Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 26 marzo 2013

Richiesta di documenti dal Fisco.

Giurisprudenza
Richiesta di documenti dal Fisco.
La mancata risposta va giustificata
La "dimenticanza" del contribuente di adempiere all'invito, non rientra fra le cause di non imputabilità
Le notizie e i dati non addotti dal contribuente e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente medesimo, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, contestualmente alla produzione, di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l'ordinanza 21665 del 22 ottobre.

La fattispecie
L'ufficio di Genova invia alla contribuente un questionario con il quale chiede chiarimenti nonché documentazione concernente una cessione d'azienda. A seguito della mancata risposta, emette un avviso di accertamento, con il quale recupera a tassazione il maggior reddito originato sia da plusvalenza per cessione di azienda sia da ricavi non dichiarati.

La contribuente impugna l'atto e il ricorso, respinto in primo grado, viene parzialmente (quanto alla plusvalenza) accolto in appello.
La pronuncia della Commissione tributaria regionale di Genova afferma che "la difesa della ricorrente ha ... ricostruito la sua determinazione. La ricostruzione è stata suffragata dalla produzione dell'atto di acquisto, dell'atto di cessione, del registro cespiti ammortizzabili, del prospetto del calcolo della plusvalenza. L'Agenzia non ha confutato tale conteggio né contrastato le relative produzioni basando la conferma del proprio operato esclusivamente sulla mancata risposta al questionario e sull'omessa progettazione di elementi che la giustificassero. Ed invero la ricorrente ha dedotto solo la 'dimenticanza'. Ciò peraltro non preclude la possibilità per la contribuente, in sede di contenzioso, di provare la correttezza del proprio operato (Cass. civ. 11981/2003)".

Con ordinanza 21665/2010, la Corte suprema cassa la sentenza di secondo grado e statuisce che "… il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, al fine di equiparare la disciplina relativa alle imposte dirette a quella in materia di IVA, stabilisce che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile) mentre per altro verso appare del tutto carente la motivazione della CTR in merito alle ragioni addotte da parte della contribuente sulla mancata allegazione …".

Osservazioni
L'ordinanza 27665/2010 ribadisce che il contribuente non può utilizzare, di fronte al giudice, i documenti non prodotti a seguito di richiesta scritta dell'ufficio. Tale principio viene affermato nonostante la contribuente, in giudizio, abbia invocato l'esimente prevista dall'articolo 32, comma 5, Dpr 600/1973, ritenendo di poter far rientrare "la sua dimenticanza" nella "causa alla stessa non imputabile".

E' noto che la mancata risposta a questionari inviati dall'ufficio al contribuente produce conseguenze per entrambi. Come previsto dall'articolo 32, Dpr 600/1973, a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate di notizie e documenti (tramite questionario nel caso di specie), il contribuente, se non ottempera senza giustificato motivo, si vede irrogate la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro (articolo 11 del Dlgs 471/1997) e la sanzione operativa dell'inutilizzabilità dei suddetti documenti e delle notizie non addotte davanti al giudice.
Dal canto suo, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32 Dpr 600/1973 o dell'articolo 51 Dpr 633/1972 (secondo quanto disposto dall'articolo 39 Dpr 600/1973 e dall'articolo 55 Dpr 633/72).

Nessun dubbio interpretativo sulla non utilizzabilità di quei documenti, chiaramente prevista dal citato articolo 32. Ma la Cassazione, dopo aver preso atto della mancata risposta al questionario, ritiene "…carente la motivazione della CTR in merito alle ragioni addotte da parte della contribuente sulla mancata allegazione…".
Torna quindi in discussione la valutazione della giustificazione dell'omessa risposta al questionario poiché, nel caso di specie, la contribuente aveva giustificato la sua impossibilità di rispondere con una causa a se stessa imputabile, e cioè con una sua dimenticanza.
Tale motivo non presenta le caratteristiche di esimente prevista dalla norma (secondo la quale il contribuente, al momento dell'allegazione in sede contenziosa, può dichiarare di non aver adempiuto alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile) e, inoltre, può essere considerato un comportamento colposo.

Riguardo l'indagine sull'elemento psicologico, in generale, la giurisprudenza di legittimità ammette che "il divieto di utilizzare documenti scatti 'non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa' (Cass. 26 marzo 2009, n. 7269)…" (Cassazione, sentenze 21968/2009, 21770/2009 e 22765/2009).
La richiesta di documentazione, infatti, è prevista con riferimento sia ai poteri istruttori degli uffici (articolo 32 del Dpr 600/1973) sia in sede di accessi, ispezioni e verifiche (articolo 52 del Dpr 633/1972, richiamato peraltro dall'articolo 33 del Dpr 600/1973), nonostante le relative disposizioni abbiano portata diversa (più limitata la norma istruttoria - le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere usati nel processo e che di ciò i verificatori devono informare il contribuente - rispetto a quella dell'articolo 52 Dpr 633/1972, che prevede che i libri, i registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere usati nel processo e inoltre che, per rifiuto di esibizione, si intende anche la dichiarazione di non possedere libri o registri).

