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giovedì 13 marzo 2014

Contabilizzazione del credito d'imposta "carbon-tax"


 
Quali autotrasportatori iscritti all'Albo evidenziamo ogni anno nel quadro RU il credito d'imposta a recupero dell'aumento delle accise sul gasolio per autotrazione. Ci chiediamo se la contabilizzazione del credito debba avvenire nell'anno di sostenimento dei costi, che costituiscono il parametro di calcolo (consumi di gasolio nel periodo precedente) ovvero nell'anno successivo, ovvero quello di presentazione della prescritta dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.


Ai sensi del dpr 277/2000 gli autotrasportatori esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate fruiscono di un credito di imposta corrispondente all'incremento dell'accisa sul gasolio per autotrazione a seguito dell'introduzione della cosiddetta carbon tax. Il detto credito, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

La norma dispone inoltre l'irrilevanza del contributo ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, riguardante la limitata deducibilità degli interessi passivi in presenza di redditi esenti.

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito di imposta a favore degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito di imposta, pari all'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio, è determinato sulla base dei consumi di gasolio per autotrazione nei periodi di riferimento (annualità).
Il credito, previa presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
La determinazione e l'indicazione della misura del credito d'imposta spettante viene operata direttamente dall'autotrasportatore con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell'anno.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo occorre presentare all'Agenzia delle Dogane (ovvero all'Ufficio tecnico di finanza) una apposita dichiarazione dove vengono riportate le modalità di determinazione del credito spettante e viene allegata la documentazione probatoria degli acquisti di carburante.
L'Ufficio dispone di trenta giorni per esaminare e controllare la dichiarazione e la documentazione allegata e di sessanta giorni per attestare, ovvero confermare o rettificare l'esatta misura dell'importo del credito spettante.
In mancanza di esplicita comunicazione da parte dell'ufficio agli interessati, l'istanza si intende accolta trascorsi 60 giorni dalla sua presentazione (silenzio-assenso).

Le modalità di contabilizzazione del credito
Il credito di imposta cd. "carbon-tax" ha come obbiettivo dichiarato quello di ridurre, per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto conto terzi, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
Si tratta di un contributo di legge, riconosciuto a fronte del sostenimento di una particolare fattispecie di costi, rilevati in conto economico ovviamente con riferimento al periodo del loro sostenimento e partecipazione al "processo produttivo".
La loro registrazione contabile deve essere operata mediante la rilevazione di una voce di credito nell'attivo circolante a fronte dell'appostazione della voce contributi c/esercizio nella classe A5 del conto economico.
.La scrittura contabile per la rilevazione del credito d'imposta è la seguente:
Credito d'imposta a Contributi in conto esercizio
Abbiamo quindi in dare una voce dell'attivo patrimoniale (da rappresentare alla voce C II 5) Crediti verso altri) mentre in avere una componente positiva di reddito.
La componente reddituale deve essere rappresentata nella voce A5 del conto economico Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
L'esercizio contabile di rilevazione del credito
Il riconoscimento della spettanza del credito e la quantificazione della sua misura sono invero rinviati ad un momento successivo.
La titolarità del credito e la determinazione del suo importo sono infatti legati ad un adempimento formale nell'anno successivo, allorché, con una serie distinta di obblighi dichiarativi e documentali (presentazione della dichiarazione, verifica e controllo della stessa e degli allegati, attestazione del credito spettante), sorge in capo al contribuente il diritto al rimborso ovvero all'utilizzo in compensazione del suddetto credito.
Il dubbio evidenziato nel quesito può sorgere dal momento che il contributo di legge è erogato a fronte del sostenimento dei costi per il gasolio in un dato esercizio, mentre il diritto del contribuente all'utilizzo dello stesso credito sembrerebbe rinviato all'anno successivo.
La risposta è contenuta nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri "Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi seziono corretti principi contabili - Documento interpretativo del Principio contabile n. 12".
In tale documento è precisato che i contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

Conclusioni
Il credito di imposta per il recupero della cosiddetta carbon-tax costituisce un contributo di legge in conto esercizio.
La sua rilevazione deve essere effettuata nell'anno ovvero nel momento in cui il contribuente ha la certezza giuridica del diritto a chiederlo a rimborso ovvero utilizzarlo in compensazione ovvero la data in cui l'Agenzia delle Dogane attesta la sussistenza del credito, con idoneo provvedimento o mediante la formazione del silenzio-assenso.Se l'ufficio non rigetta espressamente la domanda di contributo posta dal contribuente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda vale il cosiddetto silenzio-assenso e pertanto la domanda si intende accolta e il credito di imposta concesso.
Da un punto di vista fiscale si ricorda che tale contributo non costituisce reddito ai fini delle imposte sul reddito ( l 'art. 2 del citato dpr 277 ) mentre concorre alla formazione della base imponibile dell'Irap.  

Riferimenti normativi
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8 202

1 commento:

  1. SE INSERITO IN FATTURA CON SEGNO NEGATIVO IN CHE TIPOLOGIA IVA RIENTRA? FUORI CAMPO IVA?

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