO D’IMPOSTA
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TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE A RUOLO
|
ANNO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE (O IN CUI L’ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO)
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TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
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2003
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Accertamento definitivo
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2008
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31.12.2010
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2004
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Accertamento definitivo
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2009
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31.12.2011
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2005
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Controllo formale
(art. 36-ter DPR 600/73) |
2006
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31.12.2010
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2006
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Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR 600/73) |
2007
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31.12.2010
|
2006
|
Controllo formale
(art. 36-ter DPR 600/73) |
2007
|
31.12.2011
|
2007
|
Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR 600/73) |
2008
|
31.12.2011
|
2007
|
Controllo formale
(art. 36-ter DPR 600/73) |
2008
|
31.12.2012
|
2008
|
Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR 600/73) |
2009
|
31.12.2012
|
2008
|
Controllo formale
(art. 36-ter DPR 600/73) |
2009
|
31.12.2013
|
2009
|
Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR 600/73) |
2010
|
31.12.2013
|
2009
|
Controllo formale
(art. 36-ter DPR 600/73) |
2010
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31.12.2014
|
irap
In tema di IRAP, l’art. 30 co. 6 del
DLgs. 446/97 stabilisce che per la riscossione si applicano le norme
previste per le imposte sui redditi, quindi la cartella di pagamento
dovrà essere notificata entro i termini di cui all’art. 25 del DPR
602/73. Quindi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
tributi locali
Nella fiscalità locale, il titolo
esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.fonte :di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*
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