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mercoledì 6 marzo 2013

Dal 1° gennaio 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA

Dal 1° gennaio 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA

Con l’approvazione della Legge di stabilità 2013, si sono introdotte diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72, rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE. Tale adempimento, tuttavia, era di fatto stato introdotto come una sorta di “corollario” dell’ulteriore obbligo di inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente: 
  • prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”; 
  • prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
fonte: http://www.comlegal.eu

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