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giovedì 6 febbraio 2014

La moratoria nei contratti di leasing


Gli effetti in bilancio, secondo il Cndcec

Premessa – L’iscrizione in bilancio dei canoni di leasing, secondo il principio di competenza, è indipendente dalla durata della vita utile economica del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, per questo motivo in caso di moratoria si avrà una rimodulazione della ripartizione dei costi dell’operazione, lungo il nuovo periodo di durata del contratto.

Leasing in bilancio – La rappresentazione nel bilancio d’esercizio, redatto secondo le disposizioni del codice civile e in ossequio ai principi contabili nazionali Oic, dell’operazione di leasing è effettuata secondo il metodo patrimoniale, imputando a conto economico, alla voce B)8), tra i costi per godimento di beni di terzi, i canoni di competenza dell’esercizio (quota capitale e interessi), ed esponendo nei conti d’ordine l’impegno per le rate a scadere previste dal contratto. Il bene oggetto dell’operazione di leasing verrà, pertanto, iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale soltanto a seguito dell’eventuale esercizio dell’opzione di riscatto, per il corrispondente valore del diritto, e successivamente ammortizzato come bene usato. Gli effetti che sarebbero derivati dall’applicazione del metodo finanziario devono, invece, essere riportati nell’apposita sezione della nota integrativa al bilancio d’esercizio (art. 2427, comma 1, n. 22), c.c.).

Moratoria - Qualora il contratto di locazione finanziaria abbia formato oggetto di una moratoria, ovvero un accordo di sospensione, per alcuni mesi, del pagamento della quota capitale e/o interessi, il comportamento da assumere, in sede di redazione del bilancio, può essere agevolmente desunto dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 16 febbraio 2011.

Documento Cndcec - Il documento ha esaminato, in particolare, la sospensione del pagamento della quota capitale dei contratti di locazione finanziaria, soffermandosi sui corrispondenti effetti contabili e di rappresentazione in bilancio. In primo luogo, è stato ribadito che l’adesione all’istituto della sospensione del pagamento della quota capitale comporta, a fronte di maggiori oneri a carico dell’utilizzatore del bene (c.d. locatario), un allungamento della durata del contratto, con la conseguente postergazione del momento a decorrere dal quale è esercitabile l’opzione per l’esercizio del riscatto del bene che forma oggetto della locazione finanziaria.

Traslazione del piano originario - In altri termini, si verifica una sorta di traslazione dell’originario piano di ammortamento, per un periodo pari a quello della moratoria: le quote capitale sospese emergeranno, quindi, soltanto dopo la scadenza dell’ultima rata originaria, incidendo altresì sulla corretta determinazione dei canoni da imputare al conto economico di competenza. Gli oneri finanziari continueranno, invece, a maturare secondo le iniziali condizioni contrattuali.

Durata - Sotto il profilo contabile, il documento del Cndcec ribadisce che l’iscrizione in bilancio dei canoni di leasing, secondo il principio di competenza, è indipendente dalla durata della vita utile economica del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Con l’effetto che, nel caso di adesione alla moratoria, deve ritenersi corretta la rimodulazione della ripartizione dei costi dell’operazione, lungo il nuovo periodo di durata del contratto, a partire dalla data di accesso al beneficio. In altri termini, l’impresa utilizzatrice deve provvedere a rideterminare, in base al modificato orizzonte temporale, gli oneri di competenza dell’esercizio imputabili al godimento di beni di terzi, comprensivi delle rate di leasing ancora dovute, degli interessi maturati nel periodo di moratoria e della parte dell’eventuale maxicanone residuo.

Bozza Oic - L’orientamento in parola conferma, pertanto, quanto già riportato nella bozza del principio contabile Oic riguardante la ristrutturazione del debito e l’informativa di bilancio: “si deve provvedere ad una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale maxicanone pattuito (…) in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto”.

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