Quali autotrasportatori iscritti
all'Albo evidenziamo ogni anno nel quadro RU il credito d'imposta a recupero
dell'aumento delle accise sul gasolio per autotrazione. Ci chiediamo se la
contabilizzazione del credito debba avvenire nell'anno di sostenimento dei
costi, che costituiscono il parametro di calcolo (consumi di gasolio nel
periodo precedente) ovvero nell'anno successivo, ovvero quello di presentazione
della prescritta dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.
Ai sensi del dpr 277/2000 gli autotrasportatori esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate fruiscono di un credito di imposta corrispondente all'incremento dell'accisa sul gasolio per autotrazione a seguito dell'introduzione della cosiddetta carbon tax. Il detto credito, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.
La norma dispone inoltre l'irrilevanza del contributo ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, riguardante la limitata deducibilità degli interessi passivi in presenza di redditi esenti.
L'art. 8, comma 10, lettera e) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito di imposta
a favore degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito di imposta, pari all'incremento
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio, è determinato sulla base dei consumi di
gasolio per autotrazione nei periodi di riferimento (annualità).
Il credito, previa presentazione di
un'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, può essere chiesto a
rimborso o utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997.
La determinazione e l'indicazione della
misura del credito d'imposta spettante viene operata direttamente
dall'autotrasportatore con riferimento ai consumi di gasolio effettuati
nell'anno.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo
occorre presentare all'Agenzia delle Dogane (ovvero all'Ufficio tecnico di
finanza) una apposita dichiarazione dove vengono riportate le modalità di
determinazione del credito spettante e viene allegata la documentazione
probatoria degli acquisti di carburante.
L'Ufficio dispone di trenta giorni per
esaminare e controllare la dichiarazione e la documentazione allegata e di
sessanta giorni per attestare, ovvero confermare o rettificare l'esatta misura
dell'importo del credito spettante.
In mancanza di esplicita comunicazione
da parte dell'ufficio agli interessati, l'istanza si intende accolta trascorsi
60 giorni dalla sua presentazione (silenzio-assenso).
Le modalità di contabilizzazione del
credito
Il credito di imposta cd.
"carbon-tax" ha come obbiettivo dichiarato quello di ridurre, per le
imprese operanti nel settore dell'autotrasporto conto terzi, l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
Si tratta di un contributo di legge,
riconosciuto a fronte del sostenimento di una particolare fattispecie di costi,
rilevati in conto economico ovviamente con riferimento al periodo del loro
sostenimento e partecipazione al "processo produttivo".
La loro registrazione contabile deve
essere operata mediante la rilevazione di una voce di credito nell'attivo
circolante a fronte dell'appostazione della voce contributi c/esercizio nella
classe A5 del conto economico.
.La scrittura
contabile per la rilevazione del credito d'imposta è la seguente:
Credito d'imposta a Contributi in conto esercizio
Abbiamo quindi in dare una voce dell'attivo patrimoniale (da rappresentare alla voce C II 5) Crediti verso altri) mentre in avere una componente positiva di reddito.
La componente reddituale deve essere rappresentata nella voce A5 del conto economico Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Credito d'imposta a Contributi in conto esercizio
Abbiamo quindi in dare una voce dell'attivo patrimoniale (da rappresentare alla voce C II 5) Crediti verso altri) mentre in avere una componente positiva di reddito.
La componente reddituale deve essere rappresentata nella voce A5 del conto economico Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
L'esercizio contabile di rilevazione
del credito
Il riconoscimento della spettanza del
credito e la quantificazione della sua misura sono invero rinviati ad un
momento successivo.
La titolarità del credito e la
determinazione del suo importo sono infatti legati ad un adempimento formale
nell'anno successivo, allorché, con una serie distinta di obblighi dichiarativi
e documentali (presentazione della dichiarazione, verifica e controllo della
stessa e degli allegati, attestazione del credito spettante), sorge in capo al
contribuente il diritto al rimborso ovvero all'utilizzo in compensazione del
suddetto credito.
Il dubbio evidenziato nel quesito può
sorgere dal momento che il contributo di legge è erogato a fronte del
sostenimento dei costi per il gasolio in un dato esercizio, mentre il diritto
del contribuente all'utilizzo dello stesso credito sembrerebbe rinviato
all'anno successivo.
La risposta è contenuta nel documento
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
"Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi seziono corretti
principi contabili - Documento interpretativo del Principio contabile n.
12".
In tale documento è precisato che i
contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con
certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio
al quale essi sono riferiti.
Conclusioni
Il credito di imposta per il recupero
della cosiddetta carbon-tax costituisce un contributo di legge in conto
esercizio.
La sua rilevazione deve essere
effettuata nell'anno ovvero nel momento in cui il contribuente ha la certezza
giuridica del diritto a chiederlo a rimborso ovvero utilizzarlo in
compensazione ovvero la data in cui l'Agenzia delle Dogane attesta la sussistenza
del credito, con idoneo provvedimento o mediante la formazione del
silenzio-assenso.Se l'ufficio non rigetta espressamente la domanda di
contributo posta dal contribuente, decorsi 60 giorni dalla presentazione
della domanda vale il cosiddetto silenzio-assenso e pertanto la domanda
si intende accolta e il credito di imposta concesso.
Da un punto di vista fiscale si ricorda
che tale contributo non costituisce reddito ai fini delle imposte sul reddito
( l 'art. 2
del citato dpr 277 ) mentre concorre alla formazione della base imponibile dell'Irap.
Riferimenti normativi
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8
202
SE INSERITO IN FATTURA CON SEGNO NEGATIVO IN CHE TIPOLOGIA IVA RIENTRA? FUORI CAMPO IVA?
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