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giovedì 6 febbraio 2014

Redditometro

La Cassazione dice la sua

Il reddito elevato del marito salva la casalinga dall’accertamento

Sono molte le pronunce di legittimità pubblicate nell’anno che ci siamo lasciati alle spalle in materia di accertamento da “redditometro”. Da queste pronunce si ricavano interessanti spunti per approntare al meglio la difesa del contribuente finito nel mirino del Fisco. Per esempio, il contribuente può sconfessare l’Ufficio dimostrando i redditi elevati dell’altro coniuge o, ancora, che l’alto tenore di vita è dovuto ai risparmi accumulati negli anni.

Stop per la “casalinga”. Con ordinanza n. 18388/2013, la S.C. ha ritenuto passibile di annullamento l’accertamento da redditometro notificato alla casalinga che ha dimostrato, tra l’altro, di avere un marito benestante. La CTR Lombardia, pur tenendo conto di quanto dedotto dalla contribuente con riferimento all’accensione di un mutuo, ai riscatti di polizze e ad altri disinvestimenti effettuati nell’anno preso in esame, aveva ritenuto indimostrato che la stessa potesse, in assenza di redditi personali, provvedere al mantenimento di un immobile.

Ebbene, gli Ermellini hanno bollato come illogiche le argomentazioni della CTR per poi osservare – si cita testualmente - “appare comunque decisiva la considerazione che l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza gravata, secondo cui il reddito familiare goduto dalla famiglia della contribuente negli anni dal 2001 al 2005 sarebbe ammontato a euro 18.000 annui, contrasta con la circostanza menzionata nella sentenza di primo grado che dai modelli di dichiarazione dei redditi presentati per gli anni 2004 e 2005 dal coniuge della contribuente, e da quest'ultima prodotti nel giudizio di primo grado, emergerebbe che i redditi da quello dichiarati per i suddetti anni sarebbero ammontati, rispettivamente, ad € 79.060 e ad € 79.907”. Tale circostanza, evidentemente decisiva ai fini dell'accertamento del reddito familiare della contribuente per il periodo dal 2001 al 2005, è stata totalmente ignorata dalla sentenza gravata. L’insufficiente motivazione sul punto ha quindi determinato l’accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.

I risparmi di una vita. Con una sentenza pubblicata il 25 settembre scorso (n. 21994/2013), i giudici del Palazzaccio paventano invece l’illegittimità dell’accertamento da redditometro che ha ignorato i risparmi accumulati negli anni dal contribuente e che ne spiegano l’“elevato” tenore di vita.

Investita dell’esame della controversia da due contribuenti coniugi, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell’appello (CTR Campania) il quale, “a fronte della documentazione fornita dai contribuenti — analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza -, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l'anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall'Ufficio (possesso di autovetture e abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”. Sono state quindi accolte le doglianze dei contribuenti in merito all’insufficienza della motivazione e alla violazione dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la CTR adeguatamente esaminato la documentazione esibita fin dal primo grado di giudizio, dalla quale, tra l’altro, sarebbe emerso il notevole accumulo di ricchezza conseguito nel quinquennio precedente l’anno oggetto di contestazione, tale da giustificare il “tenore di vita elevato” rilevato dal Fisco.

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