Anche la sussistenza del dolo o della colpa viene diversamente valutata. Secondo l'articolo 32, che trova esplicita corrispondenza, in materia Iva, nell'articolo 51, ultimo comma, Dpr 633/1972, "la mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell'ufficio, producono l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente, a prescindere dalle ragioni determinanti l'omissione; la norma, infatti, fa dipendere tale conseguenza dal fatto obbiettivo dell'omissione, senza alcun riferimento alle motivazioni della parte privata, ossia all'elemento psicologico del soggetto che omette di rispondere …".

In relazione all'articolo 52 del Dpr 633/1972, invece, deve osservarsi che "tale norma … contempla il 'rifiuto' di esibire (cui sono parificate la dichiarazione di non possedere o la sottrazione all'ispezione) libri, registri, scritture e documenti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche; sicché essa è giustamente ritenuta applicabile, quanto alle conseguenze del rifiuto, soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell'amministrazione, nel corso delle suddette operazioni, e di un rifiuto o di un occultamento intenzionali da parte del contribuente, non essendo sufficiente il fatto puro e semplice della mancata esibizione (Cass. n. 9127/2006)" (Cassazione, sentenza 28049/2009).

Qualora, come nella fattispecie in esame, il contribuente non possa debitamente dimostrare l'oggettiva impossibilità di adempiere alla richiesta per una causa allo stesso non imputabile, allora torna a trovare applicazione il rigore del comma 4 dell'articolo 32.

Ciò si è già verificato quando un contribuente ha dichiarato, all'atto di produrre la documentazione giustificativa, "di aver ricevuto la notifica del questionario nei giorni immediatamente precedenti il periodo feriale", ritenendo che tale circostanza potesse automaticamente essere considerata una causa giustificativa dell'omissione a lui non imputabile.

Al riguardo, la Corte ha stabilito che "…la dichiarazione che, in uno con l'allegazione dei documenti non esibiti, da diritto all'esimente deve essere fatta in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo, come pretende la norma ora in esame" - articolo 32 - "proprio perché essa non richiede la prova contestuale di non imputabilità della causa d'inadempimento…" (Cassazione, sentenza 28049/2009).

Indubbiamente, se la mancata risposta è dipesa da impossibilità obiettiva di rispondere o da qualunque altra causa incolpevole, l'allegazione tempestiva di tale circostanza impedisce qualunque preclusione nella successiva ed eventuale fase contenziosa. Diversamente, se così non fosse, l'assenza di tale causa, oltre che della sua allegazione, vanificherebbe la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 32 del Dpr 600/1973.
FONTE : Romina Morrone
pubblicato Mercoledì 3 Novembre 2010

martedì 19 marzo 2013

Giudice Salerno condanna Equitalia al risarcimento del danno.

Giudice Salerno condanna Equitalia al risarcimento del danno.

equitIl giudice di Salerno con la sentenza n. 3688 del 2012 ha ristabilito un equilibrio. Non si può essere debitori a vita, e questo principio è valido anche  nel caso in cui si tratti di debiti tributari.  Equitalia, dunque, deve rispettare il codice del contribuente ma non solo. Deve anche rispettare il codice civile. Infatti quando Equitalia insiste a esigere pagamenti di cartelle dopo la scadenza del debito ciò significa che sta aggredendo il contribuente ed il suo patrimonio senza averne più alcun titolo.
Il giudice di Salerno, in quella storica sentenza, ha infatti stabilito che il concessionario della riscossione (Equitalia) non può notificare pretese esattoriali per le quali è intervenuta la decadenza e se lo fa scatta la sua responsabilità al risarcimento del danno, perché così facendo crea un pregiudizio al contribuente.
I termini entro cui è possibile  notificare le cartelle di pagamento, sono stati chiariti dalla nota legge 106 del 2005, e in tutti i casi in cui la notifica non avviene entro i termini dettati da questa legge, l’ufficio perde definitivamente il diritto a richiedere il pagamento dei tributi dovuti.
I termini sono entro il 31/12 del:
-  secondo anno successivo all’accertamento definitivo;
- terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione  delle dichiarazioni (art. 36 bis);
- quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale (art. 36 ter);
- secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, in caso di dilazione;
- quarto anno successivo alla presentazione del mod. 770, in caso di indennità di fine rapporto.
Nel caso in cui invece Equitalia continua ad esigere il  pagamento di cartelle dopo tali scadenze, ciò  significa che sta danneggiando indebitamente e irragionevolmente il cittadino-contribuente debitore senza pero averne più alcun titolo.
La conseguenza? Dovrà risarcire i danni. Anche lo Statuto del Contribuente, prevede espressamente che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Già la  Corte Costituzionale nel 2005 con la sentenza n. 280 si era espressa in merito ai termini decadenziali del diritto ad esigere qualsivoglia tributo, ed infatti aveva sancito la illegittimità costituzionale dell’articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissava appunto alcun termine per la notifica al contribuente della cartella per le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In questa maniera ad essere  compromesso era  “il diritto del contribuente all’effettiva conoscenza dell’iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente”.
Il giudice di Salerno ha ben ritenuto che Equitalia non solo deve ritenersi equiparata a qualsiasi creditore, ma soprattutto che in virtù di tale status a Equitalia si applica l’art 10 dello statuto del contribuente (legge 27.7.2000 n 212) dove vi è l’espressa previsione che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati alla buona fede, e quindi nel caso in cui Equitalia violi tale principio è tenuta a risarcire i danni.
fonte : Avv. FLORIANA BALDINO
Foro di Trani

lunedì 18 marzo 2013

Fatturazione: dal 01/01/2013 cambiano le regole

Fatturazione: dal 01/01/2013 cambiano le regole

Con la Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228 del 24.12.2012) il Legislatore ha recepito il contenuto della Direttiva n. 2006/112/UE in materia di fatturazione, modificativa delle disposizioni contenute nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.
 
