Il
venditore porta a porta può essere un lavoratore dipendente
se esiste un vincolo di subordinazione, mentre nel caso in cui il lavoro sia
svolto senza vincolo di subordinazione egli potrà essere:
-
un agente;
-
un lavoratore occasionale.
Al
venditore porta a porta spetta un compenso per la propria attività
sotto forma di provvigioni commisurate alla quantità e al valore
delle vendite concluse e andate a buon fine.
Egli
può percepire anche dei premi di produzione o degli incentivi
commisurati, in genere, ai volumi di vendita effettuati: i premi e gli
incentivi sono equiparati, fiscalmente, alle provvigioni percepite.
L’attività
svolta dal venditore porta a porta può essere considerata occasionale
se il reddito conseguito nel corso dell’anno, comprensivo di
provvigioni ed incentivi, non supera 6.410,25 euro.
Qualora
tale limite non venga superato l’incaricato alla vendita non è tenuto ad
aprire la partita IVA, né ad applicare l’imposta.
Il reddito imponibile
ai fini IRPEF viene così
determinato (art.25 bis DPR 600/1973):
PROVVIGIONI
+ INCENTIVI + PREMI
-
deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito del 22%
=
REDDITO IMPONIBILE
Non
concorrono a formare il reddito imponibile eventuali rimborsi spese anticipate
per conto dell’impresa mandante. Mentre sono equiparate alle provvigioni
anche i rimborsi forfetari di spese.
Eventuali
omaggi che il venditore porta a porta consegna, per conto della casa
mandante, a coloro che organizzano nelle proprie abitazioni degli incontri
dimostrativi dei prodotti non hanno alcuna rilevanza reddituale per
l’incaricato alle vendite.
Sul
reddito imponibile viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con
aliquota pari al primo scaglione di reddito: attualmente tale
aliquota è pari al 23%.
Esempio:
Provvigioni
percepite nell’anno
|
|
4.500
|
Incentivi
e premi
|
|
+
500
|
Totale
|
|
=
5.000
|
Deduzione
forfettaria: 5.000 x 22%
|
1.100
|
|
Imponibile:
5.000 – 1.100
|
3.900
|
|
-
Ritenuta 23% x 3.900
|
|
-
897
|
=
Reddito netto
|
|
=
4.103
|
L’impresa
committente, quindi, trattiene 897 euro a titolo di ritenuta pagando al
venditore porta a porta un compenso netto di 4.103 euro.
Precisiamo
che la ritenuta operata dall’impresa è una ritenuta a titolo di
imposta: quindi il venditore porta a porta non è tenuto a sommare tali
redditi ad altri eventuali redditi percepiti al fine del calcolo
dell’IRPEF.
I
redditi derivanti dalle vendite porta a porta, sempre non superiori a
6.410,25 euro, non devono essere dichiarati nel modello Unico (RM
180/E del 95).
L’impresa
committente versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16
del mese successivo a quello del pagamento della provvigione.
Esempio:
provvigione
pagata nel mese di marzo
ritenuta
versata entro il 16 del mese di aprile.
Il
codice tributo da utilizzare è 1038.
I
venditori porta a porta non hanno l'obbligo di tenere scritture contabili ai
fini della determinazione del reddito.
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