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mercoledì 6 marzo 2013

FATTURAZIONE 2013: LE REGOLE DA OSSERVARE

FATTURAZIONE 2013: LE REGOLE DA OSSERVARE


L’art. 1, commi da 324 a 335, Legge 228/2012, c.d. “Legge di Stabilità 2013”, ha recepito nell’ordinamento nazionale le disposizioni in materia di fatturazione previste dalla Direttiva 2010/45/UE. Le nuove regole sono applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013.
Esaminiamo di seguito le principali modifiche apportate al DPR 633/1972 e al DL 331/1993; seguiranno poi approfondimenti monotematici in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
CONTENUTO DELLE FATTURE
Il novellato art. 21, c. 2, DPR 633/1972, prevede che la fattura debba contenere almeno le seguenti indicazioni:
  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cessionario o committente oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, indicazione del codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, c. 1, n. 2), DPR 633/1972;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, c. 4, DL 331/1993;
  • annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente oppure da un terzo.
È stato quindi introdotto l’obbligo di indicare in fattura il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale oppure, quando questi non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il codice fiscale.
esempio
Commenti
Quando il cessionario o committente è stabilito in un altro Paese membro della Comunità, occorre indicare in fattura il suo numero identificativo IVA.
All’atto di ciascun acquisto è fatto quindi obbligo di dichiarare se il bene o il servizio è destinato alla sfera imprenditoriale o a quella privata.
 numerazione delle fatture
Il novellato art. 21, c. 2, lett. b), DPR 633/1972, stabilisce che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (in precedenza era prevista la numerazione progressiva delle fatture per anno solare).
Ciò significa, in altri termini, che due fatture, pur se emesse in anni diversi, non possono avere lo stesso numero.
Tuttavia, con RM n. 1/E/2013, l’Agenzia delle Entrate, privilegiando una volta tanto la sostanza invece della forma, ha precisato che: “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
È quindi possibile continuare come in passato oppure ricorrere a una delle soluzioni operative suggerite dal documento di prassi:
  • numerazione progressiva senza azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questa ipotesi la numerazione delle fatture 2013 segue quella delle fatture 2012 (ad esempio, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 453, la prima fattura emessa nel 2013 sarà la n. 454), oppure, in alternativa, è possibile partire dal n. 1 proseguendo ininterrottamente sino alla cessazione dell’attività;
  • numerazione progressiva con azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questo caso l’univocità del documento va garantita inserendo nel numero della fattura anche l’anno di emissione (ad esempio, 1/2013 oppure 2013/1).
esempio
Commenti
Le medesime procedure vanno adottate, per ciascuna serie di numerazione, dai soggetti che utilizzano i registri sezionali IVA. Ad esempio, utilizzando gli stessi dati di cui sopra:
sezionale a
sezionale b

sezionale a
sezionale b
n. 454/A
n. 345/B
n. 1/2013/A
n. 1/2013/B
n. 455/A
n. 346/B
n. 2/2013/A
n. 2/2013/B
n. 456/A
n. 347/B
n. 3/2013/A
n. 3/2013/B
n. 457/A
n. 348/B