Le novità, applicabili dal 01 gennaio 2013, riguardano in particolare:



  • il contenuto della “nuova” fattura;
  • la dicitura sulle fatture;
  • il momento di emissione;
  • la fattura semplificata;
  • le fatture elettroniche.

E’ opportuno, inoltre, segnalare, la problematica legata al numero progressivo che, dal 01.01.2013, deve essere riportato nel documento. Prima delle modifiche, infatti, il comma 2 dell’art. 21 recitava che “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”, mentre dal 1° gennaio 2013 la lettera b) del comma 2 dello stesso art. 21 precisa che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.



Premessa

Con la Legge di Stabilità il Legislatore ha recepito la Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, che prevede con decorrenza dall’1.1.2013, le seguenti nuove disposizioni:
freccia-grassetto    viene previsto un nuovo contenuto della fattura. In particolare, deve essere indicato tra gli elementi obbligatori il numero di partita IVA dell’acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato;
freccia-grassetto    la fattura va emessa anche nel caso in cui l’operazione sia carente del requisito della territorialità;
freccia-grassetto    viene modificata la definizione di fattura elettronica, ora deve essere intesa per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico;
freccia-grassetto    la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
freccia-grassetto    viene introdotto, inoltre, il nuovo art. 21-bis che prevede l’emissione della “fattura semplificata”, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a euro 100 e alle note di variazione.

Con la presente trattazione sin analizzano nel dettaglio le nuove disposizioni in materia di fatturazione valide a partire dallo scorso 01.01.2013.


Contenuto della fattura

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 228/2012, in fattura devono essere indicati i seguenti elementi:


FATTURA - CONTENUTO



Elementi da inserire in fattura

Data di emissione.


Numero progressivo che la identifichi in modo univoco.


Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.


Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore.


Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.


Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale.


Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.


Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2).


Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.


Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.


Data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/1993.


Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.


Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due novità:
puntatore-v        la prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più un numero progressivo per anno solare;
puntatore-v        la seconda modifica riguarda l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

In riferimento alla numerazione della fattura si evidenzia che il recepimento della direttiva ha comportato una notevole modifica delle modalità di numerazione della fatturazione. Infatti:
freccia-grassetto    fino al 31.12.2012 le fatture dovevano essere numerate in ordine progressivo per ogni anno solare;
freccia-grassetto    dal 01.01.2013 le nuove disposizioni prevedono l’attribuzione di una numerazione che ne garantisca l’univoca individuazione.

Dalla normativa non si evince se la numerazione univoca progressiva abolisca la gestione dei sezionali. Non vi sono neanche chiarimenti in merito alla gestione della numerazione in riferimento alle note di credito e di addebito.
In attesa di chiarimenti da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE si illustrano di seguito alcune possibili interpretazioni.


SOLUZIONI



Le possibili soluzioni

Soluzione 1
Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012
Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via. Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento.


Soluzione 2
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1
Senza alcun ulteriore elemento distintivo, si prosegue con la numerazione anche negli anni successivi. Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013.
Tuttavia questa soluzione potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013.


Soluzione 3
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno
Inserire nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa.
Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.


Per quanto riguarda la tenuta dei REGISTRI IVA SEZIONALI le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione:

Sezionale A: n. 1/2013/A, n. 2/2013/A
Sezionale B: n. 1/2013/B, n. 2/2013/B

Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012
Sezionale A: n. 459/A, n. 450/A
Sezionale B: n. 621/B, n. 622/B

La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all’art. 23, comma 2, D.P.R.      n. 633/1972 per ciascuna fattura deve essere riportato “il numero progressivo…”, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento.
Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, D.P.R. n. 633/1972.


Fattura elettronica

L’art. 21 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 definisce la fattura elettronica come la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
L’art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 prevede quale ulteriore presupposto per la fatturazione elettronica, che siano garantiti:
freccia-grassetto    l’autenticità dell’origine;
freccia-grassetto    l’integrità del contenuto;
freccia-grassetto    la leggibilità della fattura.

L’origine e l’integrità del documento elettronico devono essere garantiti dal soggetto emittente, il quale ha la possibilità di stabilire le relative modalità.


OSSERVA
Oltre all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantiti mediante sistemi di controllo di gestione.


Fermo restando il contenuto della fattura individuato dal nuovo secondo comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, viene quindi semplificato l'utilizzo della fattura elettronica intendendo per tale:


La fattura elettronica



Una fattura emessa in qualunque formato elettronico.


Una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da- almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto.


Una fattura elettronica (o cartacea), che si da per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.



