Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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venerdì 28 marzo 2014

ADEMPIMENTO VIES


Le imprese e i professionisti per poter operare con soggetti comunitari devono essere iscritti nell’anagrafe informatica VIES (VAT Information Exchange System) e, nel caso in cui non abbiano manifestato l’intenzione ad effettuare operazioni comunitarie in sede di apertura della partita IVA, devono inoltrare un’apposita comunicazione.
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
La volontà di essere inseriti nel Vies può essere espressa, in sede di apertura della partita IVA, compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo presentando un’apposita istanza a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o tramite Pec. Dal 26 marzo 2014 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo servizio “Comunicare istanza di inclusione nell’archivio VIES” per trasmettere telematicamente la richiesta, da parte dei soggetti titolari di partita IVA abilitati a Fisconline o Entratel, esclusivamente in modalità diretta.
Entro i 30 giorni successivi alla data dell’attribuzione della partita IVA (nel caso in cui la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie sia contenuta nella dichiarazione di inizio attività) o alla data di ricezione dell’istanza, gli uffici territorialmente competenti per le attività di controllo ai fini dell’IVA effettuano l’analisi propedeutica all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES.
L’assenza di iscrizione all’archivio Vies non consente al soggetto, pur munito di numero di partita Iva, di applicare o vedersi applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie.
Con le stesse modalità previste per l’istanza di inclusione nel Vies va trasmessa, eventualmente, quella con cui si richiede di non essere più inclusi nell’archivio.
SANZIONI
L’archivio VIES è stato stabilito con finalità antifrode dal DL n. 78/2010: l’articolo 27 del decreto legge ha introdotto specifiche misure volte a garantire un più stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e l’affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali.
In assenza di convalida nell’archivio VIES della partita IVA di un contribuente a questo si deve applicare il regime proprio delle operazioni interne, pertanto:
  • le operazioni attive dovranno essere assoggettate ad Iva in Italia;
  • gli acquisti saranno gravati dell’imposta dello stato membro di provenienza.
OPERAZIONI ATTIVE
L’Amministrazione Finanziaria, con C.M. n.39/E del 1° agosto 2011, ha chiarito che le operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate dopo il 28 febbraio 2010 da un soggetto passivo Iva non iscritto nell’archivio VIES (o escluso a seguito di un provvedimento di diniego o revoca) verso soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi comunitari, devono essere assoggettate a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (emissione di fattura con Iva e liquidazione della stessa).
Esempio:
Soggetto passivo italiano non iscritto nel VIES effettua, per la prima volta da quando svolge la sua attività, una cessione di beni ad un operatore comunitario senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 41 DL 331/93.
In sede di predisposizione della dichiarazione IVA annuale ci si accorge che tale operazione non poteva essere configurata come cessione intracomunitaria.
Il soggetto passivo italiano per poter regolarizzare l’operazione dovrà versare l’IVA (più sanzioni e interessi) in quanto la cessione deve essere considerata operazione imponibile in Italia.
OPERAZIONI PASSIVE
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all’archivio VIES, desumibili anche dalle indicazioni presenti nella circolare n. 41 del 1° agosto 2011, consistono nell’impossibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti intracomunitari e pertanto:
  • qualora il cessionario italiano difetti dell’iscrizione al VIES: la controparte comunitaria deve esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come scambio comunitario
  • qualora il cessionario non residente difetti dell’iscrizione al VIES: si applica il regime impositivo interno.
Dal punto di vista procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art. 47 del DL n. 331 del 1993); tale comportamento, infatti, determina un’illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.
L’Amministrazione fiscale ha altresì precisato che, qualora il soggetto non iscritto al Vies assoggetti l’operazione al regime proprio delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi intracomunitarie, sono previste delle sanzioni pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell’imposta omessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Art. 27 del D.L. 78 del 2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122
  • Art. 35, 35 ter e 35  quater del Dpr 633/72
  • Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 07/10/2010
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 39/E del 1 agosto 2011
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42/E del 24 aprile 2012

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