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giovedì 20 marzo 2014

Perdita di beni strumentali per eventi dannosi

20 marzo 2014


Il componente negativo assume rilevanza ai fini Irap

Premessa – Nel corso di Telefisco 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in seguito alla perdita totale di beni strumentali avvenuta in seguito a eventi calamitosi, il componente negativo di reddito contabilizzato in contropartita dello stralcio dei beni iscritti nell’attivo immobilizzato dello stato patrimoniale, ancorché classificato come componente straordinario del conto economico, assume comunque rilevanza agli effetti dell’Irap in virtù del principio di correlazione.

Telefisco 2014 - Nel corso di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 30 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il principio di correlazione ai fini Irap, precisando il trattamento da riservare alla perdita totale di beni strumentali avvenuta in seguito a eventi calamitosi. In particolare, è stato affermato che il componente negativo di reddito contabilizzato in contropartita dello stralcio dei beni iscritti nell’attivo immobilizzato dello stato patrimoniale, ancorché classificato come componente straordinario del conto economico, assume comunque rilevanza agli effetti del tributo in virtù del principio di correlazione.

Cir. 27/E/2009 -
L’Agenzia fonda la propria tesi richiamando la circolare 26 maggio 2009, n. 27/E, in cui, al par. 1.1, è stato precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione del valore della produzione netta, a prescindere dalla loro classificazione in bilancio, in ragione del fatto che un’impostazione diversa non sarebbe coerente con un sistema ove assumono rilievo le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione dei c.d. immobili patrimonio e non anche quelle derivanti dalla cessione di beni strumentali che, ordinariamente, partecipano al processo produttivo. Né può essere, d’altra parte, trascurata la circostanza che le componenti di reddito rilevate in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi d’esercizio che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, sottoforma di quote di ammortamento.

Oic 16 -
Ciò posto - e considerato che alla luce del par. D.IX del principio contabile n. 16 le immobilizzazioni materiali perdute per incendio o altri eventi indipendenti dall’impresa sono fattispecie del tutto assimilabile all’alienazione dei beni stessi - l’Agenzia ha affermato che alle medesime conclusioni cui si è pervenuti relativamente alle suddette componenti derivanti dal realizzo dei beni strumentali “si deve giungere anche con riferimento alle sopravvenienze passive rilevate in seguito alla perdita totale di beni strumentali dovuta a un evento calamitoso. Pertanto, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive in questione concorrono alla formazione della base imponibile IRAP”.

Area straordinaria C.E. - Al riguardo si fa presente che, in via ordinaria, la partecipazione delle plus/minusvalenze da cessione di beni strumentali alla formazione del valore della produzione netta deriva dalla circostanza che detti elementi reddituali fanno parte delle componenti da indicare, rispettivamente, alla voce A5 e B14 del conto economico ove esse derivino dalla cessione di beni strumentali realizzata nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa. Ne deriva che il richiamo effettuato alla circolare n. 27/E del 2009, cit, nella prospettiva di applicazione del principio di correlazione, ha un senso solo se riferito alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali da imputare nell’area straordinaria del conto economico (ad esempio: rinnovo macchinari a causa di ristrutturazione aziendale).

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