Termine di emissione della fattura per i servizi “generici” resi e ricevuti

Secondo quanto stabilito dal nuovo art. 21 comma 4 lettera c) e d) del D.P.R. n. 633/1972, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per i servizi “generici” nelle seguenti ipotesi:


SERVIZI GENERICI


Operazioni per servizi generici con fatturazione entro il 15 del mese successivo

Resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE.


Resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE.



OSSERVA
Come si vedrà meglio in seguito, evidenziamo che in base al nuovo art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, la procedura di integrazione e registrazione prevista, dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, per gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi “generici” resi da prestatori stabiliti in altri Paesi UE, è stata estesa, più in generale, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, anche non “generiche”, effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.


In base al nuovo art. 21 comma 4 lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.


Estensione dell’obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali

Il nuovo art. 21 comma 6-bis del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve essere emessa anche per le operazioni extraterritoriali di cui agli artt. 7-ter ss. del D.P.R. n. 633/1972, se effettuate da soggetti passivi italiani. L’obbligo riguarda:
freccia-grassetto    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 - 4 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Paese UE; in tal caso, la fattura deve riportare l’annotazione “inversione contabile”;
freccia-grassetto    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE; in tal caso, la fattura deve riportare l’annotazione “operazione non soggetta”. 


Momento di effettuazione delle operazioni e registrazione

Le modifiche apportate al D.L. n. 331/1993 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni, nonché la relativa fatturazione e registrazione.


EFFETTUAZIONE, FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE



Momento di effettuazione delle operazioni

Una cessione / acquisto intraUE si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto / spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza.
Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell’operazione rileva l’emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.



Fatturazione e registrazione

In relazione agli acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Le fatture così integrate vanno annotate:

freccia-grassetto    nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
freccia-grassetto    nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita autofattura. L’annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.



Fattura semplificata

Il nuovo art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, può essere emessa in modalità semplificata.


OSSERVA
Con Decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’Economia e delle Finanze può innalzare fino a 400,00 euro il limite in esame, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.


Le indicazioni minime che devono essere riportate sono:
freccia-grassetto    data di emissione;
freccia-grassetto    numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
freccia-grassetto    ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
freccia-grassetto    numero di partita IVA del cedente/prestatore;
freccia-grassetto    ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
freccia-grassetto    in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
freccia-grassetto    descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
freccia-grassetto    ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
freccia-grassetto    per le fatture emesse ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità:
  1. di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l'imposta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla);
  2. di indicare in fattura esclusivamente in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso;
  3. di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Comunità economica europea.
     

OSSERVA
La fattura semplificata non può essere emessa per:

freccia-grassetto    le cessioni intracomunitarie di beni;
freccia-grassetto    le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis lettera a) del D.P.R.                  n. 633/1972, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 - 4 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE. 


La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può essere emessa anche mediante apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, con D.M. saranno individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento.


Paolo Chiari 
Commercialista
www.studiochiari.com

lunedì 11 marzo 2013

WORLD PASS: nasce la rete degli sportelli per l’internazionalizzazione

WORLD PASS: nasce la rete degli sportelli per l’internazionalizzazione

a cura di: TuttoCamere.it


 


































Nasce una rete di sportelli virtuale e fisico per l`internazionalizzazione delle imprese italiane: si chiama "World pass" ed e` stata presentata il 21 febbraio scorso in una conferenza stampa dal Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, dal presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello e dal presidente dell`ICE, Riccardo Monti.
Costituiti presso tutte le Camere gli Commercio, i 105 sportelli per l`internazionalizzazione rappresentano l’attuazione dell’input, giunto dalla Cabina di regia costituita dal Governo e dai recenti provvedimenti normativi, di attuare una strategia comune di tutti i soggetti coinvolti nelle politiche di supporto all’internazionalizzazione delle imprese.
Alle Camere di Commercio spetta il compito, in sinergia con le altre istituzioni competenti, di realizzare il punto di contatto primario sul territorio, mettendo a disposizione servizi per l’insediamento e la crescita delle PMI all’estero, dando vita ad un servizio con caratteristiche omogenee e comuni su tutti i territori.
Presso gli Sportelli, le imprese potranno contare sul supporto di oltre 300 unita` di personale formato nelle Camere italiane, e su un pool di oltre 30 esperti che rispondera` in tempo reale alle domande delle imprese, dai quali ottenere:
  • Servizi certificativi per l’estero: informazioni su normative e disposizioni attinenti i documenti necessari per esportare, convenzioni internazionali, certificati, visti e tutti gli atti per l’estero, nonche` il rilascio dei certificati/documenti necessari all’impresa;
  • Primo orientamento: su Paesi e mercati, settori economici, normative internazionali, analisi sulla propensione all’export, trend di mercato.
  • Informazione a assistenza: su formalita` per aprire un’impresa di import-export, fasi di un’operazione commerciale internazionale, informazione sui principi di marketing internazionale, analisi sull’esportabilita` dei prodotti;
  • Assistenza specializzata: su certificazione, procedure doganali, fiscali e assicurative; normative internazionali; diffusione dei programmi e dei calendari; costituzione di societa` all’estero, contrattualistica internazionale; finanziamenti internazionali e comunitari, informazioni sulle opportunita` offerte da Simest e Sace.
La rete degli Sportelli si avvarra` di una serie di strumenti informativi messi a disposizione sul sito www.worldpass.camcom.it, di fonte camerale, Agenzia ICE e Ministero degli Affari esteri.
Il prossimo passo sara` la realizzazione di un’unica piattaforma informatica che consenta la piena interazione dei diversi Sportelli della rete e l’interazione con le altre istituzioni centrali e regionali.
E’ stato, inoltre, firmato l’Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico – Unioncamere che destina 10 milioni di euro (nell’ambito del Fondo di Perequazione del sistema camerale) ad azioni di supporto allo sviluppo delle PMI che, sulla base di linee guida concordate col Ministero, riguardano l’innovazione tecnologica, la diffusione della banda larga, la costituzioni di reti di impresa e lo stimolo all’autoimprenditorialita`.

