Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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giovedì 20 marzo 2014

Partecipazioni ricevute in successione


Rilevante il valore indicato in successione

Premessa – In caso di rivalutazione di partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione l’erede non può assumere quale valore fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal “de cuius”, ma deve fare riferimento a quello indicato in dichiarazione di successione o al valore normale delle stesse, nel caso che siano esentate dall’imposta di successione. Il valore risultante dalla rideterminazione eseguita dal “de cuius” può essere utilizzato, invece, con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era stata abolita, cioè alle successioni aperte dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006.

Rivalutazione terreni e partecipazioni - La legge di stabilità 2014 ripropone l’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge n. 448/2001, consentendo di rivalutare le partecipazioni (di società non quotate in mercati regolamentati) possedute alla data del 1° gennaio 2014, in base a una relazione di stima da redigere e asseverare entro il 30 giugno 2014.

Partecipazioni in successione - Una fattispecie che merita una specifica analisi attiene alla possibilità di avvalersi dell’agevolazione in questione in relazione alle partecipazioni acquisite in dipendenza di successione apertasi successivamente alla data fissata dal legislatore per il possesso delle stesse (ossia, a seguito della Legge n. 147/2013, il 1° gennaio 2014).

Circolare 27/E/2003 - Originariamente l’Amministrazione finanziaria aveva affermato che, “in assenza di una norma specifica in tal senso, la successione e la donazione non sono eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del donante o del de cuius” (circolare n. 27/E del 2003, cit., par. 2.1.), per cui “gli eredi e i donatari non possono essere considerati “possessori” delle partecipazioni a tale data” (circolare n. 81/E del 2002, cit., par. 3.1.).

Mandato con rappresentanza - Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora il de cuius, prima della morte, avesse conferito mandato con rappresentanza per potersi avvalere dell’agevolazione de qua (ad esempio, dando incarico di predisporre la perizia di stima), gli eredi, in sede di cessione della partecipazione ricevute in eredità, avrebbero potuto beneficiare del maggior valore risultante dalla perizia, poiché in tal caso sarebbe stato l’effettivo titolare a chiedere di beneficiare della rivalutazione e non i suoi eredi (circolare n. 27/E del 2003, cit., par. 2.1.).

D.L. 262/2006 - I predetti chiarimenti furono però emanati anteriormente alla reintroduzione dell’imposta di successione a opera del D.L. n. 262/2006 (Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 262/2006.), per le successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, e, a seguito di tale intervento normativo, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in caso di cessione delle partecipazioni a titolo oneroso, per la determinazione delle plusvalenze imponibili occorre far riferimento al valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione ovvero al loro valore normale, nell’eventualità in cui esse siano esentate dall’imposta di successione (circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, par. 3.2, e la risoluzione 17 aprile 2008, n. 158/E).

Successione dal 3.10.2006 - Quindi per le partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006, per effetto della reintroduzione dell’imposta di successione, non è più consentito all’erede di assumere quale costo fiscale delle partecipazioni il costo rivalutato dal de cuius, che può essere utilizzato, invece, con riferimento alle partecipazioni pervenute per successione nel periodo in cui tale imposta era stata abolita, vale a dire in relazione alle succes

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