n. 4/2013/A
n. 4/2013/B
n. 458/A
n. 349/B

n. 5/2013/A
n. 5/2013/B
In ogni caso è indispensabile che il numero attribuito al documento sia trascritto nei registri IVA con la stessa numerazione indicata in fattura (dunque, senza la possibilità di adottare protocolli diversi).
 fatturA ELETTRONICA
La fattura può essere emessa, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico. In particolare, come previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 21, DPR 633/1972, per fattura elettronica s’intende il documento emesso e ricevuto “in un qualunque formato elettronico” (ad esempio, file con estensioni Pdf, Doc, Xls, Tiff, Xml, ecc.), il cui valido ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
Il soggetto che intende utilizzare il formato elettronico deve garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento dell’emissione sino al termine del periodo richiesto per la sua conservazione.
Come previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 21, DPR 633/1972, l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento, possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.
esempio
Commenti
Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità per la compilazione e la conservazione delle fatture elettroniche.
è stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa, oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione, anche all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, DPR 633/1972, impone l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni sotto indicate, territorialmente non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972:
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972 (operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari, assicurativi e relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori della relativa imposta in altro Stato UE (dato che l’operazione non è soggetta a IVA in Italia ma in altro Stato UE, nel documento va inserita l’annotazione “inversione contabile”);
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea (dato che l’operazione non è soggetta a IVA né in Italia né in altro Stato UE, nel documento va inserita l’annotazione “operazione non soggetta”).
esempio
Commenti
Le suddette operazioni partecipano alla formazione del volume di affari, ma non concorrono alla formazione del plafond IVA dei c.d. esportatori abituali.
Pertanto, i soggetti IVA stabiliti in Italia sono ora tenuti a emettere fattura anche per le operazioni non soggette a IVA per mancanza del requisito territoriale:
  • quando territorialmente rilevanti ai fini IVA in altro Stato UE, la cui relativa imposta è assolta dal cessionario o committente comunitario, soggetto passivo, con applicazione dell’inversione contabile;
  • quando territorialmente rilevanti ai fini IVA in Paesi o territori extracomunitari (compresi i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano), a prescindere dalla qualità del committente (sia esso operatore economico o privato consumatore).
In precedenza l’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali interessava soltanto le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché, dal 1.1.2010, le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri della Comunità.
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Allo stato attuale, invece, rientrano nell’obbligo di fatturazione ex art. 21, c. 6, DPR 633/1972, tutte le tipologie di prestazioni (servizi “generici” ex art. 7-ter e servizi “specifici” ex artt. da 7-quater a 7-septies, DPR 633/1972).
Si evidenzia infine che in base al novellato art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/1997, la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
INDICAZIONI DA RENDERE IN FATTURA
Alle operazioni che non comportano addebito d’imposta, anche per effetto dell’applicazione di regimi speciali IVA, è fatto obbligo di indicare in fattura delle espressioni standardizzate, di seguito riepilogate.
tipologia operazione
descrizione in fattura
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ex art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972
Operazione non soggetta
Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/1972
Operazione non imponibile
Operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972 (eccetto quelle di cui al n. 6)
Operazione esente
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995
Regime del margine – beni usati
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995
Regime del margine – oggetti d’arte
Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995
Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al regime del margine ex art. 74-ter, DPR 633/1972
Regime del margine – agenzie di viaggio
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Paese UE
Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti (operatori economici e privati consumatori) stabiliti fuori dalla Comunità
Operazione non soggetta
Fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio
Autofatturazione
Operazioni soggette al reverse charge interno ex art. 17, c. 5 e 6, DPR 633/1972
Inversione contabile
Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali da scarto in genere ex art. 17, c. 7 e 8, DPR 633/1972
Inversione contabile
esempio
Commenti
L’indicazione della norma di riferimento, nazionale o comunitaria, che giustifica la mancata applicazione dell’imposta, diventa quindi un elemento opzionale.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Con la modifica dell’art. 13, c. 4, DPR 633/1972, cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43, DL 331/1993 (abrogato il comma 3), è previsto, ai fini della determinazione della base imponibile, che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera, vadano computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emissione della stessa; in mancanza di quotazione nel giorno di riferimento, il computo deve essere effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.
In alternativa, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, è possibile far riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla BCE.
regole previgenti
nuova regola generale
Operazioni interne. Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio del giorno antecedente più prossimo.
Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura.
in alternativa
Tasso di cambio BCE per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare.
Acquisti intracomunitari. Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura.
OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
L’art. 17, c. 2, DPR 633/1972, stabilisce che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, siano assolti dai cessionari o committenti nazionali con emissione di autofattura o integrazione della fattura ricevuta.
Per effetto delle modifiche recate dalla “Legge di Stabilità 2013”, è ora previsto che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il cessionario o committente nazionale sia tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo gli artt. 46 e 47, DL 331/1993.
esempio
Commenti
In precedenza, ossia nel periodo 17.3 – 31.12.2012, il ricorso all’integrazione della fattura riguardava soltanto le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella Comunità.
Pertanto, quando un soggetto passivo acquista beni o servizi di ogni genere da un operatore comunitario, per operazioni soggette a IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972, gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere assolti con le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari.
VOLUME DI AFFARI
Con la modifica dell’art. 20, DPR 633/1972, è previsto che non concorrano a formare il volume d’affari soltanto le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2424, Codice Civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo di SP (diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), e i passaggi di beni tra attività separate ex art. 36, c. 5, DPR 633/1972.
è stata, inoltre, soppressa l’esclusione dal computo del volume di affari, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR 633/1972.
esempio
Commenti
Tuttavia, tali operazioni continuano a non rilevare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale”.
L’ampliamento del novero delle operazioni che concorrono a formare il volume di affari annuo determinerà presumibilmente una forte riduzione dei soggetti aventi diritto a fruire dei regimi agevolati per il cui accesso è previsto un limite di fatturato.
Si pensi, ad esempio, all’esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, al nuovo regime “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL 83/2012, alla presentazione dei modelli Intrastat e delle comunicazioni “black list” con cadenza trimestrale.
Sarà anche più difficile realizzare il presupposto del diritto al rimborso annuale o infrannuale del credito IVA ex art. 30, c. 3, lett. b), DPR 633/1972, che richiede la realizzazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate, in quanto nel (solo) denominatore della frazione dovranno ora essere incluse anche le operazioni extraterritoriali soggette a fatturazione.
esempio
Commenti
Non ha invece subito modifiche il presupposto del diritto al rimborso annuale o infrannuale del credito IVA previsto dall’art. 30, c. 3, lett. d), DPR 633/1972 (effettuazione in misura prevalente di operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972).
Viene inoltre ad ampliarsi l’ambito oggettivo della c.d. comunicazione “black list”, nella quale dovranno essere ora incluse anche le cessioni di beni extraterritoriali soggette a fatturazione (ad esempio, cessioni di beni che si trovano all’estero).
esempio
Commenti
Si rammenta che con il DM 5.8.2010 (si veda, da ultimo, la FE n. 11/2012), l’obbligo di comunicazione è già stato esteso alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia, effettuate o ricevute da operatori economici localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).
Con la modifica dell’art. 1, c. 1, lett. a), DL 746/1983, sono stati invece “sterilizzati” gli effetti delle nuove disposizioni sulla determinazione dello status di “esportatore abituale”.
In particolare è previsto che dal denominatore della frazione che esprime il rapporto fra l’ammontare delle operazioni non imponibili e il volume d’affari del contribuente, siano escluse, oltre alle cessioni di beni in transito e di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, anche le operazioni di cui al comma 6-bis dell’art. 21, DPR 633/1972.
FATTURAZIONE DIFFERITA
Con la modifica del comma 4 dell’art. 21, DPR 633/1972, la facoltà di ricorrere alla fatturazione differita, sinora prevista soltanto per le cessioni di beni effettuate nei confronti del medesimo soggetto nell’arco di un mese solare, è estesa anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (ad esempio, contratto, nota di consegna lavori eseguiti, lettera d’incarico, relazione professionale, ecc.).
esempio
Commenti
La fattura, recante il dettaglio delle operazioni, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il documento va registrato nello stesso giorno della sua emissione ma la relativa imposta va liquidata con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.
FATTURA SEMPLIFICATA
Il nuovo art. 21-bis, DPR 633/1972, introduce nell’ordinamento nazionale la possibilità di emettere la fattura in “forma semplificata”, per:
  • le operazioni di ammontare complessivo non superiore a € 100;
  • le note di variazione in aumento o in diminuzione ex art. 26, DPR 633/1972, a prescindere dal loro importo.
esempio
Commenti
Con decreto di natura non regolamentare, il MEF può innalzare fino a € 400 il limite per il ricorso alla fattura semplificata, oppure consentirne l’emissione anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative oppure le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata o dei dati che permettono di calcolarla;
  • per le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, DPR 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che sono modificate.
In buona sostanza la nuova fattura “semplificata” è caratterizzata dalla possibilità di:
  • identificare il cessionario / committente con l’indicazione del solo numero di partita IVA o del codice fiscale;
  • indicare in maniera più sintetica l’oggetto dell’operazione (la fattura ordinaria esige la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, quella semplificata la sola descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi);
  • omettere la distinta indicazione dell’imponibile e dell’IVA, indicando l’ammontare complessivo e l’importo dell’imposta incorporata o soltanto i dati che permettono di calcolarla (ad esempio, importo totale € 60, inclusa IVA 21%).
Il ricorso alla fattura semplificata non è ammesso per le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, DL 331/1993 e per le operazioni di cui all’art. 21, c. 6-bis, lett. a), DPR 633/1972, ossia le operazioni, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972, non soggette a IVA per mancanza del requisito territoriale, effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi comunitari tenuti ad assolvere l’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile.
TERMINI PER LA FATTURAZIONE DEI SERVIZI GENERICI