mercoledì 6 marzo 2013

Fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA dal 1 gennaio 2013

Fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA dal 1 gennaio 2013

7 gennaio 2013 
Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art. 1 del DL 216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in legge più spedita. In tale ambito, come detto, si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
In questa sede, si intende focalizzare l’attenzione sulle novità previste sul versante delle operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE. Tale adempimento, tuttavia, era di fatto stato introdotto come una sorta di “corollario” dell’ulteriore obbligo di inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
Esemplificando:
- servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.
Fonte: Eutekne, di Marco Minoccheri in Fisco e Impresa


Dal 1° gennaio 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA

Dal 1° gennaio 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA

Con l’approvazione della Legge di stabilità 2013, si sono introdotte diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72, rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE. Tale adempimento, tuttavia, era di fatto stato introdotto come una sorta di “corollario” dell’ulteriore obbligo di inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente: 
  • prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”; 
  • prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
fonte: http://www.comlegal.eu

FATTURAZIONE 2013: LE REGOLE DA OSSERVARE

FATTURAZIONE 2013: LE REGOLE DA OSSERVARE


L’art. 1, commi da 324 a 335, Legge 228/2012, c.d. “Legge di Stabilità 2013”, ha recepito nell’ordinamento nazionale le disposizioni in materia di fatturazione previste dalla Direttiva 2010/45/UE. Le nuove regole sono applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2013.
Esaminiamo di seguito le principali modifiche apportate al DPR 633/1972 e al DL 331/1993; seguiranno poi approfondimenti monotematici in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
CONTENUTO DELLE FATTURE
Il novellato art. 21, c. 2, DPR 633/1972, prevede che la fattura debba contenere almeno le seguenti indicazioni:
  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cessionario o committente oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, indicazione del codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, c. 1, n. 2), DPR 633/1972;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, c. 4, DL 331/1993;
  • annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente oppure da un terzo.
È stato quindi introdotto l’obbligo di indicare in fattura il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale oppure, quando questi non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il codice fiscale.
esempio
Commenti
Quando il cessionario o committente è stabilito in un altro Paese membro della Comunità, occorre indicare in fattura il suo numero identificativo IVA.
All’atto di ciascun acquisto è fatto quindi obbligo di dichiarare se il bene o il servizio è destinato alla sfera imprenditoriale o a quella privata.
 numerazione delle fatture
Il novellato art. 21, c. 2, lett. b), DPR 633/1972, stabilisce che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco (in precedenza era prevista la numerazione progressiva delle fatture per anno solare).
Ciò significa, in altri termini, che due fatture, pur se emesse in anni diversi, non possono avere lo stesso numero.
Tuttavia, con RM n. 1/E/2013, l’Agenzia delle Entrate, privilegiando una volta tanto la sostanza invece della forma, ha precisato che: “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
È quindi possibile continuare come in passato oppure ricorrere a una delle soluzioni operative suggerite dal documento di prassi:
  • numerazione progressiva senza azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questa ipotesi la numerazione delle fatture 2013 segue quella delle fatture 2012 (ad esempio, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 453, la prima fattura emessa nel 2013 sarà la n. 454), oppure, in alternativa, è possibile partire dal n. 1 proseguendo ininterrottamente sino alla cessazione dell’attività;
  • numerazione progressiva con azzeramento alla fine di ciascun anno solare; in questo caso l’univocità del documento va garantita inserendo nel numero della fattura anche l’anno di emissione (ad esempio, 1/2013 oppure 2013/1).
esempio
Commenti
Le medesime procedure vanno adottate, per ciascuna serie di numerazione, dai soggetti che utilizzano i registri sezionali IVA. Ad esempio, utilizzando gli stessi dati di cui sopra:
sezionale a
sezionale b

sezionale a
sezionale b
n. 454/A
n. 345/B
n. 1/2013/A
n. 1/2013/B
n. 455/A
n. 346/B
n. 2/2013/A
n. 2/2013/B
n. 456/A
n. 347/B
n. 3/2013/A
n. 3/2013/B
n. 457/A
n. 348/B

