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giovedì 6 febbraio 2014

Bilancio: rinvio approvazione


Il ruolo degli amministratori nella proroga a 180 giorni dell’approvazione del bilancio

Premessa – Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l’art. 2364 del c.c., la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine più lungo rispetto all’ordinario di 120 gg.). Il Consiglio di Amministrazione o l’amministratore unico è l’organo adibito a verificare la presenza dei presupposti per fruire del maggior termine.

Proroga - Lo statuto può prevedere un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Le esigenze - Grossi dubbi interpretativi possono derivare dalla valutazione delle “particolari esigenze”, relative alla struttura ed all’oggetto della società, idonee a legittimare gli amministratori ad avvalersi della proroga del termine ordinario fissato per la convocazione assembleare o della presentazione del bilancio della società a responsabilità limitata. A questo proposito, si osservi che la norma, con l’utilizzo della congiunzione “ed”, sembra richiedere che i due fattori riconducibili alla struttura e all’oggetto debbano essere contemporaneamente presenti nel generare le situazioni che giustificano la dilazione. L’interpretazione letterale non sembra, tuttavia, condivisibile: si dovrebbe, invece, ritenere i due fattori tra di loro alternativi, attribuendo, quindi, alla congiunzione “ed” una funzione elencativa e non, invece, congiuntiva.

Situazioni complementari - È ammessa la possibilità che le caratteristiche indicate dalla legge (struttura e oggetto sociale) vengano lette non congiuntamente, ma come situazioni tra loro complementari: la proroga dovrebbe ritenersi consentita in presenza di ragioni connesse, in modo stabile e non occasionale, con l’organizzazione dell’impresa, dunque con le modalità di svolgimento (struttura) dell’attività aziendale (oggetto), più che con il tipo di attività esercitata.

Consiglio Notatile di Milano - La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 15/2003, ha osservato che “queste particolari esigenze” possono configurare situazioni sia straordinarie, con riguardo alla struttura, che ripetitive e fisiologiche con riferimento all’oggetto. Per quanto concerne quest’ultimo, è da intendersi l’attività in concreto esercitata, la cui possibile particolarità può generare difficoltà di ordine contabile: attesa la puntuale formulazione dell’art. 2364, comma 2, c.c., non può, invece, essere invocata la proroga a causa delle “incertezze normative”.

Accertamento degli amministratori - I motivi della proroga devono essere accertati dagli amministratori e dagli stessi segnalati nella relazione sulla gestione oppure, nel caso di redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata, nella nota integrativa. A tale proposito, il Tribunale di Isernia, con la sentenza del 19 aprile 2006, n. 247, ha precisato che le particolari esigenze cui la legge fa riferimento non devono essere indicate esclusivamente nella relazione sulla gestione, dovendo invece risultare “facilmente riscontrabili dall’esame del bilancio da approvare”. In particolare, è ritenuto “utile commentare nella nota integrativa, ove possibile, le poste che hanno avuto una stretta relazione con la proroga dei termini”, anche nel caso della società che redige un bilancio d’esercizio in forma ordinaria.

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