In caso di mancato ricevimento della fattura emessa dal fornitore comunitario, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (prima era entro il mese successivo), il cessionario è tenuto a emettere l'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'acquisto (prima era entro il secondo mese seguente a quello di effettuazione).Si ricorda che dal 2013 l'acquisto intracomunitario si considera effettuato alla data di inizio del trasporto presso il fornitore Ue.
Si precisa altresì che in caso di ricevimento della fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello dovuto bisogna emettere la fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
fonte:sole24ore