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martedì 5 marzo 2013

I VENDITORI PORTA A PORTA "OCCASIONALI" NON SONO SOGGETTI IVA


La Legge n. 173/2005 ha introdotto una specifica disciplina della vendita diretta a domicilio, individuando, per la prima volta, in maniera circoscritta la figura dell'incaricato alla vendita (c.d. venditore porta a porta). In particolare è definito tale il soggetto che, "con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio". Qualora non sussista un vincolo di subordinazione, l'attività può essere esercitata: come oggetto di un'obbligazione assunta con contratto di agenzia; senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese; e il compenso è rappresentato dalle provvigioni sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Trattamento iva Se l'attività è esercitata senza vincolo di subordinazione e in assenza di un contratto di agenzia, la citata Legge n. 173/2005 dispone che "la natura dell'attività … è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività , non superiore a 5.000 euro". Il carattere di occasionalità dell'attività determina il non assoggettamento ad IVA delle provvigioni percepite dal venditore porta a porta. Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000: va considerato il reddito annuo e non il volume d'affari; è necessario tener conto anche delle eventuali spese collegate allo svolgimento dell'attività . L'Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 18/E considera rilevante anche ai fini in esame la deduzione forfetaria del 22% prevista ai fini reddituali ex art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73. Tenendo presente quanto sopra, l'attività è considerata abituale, e pertanto rilevante ai fini IVA, se il reddito annuo al netto della deduzione forfetaria delle spese, pari al 22%, risulta superiore a € 5.000. Di fatto dunque il limite delle provvigioni oltre il quale "scatta" la soggettività passiva IVA è pari a € 6.410,26 (corrispondente al seguente rapporto: € 5.000 : 78%). In particolare, il venditore porta a porta diviene soggetto passivo IVA a partire dalla prima operazione che determina il superamento del predetto limite. Ciò comporta la necessità di: presentare il mod. AA9/7 di inizio attività all'Ufficio delle Entrate; porre in essere tutti gli adempimenti ai fini IVA (emissione della fattura, annotazione sul registro IVA delle vendite, liquidazioni periodiche, presentazione della comunicazione dati IVA e della dichiarazione IVA annuale, ecc.). N.B. L'assoggettamento ad IVA, come precisato nella citata Risoluzione n. 18/E, riguarda esclusivamente le operazioni "che determinano la quota di reddito eccedente". Le suddette precisazioni interessano esclusivamente i venditori porta a porta privi di partita IVA, ossia coloro che "iniziano" l'attività in esame; una volta acquisita la partita IVA il venditore è tenuto all'adempimento degli obblighi IVA a prescindere dal superamento o meno, nell'anno, della predetta soglia di reddito (o di provvigioni). In altre parole, per il venditore porta a porta già in possesso della partita IVA quanto sopra esaminato non può trovare applicazione e pertanto dovrà assoggettare ad IVA tutte le provvigioni percepite a prescindere dall'ammontare delle stesse. Per poter applicare l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate tale soggetto dovrebbe "cessare" l'attività , per un congruo periodo, preferibilmente a cavallo d'anno, con la conseguente cancellazione della partita IVA. L'inizio di una successiva nuova attività di venditore porta a porta potrà "beneficiare" di quanto sopra esposto con la richiesta della partita IVA soltanto al superamento del limite reddituale di € 5.000 (o di provvigioni di € 6.410,26). Trattamento previdenziale La citata Legge n. 173/2005 che disciplina la vendita a domicilio ha inoltre disposto che, per tutte le categorie di incaricati alla vendita "resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo", DL n. 269/2003. Come noto dal 2004, per tali soggetti, il citato art. 44 ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e di pagamento dei relativi contributi a decorrere dal momento in cui le somme percepite nell’anno solare, a fronte di uno o più rapporti, siano superiori a € 5.000. Il limite di € 5.000 rappresenta una fascia di esenzione e pertanto, in caso di superamento della stessa, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. In presenza di più rapporti nel corso dell’anno (contemporanei o successivi tra loro), al fine di consentire ai committenti la verifica del superamento del predetto limite, l’interessato deve comunicare agli stessi la propria situazione (Circolare INPS 6.7.2004, n. 103). Per i soggetti in esame, secondo quanto stabilito dal DM n. 281/96, i contributi previdenziali sono calcolati sulle provvigioni determinate ai sensi dell’art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73, ossia tenendo conto della riduzione del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. La contribuzione è calcolata pertanto sul 78% della provvigione spettante. Inail Si rammenta infine che, ai fini INAIL i venditori porta a porta, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Nota 25.7.2005, prot. n. 2018, non sono assoggettati all’assicurazione INAIL ancorché svolgano le attività c.d. "pericolose" previste dall’art. 1 del T.U. n. 1124/65 (ad esempio, uso di computers, ecc.) o si avvalgano in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.

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