I casi in cui è possibile optare per l'applicazione dell'Iva variano a seconda che si tratti di un fabbricato abitativo o strumentale. La relativa disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, numeri 8, 8bis e 8ter, del Dpr 633/1972 è stata novellata dall'articolo 9 del Dl 83/2012.
Per quanto riguarda i fabbricati abitativi, ovvero quelli accatastati nelle categorie A esclusa l'A10, l'opzione per l'imposizione è consentita esclusivamente per le imprese di costruzione o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da oltre cinque anni; la cessione prima del quinquennio è naturalmente soggetta a Iva. Tuttavia se l'oggetto della cessione è un immobile abitativo destinato ad alloggi sociali l'opzione per l'applicazione dell'Iva può essere esplicitata anche dalle imprese non costruttrici.
Con riferimento agli immobili strumentali per natura invece la norma è meno restrittiva. In particolare qualsiasi soggetto passivo (impresa o professionista) può optare per l'applicazione dell'imposta.
In tutti i casi in cui per la cessione di un fabbricato il cedente opta per l'applicazione dell'Iva, l'imposta si applica con il metodo dell'inversione contabile ex articolo 17, comma 6, lettera a-bis del Dpr 633/1972.
fonte:sole24ore