La legge 228/2012 ha previsto la possibilità di emettere un'unica fattura differita per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto a patto che le stesse siano individuabili da idonea documentazione. L'agenzia delle Entrate non ha espresso ancora alcun chiarimento in merito a cosa si deve intendere per idonea documentazione. A tal fine si ritiene che sia il contratto di prestazione, sia la nota di consegna dei lavori rappresentino una documentazione idonea a individuare la prestazione fornita. Siccome ha un senso parlare di fattura differita in presenza di pagamenti avvenuti in un mese, anche la ricevuta di pagamento che identifichi le parti e la natura della prestazione rappresenta a nostro avviso la documentazione idonea.
Si ricorda che la fattura differita deve essere emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni tuttavia con riferimento al mese di effettuazione della operazione (articolo 21, comma 4, lettera a) e articolo 23, comma 1, secondo periodo, del Dpr 633/1972). Quindi per un servizio il cui pagamento è avvenuto in gennaio, se la fattura differita viene emessa il 15 febbraio, l'operazione rientra nella liquidazione periodica di gennaio.
fonte sole 24 ore