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lunedì 17 marzo 2014

Sui viaggi regimi differenziati


C'è un caso molto frequente nel settore del turismo. Un'agenzia viaggi italiana, per organizzare gite scolastiche, riceve fatture da un tour operator comunitario per alberghi, ristoranti, guide ed ingressi a musei, situati sia in Italia che nel territorio Ue. Deve presentare il modello Intrastat.
Le situazioni che si possono verificare sono sostanzialmente tre : acquisto di pacchetto turistico, acquisto di servizi singoli in nome proprio e per conto del cliente, acquisto di servizio singolo in nome e per conto del cliente.
Se l'acquisto ha le caratteristiche del pacchetto turistico, va adottato il principio della territorialità nel Paese del prestatore, non rilevando l'ubicazione delle strutture o dei servizi di cui fruirà il viaggiatore: l'operazione non deve essere inserita negli elenchi Intrastat da parte dell'agenzia italiana. Il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio (articoli 306 e seguenti della direttiva Iva, la 2006/112/CE ) non ha infatti subìto variazioni nel 2010, in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi ed alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat.
Si ricorda che, in base alla legge italiana, si ha pacchetto turistico quando viene fornita la combinazione di almeno due fra le tre diverse tipologie di servizi indicate dall'articolo 1 del Dm 340/99: servizi di trasporto, di alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico, quali ad esempio i servizi di guida turistica. Ulteriore condizione perchè si possa parlare di pacchetto turistico è che la durata dei servizi offerti superi le 24 ore o comprenda almeno una notte.
Attenzione: sull'acquisto da parte dell'agenzia di viaggi direttamente da un tour operator, la tassazione potrebbe avvenire in modalità diverse secondo lo Stato in cui si trovi il tour operator. Infatti, l'applicazione del regime speciale tra tour operetor e agenzia di viaggi non sarebbe, ai sensi della direttiva Iva, ammesso, perché applicabile solo nei confronti del viaggiatore. A questo proposito si sottolinea che l'Italia (a dire il vero, non da sola) si trova, proprio per questa modalità abusiva di applicazione del regime speciale, sotto infrazione ed è stata rinviata al giudizio della Corte di giustizia.
Territorialità Iva nel Paese del tour operator estero si avrà anche nel caso in cui l'agenzia italiana acquisti da esso singoli servizi in nome proprio; in tali situazioni, l'agenzia italiana riceverà fattura con Iva del Paese del prestatore (o, in talune situazioni, con regime speciale del Paese del prestatore).
Diversa è invece la situazione in cui l'agenzia italiana acquisti singoli servizi in nome e per conto del proprio cliente; in tali casi, il tour operator estero fornisce una prestazione di intermediazione, che segue le regole generali dell'articolo 7-ter del Dpr 633/72: l'Iva è dovuta in Italia con il meccanismo dell'inversione contabile ed occorre compilare i modelli Intrastat.
A margine, peraltro, si segnala l'ulteriore possibilità che l'agenzia di viaggio italiana acquisti singoli servizi presso gli operatori commerciali, esteri o nazionali, che prestano direttamente il servizio (alberghi, ristoranti, musei, eccetera). In tali situazioni, occorre seguire la regola di territorialità propria del singolo servizio: le prestazioni alberghiere e gli ingressi ai musei, ad esempio, sono territoriali nel Paese ove avviene il pernottamento o si trova il museo, con conseguente assenza di obblighi Intrastat (in tal senso, si veda la circolare 36/E/10, risposta n. 12b). Al contrario, in caso di handling fee (servizi a terra a favore del viaggiatore) realizzati da un prestatore comunitario in altro Stato membro, il prestatore emetterà una fattura per servizi fuori campo che verrà tassata in Italia direttamente dal committente. In questo caso l'operatore nazionale dovrà compilare il modello Intrastat di riferimento.
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