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Ricorsi Tributari

giovedì 6 febbraio 2014

IRAP. Rimborso per commercialista con praticanti


Cassazione Tributaria ordinanza del 5 febbraio 2014

Non è soggetto al pagamento dell’IRAP il commercialista che, nell’esercizio della professione, si avvale dell’aiuto di praticanti e non di personale dipendente. È quanto emerge dall’ordinanza 5 febbraio 2014 n. 2520 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T.

Il caso. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Mestre) confermava la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimo l’assoggettamento a IRAP dei redditi professionali prodotti da un dottore commercialista per gli anni 2003 e 2004.

Trascurate le specifiche deduzioni del contribuente. Con la brevissima ordinanza in rassegna i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso interposto dal professionista in questione, rinviando ad altra sezione della CTR del Veneto. I giudici con l’ermellino ritengono che la sentenza gravata si sia limitata ad affermare apoditticamente “la presenza di una forte componente organizzativa”, senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente, “che aveva ad esempio posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti”.

Autonoma organizzazione. Quando ricorre? La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto che il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, per il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo, ricorre quando questi: 1) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse; 2) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione; 3) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Spetta al contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dimostrare l’assenza di queste condizioni.

Professionisti con praticanti. Con l’ordinanza pubblicata ieri la Suprema Corte ha contribuito a definire sempre meglio il concetto di autonoma organizzazione, dando seguito all’orientamento secondo cui la presenza di praticanti in uno studio professionale non è elemento che determina, di per sé, quella stabile organizzazione che giustifica il prelievo ai fini IRAP.

Per come chiarito dalle sentenze n. 17920 del 2013 e n. 8834 del 2009, l’utilizzo di un praticante non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta completando il suo iter formativo. Fatta eccezione per il caso in cui l’entità dei compensi corrisposti non consenta di affermare che i praticanti svolgono, di fatto, la funzione di personale dipendente, in misura tale da determinare un’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n. 17920/13 cit.).

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