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martedì 25 marzo 2014

Autotrasporto: bonus accisa sul gasolio per autotrazione

 Autotrasporto: Rimborso accise trimestrale

Com’è noto, dall'anno 2012 il rimborso delle accise sui consumi di gasolio alle imprese di autotrasporto avviene con cadenza trimestrale (come stabilito all'art 61 D.L. n.1/2012). Il rimborso può essere richiesto entro il mese successivo al
trimestre di riferimento. Il credito spettante potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Per le eventuali eccedenze non compensate dovrà essere chiesto rimborso in denaro entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’anno.

Importante sottolineare che non trova più applicazione ai fini della compensazione il limite annuale di 250 euro previsto dall’articolo 1 c.53 della legge n.244/2007.
L’agevolazione viene calcolata ogni mille litri di gasolio (attualmente corrisponde a 214,18609 €/1000 lt). Gli importi da recuperare potranno essere compensati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’ufficio doganale abbia sollevato obiezioni (silenzio- assenso). La compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento.
Il codice tributo per effettuare la compensazione è il 6740 e la compensazione può essere effettuata senza alcun limite di importo.
Riportiamo qui di seguito la nota RU22756 dell'Agenzia delle Dogane del 24 febbraio 2012 a firma del Direttore Centrale Ing. Walter De Santis
OGGETTO: Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Misure in materia di autotrasporto, di unità da diporto. Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.1, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio u.s, ha introdotto disposizioni innovative, con riguardo a determinati settori di interesse di questa Agenzia, delle quali si illustrano di seguito i principali contenuti.
A) Anticipo recupero accise per autotrasportatori In materia di agevolazione a favore degli esercenti attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone, l’articolo 61 del decreto-legge 24.1.2012, n.1:
• apporta modifiche sostitutive al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere a) e b)];
• prevede che, a decorrere dall’anno 2012 al credito d’imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2);
• rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).
1. Modifiche al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
L’art. 61 del D.L. n.1/2012 sopra menzionato, al comma 1, modifica l’art.3 (commi 1 e 6) e l’art. 4 (comma 3) del regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000.
In particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell’art.3 del medesimo D.P.R. n.277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell’anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre- dicembre).
A tal fine, in luogo del previgente termine del “… 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare …” viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata “, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare ..”.
Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l’intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Ai sensi, poi, del comma 6 dell’art. 3 - come modificato dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 - nel prospetto recante l’indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio ( “quadro A” del modello di dichiarazione reperibile sul sito di questa Agenzia) dovrà essere indicato “… il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..”, ovvero alla chiusura del trimestre solare.
Per quanto attiene, infine, alla modifica del comma 3 dell’art. 4, si evidenzia che, a partire dai quantitativi di gasolio consumati nell’anno 2012, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al “31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto”.
Da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.
Così, a titolo meramente esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4 del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014; ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.
2. Disapplicazione dell’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244.
L’art. 61 del D.L. n. 1/2012, introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art.1, comma 53, della legge n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.
3. Sistematizzazione del rimborso del maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante.
Di rilievo, la previsione introdotta nell’ordinamento giuridico dal comma 4 dell’art. 61 in esame con la quale viene reso strutturale, potenziandone l’efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l’attività di trasporto di merci e di determinate 3 categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.
In tal modo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio.
In linea con tale assunto, il medesimo comma 4 apporta una modifica integrativa all’art.33 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), opportunamente introducendo il comma 30-ter) che prevede, per l’appunto, il rimborso del maggiore onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo.
Con l’occasione, si evidenzia che il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l’inserimento del comma 30-bis) per effetto del quale, rispetto all’aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell’aliquota d’accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta.

per esempio : II trimestre 2013

Per i consumi di gasolio effettuati nel II trimestre solare 2013 è possibile presentare la dichiarazione per il recupero del bonus a decorrere dal 01/07/2013 e fino al 31/07/2013. Al riguardo, sul sito dell'Agenzia delle Dogane sono già disponibili sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel periodo 01/04/2013 - 30/06/2013, l'Agenzia delle Dogane ha confermato l'entità del beneficio in misura pari a Euro 214,18609 per mille litri di gasolio, invariato rispetto al trimestre precedente.
Per ottenere il diritto all'utilizzo in compensazione o il rimborso del credito d'imposta spettante per il II trimestre 2013, i soggetti interessati devono presentare nel mese di Luglio 2013 (fino al 31 Luglio) specifica dichiarazione all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti a presentare al dichiarazione dei redditi in Italia). Tale adempimento deve avvenire nel rispetto delle modalità contenute nel regolamento emanato col D.P.R. 277/2000.

Per la predisposizione delle domande-dichiarazioni e la relativa stampa sono già disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane http://www.agenziadogane.gov.it/ (percorso: "accise" - "benefici per il gasolio da autotrazione" - "benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013"), sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Inoltre, i contribuenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I..Al riguardo:
1) essi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo dell'E.D.I.;
2) le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione e le modalità tecnico-operative di trasmissione dati tramite l'E.D.I., sono disponibili sul sito (nella specifica sezione ad esso relativa).

Le imprese che scelgono di utilizzare l'importo del credito sorto nel SECONDO TRIMESTRE 2013 in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/97, devono:
  1. - attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, OPPURE mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
  2. - indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: " 6740" ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori");
  3. - utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2014 (ossia " entro il 31 Dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto "). Pertanto, nel mod. F24 indicare come "anno di riferimento": 2013 e/o 2014 (anni nei quali si può eseguire la compensazione);
  4. - per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2014, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30 Giugno 2015, a pena di decadenza.

Per comprovare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto:
- per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio, è sempre necessaria la relativa fattura d'acquisto
- per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone è sufficiente la sola scheda carburante.

Il bonus in commento:
- non concorre alla formazione del reddito
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
- non rileva neppure ai fini IRAP
- deve essere indicato nel quadro RU, sezione " Caro petrolio" del modello UNICO relativo al periodo di riferimento. La mancata indicazione, tuttavia, non è a pena di decadenza dal beneficio. A decorrere dai consumi di gasolio effettuati nel corso del 2012 non si applica più il limite annuale di Euro 250.000 quale soglia massima di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni alle imprese.

circolare http://www.studiocon.com/sites/default/files/Circolare%20N.11%20del%2018%20Gennaio%202013%20-%20Benefici%20fiscali%20sul%20gasolio%20per%20autotrazione%20per%20il%20quarto%20trimestre%202012..pdf

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