n. 4/2013/A
n. 4/2013/B
n. 458/A
n. 349/B

n. 5/2013/A
n. 5/2013/B
In ogni caso è indispensabile che il numero attribuito al documento sia trascritto nei registri IVA con la stessa numerazione indicata in fattura (dunque, senza la possibilità di adottare protocolli diversi).
 fatturA ELETTRONICA
La fattura può essere emessa, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico. In particolare, come previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 21, DPR 633/1972, per fattura elettronica s’intende il documento emesso e ricevuto “in un qualunque formato elettronico” (ad esempio, file con estensioni Pdf, Doc, Xls, Tiff, Xml, ecc.), il cui valido ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
Il soggetto che intende utilizzare il formato elettronico deve garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento dell’emissione sino al termine del periodo richiesto per la sua conservazione.
Come previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 21, DPR 633/1972, l’autenticità dell’origine e l’integrità del documento, possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati.
esempio
Commenti
Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità per la compilazione e la conservazione delle fatture elettroniche.
è stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa, oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione, anche all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, DPR 633/1972, impone l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni sotto indicate, territorialmente non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972:
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972 (operazioni esenti dei settori creditizi, finanziari, assicurativi e relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori della relativa imposta in altro Stato UE (dato che l’operazione non è soggetta a IVA in Italia ma in altro Stato UE, nel documento va inserita l’annotazione “inversione contabile”);
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea (dato che l’operazione non è soggetta a IVA né in Italia né in altro Stato UE, nel documento va inserita l’annotazione “operazione non soggetta”).
esempio
Commenti
Le suddette operazioni partecipano alla formazione del volume di affari, ma non concorrono alla formazione del plafond IVA dei c.d. esportatori abituali.
Pertanto, i soggetti IVA stabiliti in Italia sono ora tenuti a emettere fattura anche per le operazioni non soggette a IVA per mancanza del requisito territoriale:
  • quando territorialmente rilevanti ai fini IVA in altro Stato UE, la cui relativa imposta è assolta dal cessionario o committente comunitario, soggetto passivo, con applicazione dell’inversione contabile;
  • quando territorialmente rilevanti ai fini IVA in Paesi o territori extracomunitari (compresi i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano), a prescindere dalla qualità del committente (sia esso operatore economico o privato consumatore).
In precedenza l’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali interessava soltanto le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché, dal 1.1.2010, le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi membri della Comunità.
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Allo stato attuale, invece, rientrano nell’obbligo di fatturazione ex art. 21, c. 6, DPR 633/1972, tutte le tipologie di prestazioni (servizi “generici” ex art. 7-ter e servizi “specifici” ex artt. da 7-quater a 7-septies, DPR 633/1972).
Si evidenzia infine che in base al novellato art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/1997, la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
INDICAZIONI DA RENDERE IN FATTURA
Alle operazioni che non comportano addebito d’imposta, anche per effetto dell’applicazione di regimi speciali IVA, è fatto obbligo di indicare in fattura delle espressioni standardizzate, di seguito riepilogate.
tipologia operazione
descrizione in fattura
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale ex art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972
Operazione non soggetta
Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/1972
Operazione non imponibile
Operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972 (eccetto quelle di cui al n. 6)
Operazione esente
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995
Regime del margine – beni usati
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995
Regime del margine – oggetti d’arte
Cessione di oggetti di antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine ex DL 41/1995
Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al regime del margine ex art. 74-ter, DPR 633/1972
Regime del margine – agenzie di viaggio
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Paese UE
Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, non territorialmente rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti (operatori economici e privati consumatori) stabiliti fuori dalla Comunità
Operazione non soggetta
Fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio
Autofatturazione
Operazioni soggette al reverse charge interno ex art. 17, c. 5 e 6, DPR 633/1972
Inversione contabile
Operazioni relative a cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e materiali da scarto in genere ex art. 17, c. 7 e 8, DPR 633/1972
Inversione contabile
esempio
Commenti
L’indicazione della norma di riferimento, nazionale o comunitaria, che giustifica la mancata applicazione dell’imposta, diventa quindi un elemento opzionale.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Con la modifica dell’art. 13, c. 4, DPR 633/1972, cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l’art. 43, DL 331/1993 (abrogato il comma 3), è previsto, ai fini della determinazione della base imponibile, che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera, vadano computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione oppure, nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emissione della stessa; in mancanza di quotazione nel giorno di riferimento, il computo deve essere effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.
In alternativa, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, è possibile far riferimento al tasso di cambio pubblicato dalla BCE.
regole previgenti
nuova regola generale
Operazioni interne. Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio del giorno antecedente più prossimo.
Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura.
in alternativa
Tasso di cambio BCE per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare.
Acquisti intracomunitari. Cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, cambio alla data della fattura.
OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
