FATTURAZIONE 2013: LE REGOLE DA OSSERVARE
L’art. 1, commi da 324 a 335, Legge 228/2012, c.d. “Legge di Stabilità 2013”, ha recepito nell’ordinamento nazionale le disposizioni in materia di fatturazione previste dalla Direttiva 2010/45/UE. Le nuove regole sono applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013.
Esaminiamo di seguito le principali modifiche apportate al DPR 633/1972 e al DL 331/1993; seguiranno poi approfondimenti monotematici in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
CONTENUTO DELLE FATTURE
Il novellato art. 21, c. 2, DPR 633/1972, prevede che la fattura debba contenere almeno le seguenti indicazioni:- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cessionario o committente oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, indicazione del codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, c. 1, n. 2), DPR 633/1972;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, c. 4, DL 331/1993;
- annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente oppure da un terzo.
Quando il cessionario o committente è stabilito in un
altro Paese membro della Comunità, occorre indicare in fattura il
suo numero identificativo IVA.
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numerazione delle fatture
Il novellato art. 21, c. 2, lett. b), DPR 633/1972, stabilisce che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (in precedenza era prevista la numerazione progressiva delle fatture per anno solare).
Ciò significa, in altri termini, che due fatture, pur se emesse in anni diversi, non possono avere lo stesso numero.
Tuttavia, con RM n. 1/E/2013, l’Agenzia delle Entrate, privilegiando una volta tanto la sostanza invece della forma, ha precisato che: “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.”
È quindi possibile continuare come in passato oppure ricorrere a una delle soluzioni operative suggerite dal documento di prassi:
- numerazione progressiva senza azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questa ipotesi la numerazione delle fatture 2013 segue quella delle fatture 2012 (ad esempio, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 453, la prima fattura emessa nel 2013 sarà la n. 454), oppure, in alternativa, è possibile partire dal n. 1 proseguendo ininterrottamente sino alla cessazione dell’attività;
- numerazione progressiva con azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questo caso l’univocità del documento va garantita inserendo nel numero della fattura anche l’anno di emissione (ad esempio, 1/2013 oppure 2013/1).
Le medesime procedure vanno adottate, per ciascuna
serie di numerazione, dai soggetti che utilizzano i registri
sezionali IVA. Ad esempio, utilizzando gli stessi dati di cui sopra:
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fatturA ELETTRONICA
La fattura può essere emessa, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico. In particolare, come previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 21, DPR 633/1972, per fattura elettronica s’intende il documento emesso e ricevuto “in un qualunque formato elettronico” (ad esempio, file con estensioni Pdf, Doc, Xls, Tiff, Xml, ecc.), il cui valido ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
Il soggetto che intende utilizzare il formato elettronico deve garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento dell’emissione sino al termine del periodo richiesto per la sua conservazione.
Come previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 21, DPR 633/1972, l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento, possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite
le modalità per la compilazione e la conservazione delle fatture
elettroniche. |
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, DPR 633/1972, impone
l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni sotto
indicate, territorialmente non soggette all’imposta ai sensi degli
articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972:- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972 (operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari, assicurativi e relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori della relativa imposta in altro Stato UE (dato che l’operazione non è soggetta a IVA in Italia ma in altro Stato UE, nel documento va inserita l’annotazione “inversione contabile”);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea (dato che l’operazione non è soggetta a IVA né in Italia né in altro Stato UE, nel documento va inserita l’annotazione “operazione non soggetta”).
Le suddette operazioni partecipano alla formazione del volume di
affari, ma non concorrono alla formazione del plafond IVA dei c.d.
esportatori abituali. |
- quando territorialmente rilevanti ai fini IVA in altro Stato UE, la cui relativa imposta è assolta dal cessionario o committente comunitario, soggetto passivo, con applicazione dell’inversione contabile;
- quando territorialmente rilevanti ai fini IVA in Paesi o territori extracomunitari (compresi i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano), a prescindere dalla qualità del committente (sia esso operatore economico o privato consumatore).
