Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 27 marzo 2014

RW: reintrodotta la soglia di 10.000 euro


Per depositi e conto correnti esteri

Nel DDL n. 1401 di conversione del D.L. 4/2014 (che disciplinava originariamente la voluntary disclosure) è stato approvato un emendamento che reintroduce la soglia dei 10.000,00 euro per la compilazione del quadro RW.

La novità -
In particolare, l’art. 2 del DDL n. 1401, approvato dalla Camera e in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Senato, introduce il nuovo comma 4 – bis all’art. 4 del D.L. 167/1990 in base al quale “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro”.

Le novità della L. 97/2013 -
Pare opportuno ricordare che con le novità introdotte dalla L. 97/2013 (Legge Europea del 2013) non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo di indicazione in dichiarazione degli investimenti all’estero ovvero delle attività estere di natura finanziaria: dunque tali investimenti e attività devono essere sempre dichiarati anche se di importo inferiore a 10.000 euro.

In luogo della previsione di un limite di importo al di sotto del quale esonerare dall’obbligo di monitoraggio degli investimenti esteri, la L. 97/2013 ha privilegiato l’esigenza di alleggerire, per quanto possibile, il contenuto della dichiarazione delle attività estere nei casi in cui esse siano detenute in Paesi collaborativi.

Prima delle modifiche operate dalla Legge Europea 2013, la previgente normativa, (co. 5, l’art. 4, D.L. 167/1990), prevedeva l’esenzione dall’obbligo di compilazione del quadro RW per gli investimenti e le attività estere con valore inferiore a 10.000 euro.

Soglia solo per depositi e conto correnti bancari -
La nuova previsione normativa, qualora raggiungesse l’ok definitivo al Senato, introduce una soglia di 10.000, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW, per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.
Di conseguenza, per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri sarebbe necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.

Inoltre, il limite dei 10.000 euro andrebbe verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta.

Di conseguenza, la verifica della soglia dei 10.000 euro non dovrà avvenire rispetto al valore del c/c bancario o del deposito alla fine del periodo d’imposta, bensì tenendo conto di versamenti e prelevamenti effettuati durante il periodo d’imposta.

L’approvazione definitiva del testo da parte del Senato deve avvenire entro il 28 marzo. Ciò sarà possibile solo se si provvederà all’approvazione del testo arrivato dalla Camera senza apportare alcuna modifica.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento