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mercoledì 9 ottobre 2013

Non paga Iva l’attività indirettamente collegata a un rapporto assicurativo

Non paga Iva l’attività indirettamente collegata a un rapporto assicurativo
A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 3 aprile  a conclusione del procedimento C-124/07
 

Nel mirino il trattamento impositivo, ai fini Iva, delle prestazioni di servizi per operazioni di assicurazione nei casi in cui non siano rese direttamente dagli agenti o subagenti delle compagnie ma da chi, indirettamente, coopera alla conclusione dei contratti di assicurazione. Il 3 aprile 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, a conclusione del procedimento C-124/07, si è pronunziata sul trattamento impositivo cui assoggettare ai fini Iva le prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione nei casi in cui tali prestazioni non sono rese direttamente dagli agenti o subagenti delle compagnie assicurative ma da soggetti che – sia pur in via mediata ed indiretta, comunque cooperano alla stipula e alla conclusione dei contratti assicurativi. Com’è noto, l’articolo 13 della sesta direttiva prevede l’esonero dall’applicazione dell’imposta per talune operazioni, tassativamente individuate, che per la loro rilevanza sotto un profilo sociale e/o economico fruiscono di un particolare trattamento di favore.

Le operazioni di assicurazione e le prestazioni di servizi
Tra le suddette operazioni, il legislatore comunitario ha incluso anche "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione". Tale previsione viene puntualmente ripresa dall’ordinamento degli Stati membri, cui pure il legislatore comunitario concede una certa autonomia nell’individuazione delle condizioni attraverso le quali disciplinare le modalità dell’agevolazione.In particolare, l’ordinamento tributario dei Paesi Bassi, che è oggetto del presente esame dinnanzi ai giudici comunitari, prevede che "sono esenti dall’imposta le assicurazioni ed i servizi forniti dagli intermediari di assicurazione".

L’oggetto della controversia La fattispecie in oggetto verte, per l’appunto, sulla idoneità a fruire del predetto trattamento di esenzione con riferimento alle prestazioni di servizi che, solo in via indiretta, attengono alla stipula di polizze assicurative in quanto vengono erogate da soggetti che cooperano con intermediari di compagnie assicurative. La ricorrente nella presente causa opera come subagente della Vdl, società con sede nei Paesi Bassi che presta a sua volta servizi di mediatore ed intrermediario di assicurazione. La Vdl interviene sia come intermediario nella stipula di contratti di assicurazione sia come agente mandatario per alcune compagnie assicurative, stipulando autonomamente contratti in loro nome. Le attività svolte dalla ricorrente in nome e per conto della Vdl riguardano la conclusione di contratti di assicurazione, l’emissione delle polizze, il pagamento di provvigioni nonché il servizio di informazioni per l’utenza. Dalle condizioni contrattuali si evince, inoltre, che la ricorrente è legittimata a proporre e a concludere autonomamente, e di propria iniziativa, nuovi contratti assicurativi. A fronte di tale attività la ricorrente percepisce dalla Vdl una remunerazione pari all’80 per cento della provvigione versata a quest’ultima dalle compagnie assicurative per la conclusione di un contratto di assicurazione. Ove, però, il contratto venga risolto, la ricorrente è tenuta a rimborsare la parte della remunerazione percepita commisurata al periodo residuo di durata del contratto. La ricorrente, ritenendo che la attività sopra descritta fosse in toto assimilabile a quella erogata dagli intermediari assicurativi, non ha assoggettato a Iva le prestazioni da essa erogate.

La posizione del fisco olandese Di contrario avviso il fisco olandese che ha negato la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità dell’esenzione visto che la ricorrente non agisce come intermediaria delle compagnie assicurative.

La posizione della Corte Ue
La Corte di Giustizia, cui è stata demandata la interpretazione della normativa tributaria olandese alla luce del dettato della sesta direttiva, si è pronunziata in senso favorevole alla ricorrente. La Corte ha precisato che, poiché il sistema di esenzioni dall’applicazione dell’imposta ha carattere eccezionale nell’economia del sistema Iva, è necessario interpretare restrittivamente "i termini con cui sono state enunziate le esenzioni". Si impone, pertanto, di verificare se, nonostante la ricorrente intrattenga soltanto un rapporto indiretto con una delle parti di un contratto assicurativo alla cui conclusione coopera, le prestazioni da essa rese sono comunque assimilabili alle prestazioni di servizi relative alle attività effettuate da mediatori e/o intermediari di assicurazione di cui al citato articolo 13 della sesta direttiva.

Le conclusioni A tal riguardo i giudici comunitari rilevano che dai fatti in causa (in particolare, dalla decisione di rinvio) emerge chiaramente che la natura delle attività esercitate dalla ricorrente è quella propria delle attività di un mediatore o di un intermediario di assicurazione. Difatti, la ricorrente, sebbene non sia formalmente legata agli assicuratori per conto dei quali agisce la Vdl, intrattiene comunque un rapporto con questi ultimi, sia pure in virtù degli accordi contrattuali che la legano con la Vdl. Per tale motivo, conclude la Corte, l’attività svolta dalla ricorrente confluisce nelle prestazioni di servizio che sono dirette alla conclusione dei contratti assicurativi: in quanto tale, la ricorrente partecipa di diritto del trattamento di esenzione.
pubblicato Mercoledì 9 Aprile 2008

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