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Allo stato attuale, invece, rientrano nell’obbligo di fatturazione
ex art. 21, c. 6, DPR 633/1972, tutte le tipologie di prestazioni
(servizi “generici” ex art. 7-ter e servizi “specifici” ex artt. da 7-quater a 7-septies, DPR 633/1972). |
INDICAZIONI DA RENDERE IN FATTURA
Alle operazioni che non comportano addebito d’imposta, anche per
effetto dell’applicazione di regimi speciali IVA, è fatto obbligo di
indicare in fattura delle espressioni standardizzate, di seguito
riepilogate.
tipologia operazione
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descrizione in fattura
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Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ex art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972 |
Operazione non soggetta |
Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/1972 |
Operazione non imponibile |
Operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972 (eccetto quelle di cui al n. 6) |
Operazione esente |
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995 |
Regime del margine – beni usati |
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995 |
Regime del margine – oggetti d’arte |
Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995 |
Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione |
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al regime del margine ex art. 74-ter, DPR 633/1972 |
Regime del margine – agenzie di viaggio |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di
cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972, non
territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi
debitori dell’imposta in altro Paese UE |
Inversione contabile |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente
rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti (operatori economici e
privati consumatori) stabiliti fuori dalla Comunità |
Operazione non soggetta |
Fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio |
Autofatturazione |
Operazioni soggette al reverse charge interno ex art. 17, c. 5 e 6, DPR 633/1972 |
Inversione contabile |
Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di
metalli ferrosi e materiali da scarto in genere ex art. 17, c. 7 e 8,
DPR 633/1972 |
Inversione contabile |
L’indicazione della norma di riferimento,
nazionale o comunitaria, che giustifica la mancata applicazione
dell’imposta, diventa quindi un elemento opzionale.
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DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Con la modifica dell’art. 13, c. 4, DPR 633/1972, cui ora rinvia,
per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43, DL 331/1993 (abrogato il
comma 3), è previsto, ai fini della determinazione della base
imponibile, che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti
in valuta estera, vadano computati secondo il cambio del giorno di
effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di omessa indicazione
nella fattura, del giorno di emissione della stessa; in mancanza di
quotazione nel giorno di riferimento, il computo deve essere effettuato
sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.In alternativa, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, è possibile far riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla BCE.
regole previgenti
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nuova regola generale
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Operazioni interne. Cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione o, in mancanza, cambio del giorno antecedente più
prossimo. |
Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura.
in alternativa
Tasso di cambio BCE per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare. |
Acquisti intracomunitari. Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura. |
OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
L’art. 17, c. 2, DPR 633/1972, stabilisce che gli obblighi relativi
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di
soggetti passivi ivi stabiliti, siano assolti dai cessionari o
committenti nazionali con emissione di autofattura o integrazione della
fattura ricevuta. Per effetto delle modifiche recate dalla “Legge di Stabilità 2013”, è ora previsto che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il cessionario o committente nazionale sia tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo gli artt. 46 e 47, DL 331/1993.
In precedenza, ossia nel periodo 17.3 –
31.12.2012, il ricorso all’integrazione della fattura riguardava
soltanto le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella Comunità.
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VOLUME DI AFFARI
Con la modifica dell’art. 20, DPR 633/1972, è previsto che non
concorrano a formare il volume d’affari soltanto le cessioni di beni
ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2424, Codice Civile,
voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo di SP (diritti di brevetto
industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno,
concessioni, licenze, marchi e diritti simili), e i passaggi di beni
tra attività separate ex art. 36, c. 5, DPR 633/1972.è stata, inoltre, soppressa l’esclusione dal computo del volume di affari, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR 633/1972.
Tuttavia, tali operazioni continuano a non rilevare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale”.
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Si pensi, ad esempio, all’esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, al nuovo regime “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL 83/2012, alla presentazione dei modelli Intrastat e delle comunicazioni “black list” con cadenza trimestrale.
Sarà anche più difficile realizzare il presupposto del diritto al rimborso annuale o infrannuale del credito IVA ex art. 30, c. 3, lett. b), DPR 633/1972, che richiede la realizzazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate, in quanto nel (solo) denominatore della frazione dovranno ora essere incluse anche le operazioni extraterritoriali soggette a fatturazione.
Non ha invece subito modifiche il presupposto del
diritto al rimborso annuale o infrannuale del credito IVA previsto
dall’art. 30, c. 3, lett. d), DPR 633/1972 (effettuazione in misura
prevalente di operazioni non soggette all’imposta per effetto degli
articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972).
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Si rammenta che con il DM 5.8.2010 (si veda, da
ultimo, la FE n. 11/2012), l’obbligo di comunicazione è già stato esteso
alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in
Italia, effettuate o ricevute da operatori economici localizzati in
Paesi o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).
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In particolare è previsto che dal denominatore della frazione che esprime il rapporto fra l’ammontare delle operazioni non imponibili e il volume d’affari del contribuente, siano escluse, oltre alle cessioni di beni in transito e di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, anche le operazioni di cui al comma 6-bis dell’art. 21, DPR 633/1972.
FATTURAZIONE DIFFERITA
Con la modifica del comma 4 dell’art. 21, DPR 633/1972, la facoltà
di ricorrere alla fatturazione differita, sinora prevista soltanto per
le cessioni di beni effettuate nei confronti del medesimo soggetto
nell’arco di un mese solare, è estesa anche alle prestazioni di servizi
individuabili attraverso idonea documentazione (ad esempio, contratto,
nota di consegna lavori eseguiti, lettera d’incarico, relazione
professionale, ecc.).
La fattura, recante il dettaglio delle operazioni,
deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni. Il documento va registrato nello
stesso giorno della sua emissione ma la relativa imposta va liquidata
con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.
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FATTURA SEMPLIFICATA
Il nuovo art. 21-bis, DPR 633/1972, introduce nell’ordinamento nazionale la possibilità di emettere la fattura in “forma semplificata”, per:- le operazioni di ammontare complessivo non superiore a € 100;
- le note di variazione in aumento o in diminuzione ex art. 26, DPR 633/1972, a prescindere dal loro importo.
Con decreto di natura non regolamentare, il MEF
può innalzare fino a € 400 il limite per il ricorso alla fattura
semplificata, oppure consentirne l’emissione anche senza limiti di
importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori
di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le
pratiche commerciali o amministrative oppure le condizioni tecniche di
emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
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- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata o dei dati che permettono di calcolarla;
- per le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, DPR 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che sono modificate.
- identificare il cessionario / committente con l’indicazione del solo numero di partita IVA o del codice fiscale;
- indicare in maniera più sintetica l’oggetto dell’operazione (la fattura ordinaria esige la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, quella semplificata la sola descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi);
- omettere la distinta indicazione dell’imponibile e dell’IVA, indicando l’ammontare complessivo e l’importo dell’imposta incorporata o soltanto i dati che permettono di calcolarla (ad esempio, importo totale € 60, inclusa IVA 21%).
TERMINI PER LA FATTURAZIONE DEI SERVIZI GENERICI
Sono modificati i termini per la fatturazione delle prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scambiate con soggetti esteri (comunitari ed extracomunitari).
L’art. 6, c. 6, DPR 633/1972, prevede che le
prestazioni di servizi “generici” rese e ricevute tra un soggetto
passivo nazionale e un soggetto passivo estero, si considerano
effettuate nel momento di ultimazione del servizio o al pagamento, se
antecedente. È, invece, irrilevante l’emissione anticipata della
fattura.
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- quando le prestazioni sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE;
- quando le prestazioni sono rese o ricevute da operatori economici stabiliti fuori della UE.
Per quanto riguarda le prestazioni ricevute da operatori
extracomunitari, il suddetto termine di emissione della fattura va
ovviamente riferito al momento di emissione dell’autofattura. |
La novità normativa risponde alle difficoltà operative venutesi a creare a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 217/2011, riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni “generiche” (fissato all’ultimazione del servizio o al pagamento del corrispettivo se antecedente).