Sono modificati i termini per la fatturazione delle prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scambiate con soggetti esteri (comunitari ed extracomunitari).
esempio
Commenti
L’art. 6, c. 6, DPR 633/1972, prevede che le prestazioni di servizi “generici” rese e ricevute tra un soggetto passivo nazionale e un soggetto passivo estero, si considerano effettuate nel momento di ultimazione del servizio o al pagamento, se antecedente. È, invece, irrilevante l’emissione anticipata della fattura.
In particolare è previsto che la fattura sia emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ultimazione o pagamento anticipato):
  • quando le prestazioni sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE;
  • quando le prestazioni sono rese o ricevute da operatori economici stabiliti fuori della UE.
esempio
Commenti
Per quanto riguarda le prestazioni ricevute da operatori extracomunitari, il suddetto termine di emissione della fattura va ovviamente riferito al momento di emissione dell’autofattura.
La fattura va registrata entro lo stesso termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, in modo da liquidare l’imposta nel periodo in cui è divenuta esigibile.
La novità normativa risponde alle difficoltà operative venutesi a creare a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 217/2011, riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni “generiche” (fissato all’ultimazione del servizio o al pagamento del corrispettivo se antecedente).
Nulla cambia, invece, per le prestazioni di servizi “specifiche” rese o ricevute da operatori economici extracomunitari che continuano a dover essere fatturate al momento del loro pagamento (o all’emissione della fattura, se antecedente).
esempio
Esempio 1
Un trasportatore italiano esegue un trasporto di beni per conto di un’impresa tedesca. Il trasporto si conclude il 5.1. La fattura del prestatore, con l’indicazione “inversione contabile”, va emessa entro il 15.2 e contabilizzata con riferimento al mese di gennaio.
esempio
Esempio 2
Un’impresa italiana incarica un trasportatore svizzero di eseguire un trasporto di beni che si conclude il 10.1. L’autofattura va emessa entro il 15.2 e contabilizzata con riferimento al mese di gennaio.
 PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI
Le prestazioni di servizi, siano essi “generici” o “specifici”, ricevute da prestatori comunitari sono da assoggettare a imposta mediante integrazione della fattura estera.
Occorre pertanto integrare la fattura emessa dal prestatore comunitario e annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento anche se la registrazione avviene entro il 15 del mese successivo.
In caso di omessa o infedele fatturazione è necessario procedere alla regolarizzazione secondo il dettato del (novellato) art. 46, c. 5, DL 331/1993.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuate nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione (in luogo del previgente momento della consegna al cessionario nel territorio dello Stato o dell’arrivo dei beni a destinazione).
tipologia operazione
regole previgenti
nuove regole
Cessioni intracomunitarie
Consegna o spedizione
Inizio del trasporto o della spedizione
Acquisti intracomunitari
Consegna in Italia o arrivo a destino in Italia
Pertanto, il momento rilevante degli acquisti intracomunitari di beni coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario, dal territorio dello Stato membro di provenienza.
esempio
Commenti
Nel caso di cessioni o acquisti effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore al mese solare, l’operazione si considera effettuata al termine di ciascun mese per la parte a questo riferibile. La disposizione non trova applicazione per le c.d. “vendite a distanza” e per le cessioni con installazione nel Paese di destinazione.
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si manifestano tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna.
L’emissione anticipata della fattura continua a rilevare ai fini degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni (pur limitatamente all’importo fatturato).
esempio
Attenzione
È stata, invece, eliminata la disposizione che attribuiva analogo effetto anticipatorio al pagamento eseguito prima della consegna dei beni; di conseguenza, negli scambi intracomunitari di beni gli acconti divengono irrilevanti. Naturalmente, se il fornitore, una volta ricevuto il pagamento anticipato, procede all’emissione della fattura (pur senza averne l’obbligo), l’operazione deve intendersi comunque realizzata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
 TERMINI PER L’emissione o l’integrazione dellA FATTURA
Sono modificati anche i termini per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate e quelli per l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario ricevute.
In particolare, il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto o spedizione). Il documento va registrato negli stessi termini ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, il termine per l’integrazione della fattura è fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente.
 NUOVI TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
La modifica del momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari di beni ha comportato anche la modifica dei termini per l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario in caso di mancato ricevimento della fattura del cedente comunitario.
Il nuovo art. 46, c. 5, DL 331/1993, stabilisce, infatti, che il cessionario di un acquisto intracomunitario può attendere la relativa fattura non oltre il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Trascorso inutilmente tale termine, egli deve emettere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa, un’autofattura (in unico esemplare) con riferimento al mese precedente.
Se, invece, ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, sempre con riferimento al mese precedente.
esempio
Esempio 3
Acquisto intracomunitario da fornitore tedesco. La merce parte da Monaco in data 15.1.2013, la fattura è emessa in pari data. Esaminiamo le diverse ipotesi.
fattura ricevuta entro:
da registrare entro:
con riferimento al mese di:
Il mese di emissione (gennaio)
15.2.2013
gennaio
Primo mese successivo (febbraio)
15.3.2013
febbraio
Secondo mese successivo (marzo)
15.4.2013
marzo
Terzo mese successivo (dal 1.4)
15.4.2013 (autofattura)
marzo
EMISSIONE DELLA FATTURA CON IL REGISTRATORE DI CASSA
Con l’inserimento del nuovo comma 4 nell’art. 1, Legge 18/1983, è previsto che la fattura, anche nella modalità “semplificata”, possa essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali.

fonte:intrastat.it

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