Nonostante le modifiche apportate dalla legge 228/2012 il calcolo del volume d'affari Iva ai fini della determinazione del plafond non varia. Infatti è pur vero che in base al novellato articolo 21 del Dpr n. 633/1972 dal 1° gennaio 2013 concorrono a formare il volume d'affari le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue fuori dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del requisito della territorialità (ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972) nonché tutte le altre operazioni di cui agli articoli da 7 a 7 septies in quanto soggette all'obbligo della fatturazione. Tuttavia ai fini del calcolo del plafond è stato modificato l'articolo 1, comma 1, lett.era a) del Dl 746/1983 in modo tale che nella determinazione del volume d'affari restino escluse le operazioni non soggette all'imposta per mancanza del requisito della territorialità. Pertanto le modifiche non influenzano il calcolo del plafond.
fonte:sole24ore