L’art. 17, c. 2, DPR 633/1972, stabilisce che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, siano assolti dai cessionari o committenti nazionali con emissione di autofattura o integrazione della fattura ricevuta.
Per effetto delle modifiche recate dalla “Legge di Stabilità 2013”, è ora previsto che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, il cessionario o committente nazionale sia tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo gli artt. 46 e 47, DL 331/1993.
esempio
Commenti
In precedenza, ossia nel periodo 17.3 – 31.12.2012, il ricorso all’integrazione della fattura riguardava soltanto le prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella Comunità.
Pertanto, quando un soggetto passivo acquista beni o servizi di ogni genere da un operatore comunitario, per operazioni soggette a IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972, gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere assolti con le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari.
VOLUME DI AFFARI
Con la modifica dell’art. 20, DPR 633/1972, è previsto che non concorrano a formare il volume d’affari soltanto le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’art. 2424, Codice Civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo di SP (diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), e i passaggi di beni tra attività separate ex art. 36, c. 5, DPR 633/1972.
è stata, inoltre, soppressa l’esclusione dal computo del volume di affari, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR 633/1972.
esempio
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Tuttavia, tali operazioni continuano a non rilevare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale”.
L’ampliamento del novero delle operazioni che concorrono a formare il volume di affari annuo determinerà presumibilmente una forte riduzione dei soggetti aventi diritto a fruire dei regimi agevolati per il cui accesso è previsto un limite di fatturato.
Si pensi, ad esempio, all’esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, al nuovo regime “IVA per cassa” ex art. 32-bis, DL 83/2012, alla presentazione dei modelli Intrastat e delle comunicazioni “black list” con cadenza trimestrale.
Sarà anche più difficile realizzare il presupposto del diritto al rimborso annuale o infrannuale del credito IVA ex art. 30, c. 3, lett. b), DPR 633/1972, che richiede la realizzazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate, in quanto nel (solo) denominatore della frazione dovranno ora essere incluse anche le operazioni extraterritoriali soggette a fatturazione.
esempio
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Non ha invece subito modifiche il presupposto del diritto al rimborso annuale o infrannuale del credito IVA previsto dall’art. 30, c. 3, lett. d), DPR 633/1972 (effettuazione in misura prevalente di operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies, DPR 633/1972).
Viene inoltre ad ampliarsi l’ambito oggettivo della c.d. comunicazione “black list”, nella quale dovranno essere ora incluse anche le cessioni di beni extraterritoriali soggette a fatturazione (ad esempio, cessioni di beni che si trovano all’estero).
esempio
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Si rammenta che con il DM 5.8.2010 (si veda, da ultimo, la FE n. 11/2012), l’obbligo di comunicazione è già stato esteso alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia, effettuate o ricevute da operatori economici localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).
Con la modifica dell’art. 1, c. 1, lett. a), DL 746/1983, sono stati invece “sterilizzati” gli effetti delle nuove disposizioni sulla determinazione dello status di “esportatore abituale”.
In particolare è previsto che dal denominatore della frazione che esprime il rapporto fra l’ammontare delle operazioni non imponibili e il volume d’affari del contribuente, siano escluse, oltre alle cessioni di beni in transito e di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, anche le operazioni di cui al comma 6-bis dell’art. 21, DPR 633/1972.
FATTURAZIONE DIFFERITA
Con la modifica del comma 4 dell’art. 21, DPR 633/1972, la facoltà di ricorrere alla fatturazione differita, sinora prevista soltanto per le cessioni di beni effettuate nei confronti del medesimo soggetto nell’arco di un mese solare, è estesa anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (ad esempio, contratto, nota di consegna lavori eseguiti, lettera d’incarico, relazione professionale, ecc.).
esempio
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La fattura, recante il dettaglio delle operazioni, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il documento va registrato nello stesso giorno della sua emissione ma la relativa imposta va liquidata con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.
FATTURA SEMPLIFICATA
Il nuovo art. 21-bis, DPR 633/1972, introduce nell’ordinamento nazionale la possibilità di emettere la fattura in “forma semplificata”, per:
  • le operazioni di ammontare complessivo non superiore a € 100;
  • le note di variazione in aumento o in diminuzione ex art. 26, DPR 633/1972, a prescindere dal loro importo.
esempio
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Con decreto di natura non regolamentare, il MEF può innalzare fino a € 400 il limite per il ricorso alla fattura semplificata, oppure consentirne l’emissione anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative oppure le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, oppure, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata o dei dati che permettono di calcolarla;
  • per le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, DPR 633/1972, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che sono modificate.
In buona sostanza la nuova fattura “semplificata” è caratterizzata dalla possibilità di:
  • identificare il cessionario / committente con l’indicazione del solo numero di partita IVA o del codice fiscale;
  • indicare in maniera più sintetica l’oggetto dell’operazione (la fattura ordinaria esige la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, quella semplificata la sola descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi);
  • omettere la distinta indicazione dell’imponibile e dell’IVA, indicando l’ammontare complessivo e l’importo dell’imposta incorporata o soltanto i dati che permettono di calcolarla (ad esempio, importo totale € 60, inclusa IVA 21%).
Il ricorso alla fattura semplificata non è ammesso per le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, DL 331/1993 e per le operazioni di cui all’art. 21, c. 6-bis, lett. a), DPR 633/1972, ossia le operazioni, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/1972, non soggette a IVA per mancanza del requisito territoriale, effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi comunitari tenuti ad assolvere l’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile.
TERMINI PER LA FATTURAZIONE DEI SERVIZI GENERICI
