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martedì 5 marzo 2013

Il venditore porta a porta

Il venditore porta a porta può essere un lavoratore dipendente se esiste un vincolo di subordinazione, mentre nel caso in cui il lavoro sia svolto senza vincolo di subordinazione egli potrà essere:
  • un agente;
  • un lavoratore occasionale.
 
 
Al venditore porta a porta spetta un compenso per la propria attività sotto forma di provvigioni commisurate alla quantità e al valore delle vendite concluse e andate a buon fine.
Egli può percepire anche dei premi di produzione o degli incentivi commisurati, in genere, ai volumi di vendita effettuati: i premi e gli incentivi sono equiparati, fiscalmente, alle provvigioni percepite.

L’attività svolta dal venditore porta a porta può essere considerata occasionale se il reddito conseguito nel corso dell’anno, comprensivo di provvigioni ed incentivi, non supera 6.410,25 euro.
 
Qualora tale limite non venga superato l’incaricato alla vendita non è tenuto ad aprire la partita IVA, né ad applicare l’imposta.
 
Il reddito imponibile ai fini IRPEF viene così determinato (art.25 bis DPR 600/1973):
 
PROVVIGIONI + INCENTIVI + PREMI
- deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito del 22%
= REDDITO IMPONIBILE
 
Non concorrono a formare il reddito imponibile eventuali rimborsi spese anticipate per conto dell’impresa mandante. Mentre sono equiparate alle provvigioni anche i rimborsi forfetari di spese.
 
Eventuali omaggi che il venditore porta a porta consegna, per conto della casa mandante, a coloro che organizzano nelle proprie abitazioni degli incontri dimostrativi dei prodotti non hanno alcuna rilevanza reddituale per l’incaricato alle vendite.
 
 
Sul reddito imponibile viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al primo scaglione di reddito: attualmente tale aliquota è pari al 23%.
 
 
Esempio:
Provvigioni percepite nell’anno
 
4.500
Incentivi e premi
 
+ 500
Totale
 
= 5.000
Deduzione forfettaria: 5.000 x 22%
1.100
 
Imponibile: 5.000 – 1.100
 3.900
 
- Ritenuta 23% x 3.900
 
- 897
= Reddito netto
 
= 4.103
 
 
 
L’impresa committente, quindi, trattiene 897 euro a titolo di ritenuta pagando al venditore porta a porta un compenso netto di 4.103 euro.
 
Precisiamo che la ritenuta operata dall’impresa è una ritenuta a titolo di imposta: quindi il venditore porta a porta non è tenuto a sommare tali redditi ad altri eventuali redditi percepiti al fine del calcolo dell’IRPEF.
 
I redditi derivanti dalle vendite porta a porta, sempre non superiori a 6.410,25 euro, non devono essere dichiarati nel modello Unico (RM 180/E del 95).
 
L’impresa committente versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della provvigione.
 
Esempio:
provvigione pagata nel mese di marzo
ritenuta versata entro il 16 del mese di aprile.
 
Il codice tributo da utilizzare è 1038.

I venditori porta a porta non hanno l'obbligo di tenere scritture contabili ai fini della determinazione del reddito.

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