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martedì 8 ottobre 2013

Il nuovo redditometro è retroattivo

Secondo la Fondazione Studi Consulenti del lavoro

Il nuovo redditometro è retroattivo

Il parere n. 1/2013 della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro illustra le modalità per “difendersi” da un accertamento sintetico da redditometro, condotto secondo le norme - ora superate - applicabili fino all’anno d’imposta 2008. Secondo la Fondazione, comunque, le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010, applicabili a partire dall’anno d’imposta 2009, sono retroattive se più favorevoli al contribuente.
Con il parere n. 1 del 23 maggio 2013, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro illustra le modalità mediante le quali un contribuente può difendersi da un accertamento da redditometro, effettuato dall’Ufficio in relazione all’anno d’imposta 2007.
In proposito, il parere ricorda che l' art. 22, D.L. n. 78/2010 ha innovato profondamente l’accertamento sintetico da redditometro a partire dai periodi d’imposta dal 2009 in avanti.
Fino a tale annualità l’Ufficio può procedere all’accertamento sintetico ai sensi del “vecchio” art. 38, secondo cui la rettifica sintetica del reddito può avvenire in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacità contributiva. In buona sostanza, la disponibilità di beni significa la possibilità di mantenimento degli stessi e, quindi, la conseguente disponibilità di denaro, in quanto la norma presume che il semplice fatto di disporre di certi beni, significa poterli mantenere e quindi avere un determinato reddito disponibile.
Come difendersi da vecchio redditometro
Il parere circolare contiene una sorte di vademecum su come difendersi in caso di accertamento sintetico basato sul vecchio redditometro. A tal fine, secondo la Fondazione:
1) poiché l’esistenza di certi elementi identifica il “fatto noto” dal quale far discendere la presunzione di reddito, “preliminarmente è necessario riscontrare […] che i beni riportati siano in uso al contribuente e,
2) secondariamente, che i dati indicati relativi agli immobili, ai mezzi di trasporto, ad eventuali spese siano corretti (mq, hp, mesi e percentuale di possesso, etc.). Infatti, “l’eventuale errore commesso nell’identificazione di uno dei beni considerati (ad esempio che i metri quadrati dell’immobile sono superiori rispetto all’effettivo), comporta che il reddito complessivamente rideterminato dall’ufficio è errato. Pertanto prima di iniziare a giustificare la provenienza del reddito contestato, è necessario accertarsi della correttezza degli elementi posti a base del calcolo”;
3) dopo questo controllo, è necessario dimostrare l’esistenza di eventuali redditi non confluiti nella dichiarazione (perché esenti, tassati alla fonte, etc.) ovvero la concreta disponibilità di denaro (derivante da anni precedenti, disinvestimenti, finanziamenti, prestiti, etc.).
Ad esempio
Nell’ipotesi di accertamento sintetico basato anche sulla disponibilità di un’autovettura, “va verificato in primo luogo che i dettagli del mezzo siano corretti, quindi il costo sostenuto, la potenza fiscale e l’anno di immatricolazione. Secondariamente è necessario verificare che l’auto fosse concretamente nelle disponibilità del professionista e pertanto, che non ne fosse solo proprietario. Si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi dell’auto in uso al coniuge o al figlio.
Ulteriore controllo è per i mesi di disponibilità del mezzo. Infatti, se l’acquisto come indicato, è stato effettuato nel 2007, dovranno essere computati solo i mesi dalla data di acquisto. Se, poi, è stato effettuato in leasing o mediante accensione di un finanziamento, è necessario documentare all’ufficio la circostanza, in quanto dovranno rientrare nell’anno d’imposta 2007, solo ed esclusivamente i canoni o le rate effettivamente pagate”.

Per quanto riguarda la disponibilità di abitazioni, è necessario riscontrare preliminarmente la corrispondenza dei dati rispetto al reale, pertanto la correttezza dei metri quadrati, dei mesi di possesso e delle percentuali. Anche in questo caso, se l’immobile fosse di proprietà, ma in uso ad altro soggetto diverso dal contribuente, sarà necessario evidenziarlo al fine di eliminarlo dal calcolo. Anche in questa circostanza, è fondamentale poter dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per il mantenimento del bene. Potrebbe essere utile, provare eventuale disponibilità liquida sui conti correnti personali ovvero disinvestimenti di fondi, titoli o azioni, etc..
Procedura
In ordine alla procedura applicabile, il parere ritiene utile “presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di tentare già in questa sede una rideterminazione della pretesa, nella speranza che l’ufficio voglia considerare gli elementi appena descritti”. In proposito si osserva che, in caso di attivazione di accertamento con adesione l’Ufficio ha l’obbligo di considerare gli elementi e riscontri forniti dai contribuenti, ferma restando la valutazione della loro rilevanza ai fini di un eventuale accoglimento, totale o parziale, della pretesa del contribuente.
Applicazione retroattiva del nuovo redditometro
L’aspetto più interessante del parere n. 1/2013 della Fondazione Studi CdL risiede, a nostro avviso, nel punto in cui la stessa ritiene applicabile retroattivamente, ove più favorevole al contribuente, il nuovo accertamento sintetico, previsto dall’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come riformulato dal D.L. n. 78/2010.
In particolare, il parere osserva che proprio l’art. 22 del D.L.78/2010 “precisa a chiare lettere che il vecchio strumento è:
- inadeguato al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio;
- inefficiente;
- privo di garanzie per il contribuente”.
Da ciò deriva, secondo la Fondazione, che il contribuente, qualora ritenesse più favorevole il nuovo strumento, potrebbe chiedere che sia tenuto in considerazione in sede contenziosa e quindi che il giudice ne valuti eventualmente l’attendibilità, in quanto “se uno strumento analogo, quale appunto il nuovo redditometro, determina con più probabilità una presunzione legale più vicino al vero” dovrebbe essere applicato.
A corredo di tale orientamento il parere cita una prima serie di pronunce di merito che hanno accolto questa tesi. In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 272/1/12 del 9 ottobre 2012), ha precisato che “l’intervento operato con il D.L. 78/2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedimentali, con la conseguenza che il contribuente può sostenere l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009” (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Rimini, n. 41/2/13 e, ancora, quella di Reggio Emilia, n. 74/2/13 - cfr. A.Marcheselli, “”, il Quotidiano IPSOA del 23 aprile 2013).
In ordine alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, il parere evidenzia che la stessa , “con un comunicato stampa […] ha contrastato le sopra citate pronunce rilevando che l’applicazione non può essere retroattiva anche se più favorevole”, per cui il nuovo redditometro non è applicabile ad accertamenti per periodi d’imposta ante 2009.
Tale posizione, in realtà, risulta confermata dall’Agenzia con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, risposta 1.3., concernente le risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata (cfr. G.Petruzzellis, “”, il Quotidiano IPSOA del 18 febbraio 2013). In tale sede, infatti, è stato posto il quesito se il nuovo redditometro, in quanto versione “evoluta” di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al D.M. 10 settembre 1992, potrà essere utilizzato dai contribuenti, se ad essi più favorevole, durante i contraddittori relativi ad annualità basate ancora sul vecchio redditometro. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la disposizione introdotta dall’art. 22, D.L. n. 78/2010, alla quale il decreto 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all’art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, D.P.R. n. 600/1973 hanno “[…] effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del […] decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti.

fonte :(Parere Fondazione studi consulenti lavoro 23/05/2013, n. 1)
27/05/2013

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