Dal 1° gennaio 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA
Con l’approvazione della Legge di stabilità 2013, si sono introdotte
diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune
delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in
essere dalle aziende.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 introduce
un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le
operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di
cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito
delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di
emissione della fattura per le prestazioni di servizi, fuori campo IVA,
ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72, rese a soggetti
passivi d’imposta in altro Stato UE. Tale adempimento, tuttavia, era di
fatto stato introdotto come una sorta di “corollario” dell’ulteriore
obbligo di inserimento delle predette prestazioni di servizi negli
elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in
precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli
servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti
passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio
2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e
quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi
delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione
riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente
comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che rileva,
dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del
presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba
essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo
dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto
agevole.
fonte: http://www.comlegal.eu
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