Sono modificati i termini per la fatturazione delle prestazioni di servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, scambiate con soggetti esteri (comunitari ed extracomunitari).
esempio
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L’art. 6, c. 6, DPR 633/1972, prevede che le prestazioni di servizi “generici” rese e ricevute tra un soggetto passivo nazionale e un soggetto passivo estero, si considerano effettuate nel momento di ultimazione del servizio o al pagamento, se antecedente. È, invece, irrilevante l’emissione anticipata della fattura.
In particolare è previsto che la fattura sia emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ultimazione o pagamento anticipato):
  • quando le prestazioni sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE;
  • quando le prestazioni sono rese o ricevute da operatori economici stabiliti fuori della UE.
esempio
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Per quanto riguarda le prestazioni ricevute da operatori extracomunitari, il suddetto termine di emissione della fattura va ovviamente riferito al momento di emissione dell’autofattura.
La fattura va registrata entro lo stesso termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, in modo da liquidare l’imposta nel periodo in cui è divenuta esigibile.
La novità normativa risponde alle difficoltà operative venutesi a creare a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 217/2011, riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni “generiche” (fissato all’ultimazione del servizio o al pagamento del corrispettivo se antecedente).
Nulla cambia, invece, per le prestazioni di servizi “specifiche” rese o ricevute da operatori economici extracomunitari che continuano a dover essere fatturate al momento del loro pagamento (o all’emissione della fattura, se antecedente).
esempio
Esempio 1
Un trasportatore italiano esegue un trasporto di beni per conto di un’impresa tedesca. Il trasporto si conclude il 5.1. La fattura del prestatore, con l’indicazione “inversione contabile”, va emessa entro il 15.2 e contabilizzata con riferimento al mese di gennaio.
esempio
Esempio 2
Un’impresa italiana incarica un trasportatore svizzero di eseguire un trasporto di beni che si conclude il 10.1. L’autofattura va emessa entro il 15.2 e contabilizzata con riferimento al mese di gennaio.
 PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI
Le prestazioni di servizi, siano essi “generici” o “specifici”, ricevute da prestatori comunitari sono da assoggettare a imposta mediante integrazione della fattura estera.
Occorre pertanto integrare la fattura emessa dal prestatore comunitario e annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti con riferimento al mese di ricevimento anche se la registrazione avviene entro il 15 del mese successivo.
In caso di omessa o infedele fatturazione è necessario procedere alla regolarizzazione secondo il dettato del (novellato) art. 46, c. 5, DL 331/1993.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuate nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione (in luogo del previgente momento della consegna al cessionario nel territorio dello Stato o dell’arrivo dei beni a destinazione).
tipologia operazione
regole previgenti
nuove regole
Cessioni intracomunitarie
Consegna o spedizione
Inizio del trasporto o della spedizione
Acquisti intracomunitari
Consegna in Italia o arrivo a destino in Italia
Pertanto, il momento rilevante degli acquisti intracomunitari di beni coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario, dal territorio dello Stato membro di provenienza.
esempio
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Nel caso di cessioni o acquisti effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore al mese solare, l’operazione si considera effettuata al termine di ciascun mese per la parte a questo riferibile. La disposizione non trova applicazione per le c.d. “vendite a distanza” e per le cessioni con installazione nel Paese di destinazione.
Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si manifestano tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna.
L’emissione anticipata della fattura continua a rilevare ai fini degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni (pur limitatamente all’importo fatturato).
esempio
Attenzione
È stata, invece, eliminata la disposizione che attribuiva analogo effetto anticipatorio al pagamento eseguito prima della consegna dei beni; di conseguenza, negli scambi intracomunitari di beni gli acconti divengono irrilevanti. Naturalmente, se il fornitore, una volta ricevuto il pagamento anticipato, procede all’emissione della fattura (pur senza averne l’obbligo), l’operazione deve intendersi comunque realizzata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
 TERMINI PER L’emissione o l’integrazione dellA FATTURA
Sono modificati anche i termini per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate e quelli per l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario ricevute.
In particolare, il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (inizio del trasporto o spedizione). Il documento va registrato negli stessi termini ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, il termine per l’integrazione della fattura è fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente.
 NUOVI TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
La modifica del momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari di beni ha comportato anche la modifica dei termini per l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario in caso di mancato ricevimento della fattura del cedente comunitario.
Il nuovo art. 46, c. 5, DL 331/1993, stabilisce, infatti, che il cessionario di un acquisto intracomunitario può attendere la relativa fattura non oltre il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Trascorso inutilmente tale termine, egli deve emettere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa, un’autofattura (in unico esemplare) con riferimento al mese precedente.
Se, invece, ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria, sempre con riferimento al mese precedente.
esempio
Esempio 3
Acquisto intracomunitario da fornitore tedesco. La merce parte da Monaco in data 15.1.2013, la fattura è emessa in pari data. Esaminiamo le diverse ipotesi.
fattura ricevuta entro:
da registrare entro:
con riferimento al mese di:
Il mese di emissione (gennaio)
15.2.2013
gennaio
Primo mese successivo (febbraio)
15.3.2013
febbraio
Secondo mese successivo (marzo)
15.4.2013
marzo
Terzo mese successivo (dal 1.4)
15.4.2013 (autofattura)
marzo
EMISSIONE DELLA FATTURA CON IL REGISTRATORE DI CASSA
Con l’inserimento del nuovo comma 4 nell’art. 1, Legge 18/1983, è previsto che la fattura, anche nella modalità “semplificata”, possa essere emessa tramite gli apparecchi misuratori fiscali.

fonte:intrastat.it