Lo studio
professionale i cui associati siano padre e figlia (o due coniugi) non deve
pagare l'imposta regionale sulle attività produttive, salvo che non sostenga
spese per personale dipendente; in questo caso, infatti, non si configura
l'autonoma organizzazione. La presuntio hominis secondo cui la sussistenza di
uno studio associato costituisce indizio dell'esistenza di una stabile
organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere
superata con adeguata motivazione
Nessun commento:
Posta un commento