Nulla cambia, invece, per le prestazioni di servizi “specifiche” rese o ricevute da operatori economici extracomunitari che continuano a dover essere fatturate al momento del loro pagamento (o all’emissione della fattura, se antecedente).
Un trasportatore italiano esegue un trasporto di
beni per conto di un’impresa tedesca. Il trasporto si conclude il
5.1. La fattura del prestatore, con l’indicazione “inversione
contabile”, va emessa entro il 15.2 e contabilizzata con riferimento
al mese di gennaio.
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Un’impresa italiana incarica un trasportatore
svizzero di eseguire un trasporto di beni che si conclude il 10.1.
L’autofattura va emessa entro il 15.2 e contabilizzata con riferimento
al mese di gennaio.
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Le prestazioni di servizi, siano essi “generici” o “specifici”, ricevute da prestatori comunitari sono da assoggettare a imposta mediante integrazione della fattura estera.
Occorre pertanto integrare la fattura emessa dal prestatore comunitario e annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento anche se la registrazione avviene entro il 15 del mese successivo.
In caso di omessa o infedele fatturazione è necessario procedere alla regolarizzazione secondo il dettato del (novellato) art. 46, c. 5, DL 331/1993.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano
effettuate nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione (in
luogo del previgente momento della consegna al cessionario nel
territorio dello Stato o dell’arrivo dei beni a destinazione).
tipologia operazione
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regole previgenti
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nuove regole
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Cessioni intracomunitarie |
Consegna o spedizione |
Inizio del trasporto o della spedizione |
Acquisti intracomunitari |
Consegna in Italia o arrivo a destino in Italia |
Nel caso di cessioni o acquisti effettuati in modo
continuativo nell’arco di un periodo superiore al mese solare,
l’operazione si considera effettuata al termine di ciascun mese per
la parte a questo riferibile. La disposizione non trova applicazione
per le c.d. “vendite a distanza” e per le cessioni con installazione nel
Paese di destinazione.
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L’emissione anticipata della fattura continua a rilevare ai fini degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni (pur limitatamente all’importo fatturato).
È stata, invece, eliminata la disposizione che
attribuiva analogo effetto anticipatorio al pagamento eseguito prima
della consegna dei beni; di conseguenza, negli scambi intracomunitari
di beni gli acconti divengono irrilevanti. Naturalmente, se il
fornitore, una volta ricevuto il pagamento anticipato, procede
all’emissione della fattura (pur senza averne l’obbligo),
l’operazione deve intendersi comunque realizzata, limitatamente
all’importo fatturato, alla data della fattura.
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Sono modificati anche i termini per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate e quelli per l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario ricevute.
In particolare, il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto o spedizione). Il documento va registrato negli stessi termini ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, il termine per l’integrazione della fattura è fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente.
NUOVI TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
La modifica del momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari di beni ha comportato anche la modifica dei termini per l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario in caso di mancato ricevimento della fattura del cedente comunitario.
Il nuovo art. 46, c. 5, DL 331/1993, stabilisce, infatti, che il cessionario di un acquisto intracomunitario può attendere la relativa fattura non oltre il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Trascorso inutilmente tale termine, egli deve emettere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa, un’autofattura (in unico esemplare) con riferimento al mese precedente.
Se, invece, ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, sempre con riferimento al mese precedente.
Acquisto intracomunitario da fornitore tedesco. La merce parte da
Monaco in data 15.1.2013, la fattura è emessa in pari data.
Esaminiamo le diverse ipotesi.
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EMISSIONE DELLA FATTURA CON IL REGISTRATORE DI CASSA
Con l’inserimento del nuovo comma 4 nell’art. 1, Legge 18/1983, è
previsto che la fattura, anche nella modalità “semplificata”, possa
essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali.fonte:intrastat.it
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