Indagini finanziarie anche per i minimi
Telefisco chiarito che si può applicare la presunzione legata ai prelevamenti
Premessa –
La presunzione legata ai prelevamenti può essere applicata solo in capo
a soggetti che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, a
prescindere dalla esistenza di un obbligo di tenuta delle scritture
contabili (ad esempio, minimi). Questo quanto affermato dall’Agenzia
delle Entrate in occasione di Telefisco 2014.
Disposizioni legislative - Nel nostro ordinamento le indagini finanziarie sono disciplinate dall'art. 32, D.P.R. 600/1973, in materia di imposte sui redditi e dall'art. 51, D.P.R. 633/1972, in materia di Iva. Ai sensi del punto 2), del co. 1, dell'art. 32, D.P.R. 600/1973, infatti, “sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni". Il Legislatore ha posto sostanzialmente una presunzione legale relativa a favore del Fisco, secondo cui è il contribuente a dover dimostrare, ad esempio, che le somme transitate sul proprio conto corrente e riprese a tassazione da parte dell'Ufficio non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo.
Ambito applicativo - Come però giustamente affermato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza 27.9.2011, n. 19692, mentre l'Ufficio può desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscono reddito, così non è per i prelevamenti. Per questi ultimi, infatti, la presunzione di maggior reddito può operare solo per i possessori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti.
Argomentazione - Il ragionamento fatto dalla Corte è in linea con il dettato normativo del citato art. 32; mentre infatti la prima parte del punto 2) prevede che la rettifica possa essere effettuata ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41, quindi non solo nell'ambito del reddito imprenditoriale/professionale, ma anche nell'ambito del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, la seconda parte, facendo riferimento ai soli ricavi e compensi, relega la possibile rettifica ai soli possessori di reddito d'impresa, arte o professione.
Telefisco 2014 - Ora tale orientamento trova conferma anche nella posizione dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso di Telefisco 2014 infatti i tecnici delle Entrate ha ribadito la non operatività della presunzione sui prelevamenti nei riguardi dei privati.
Minimi - L'Agenzia delle Entrate si è spinta oltre, precisando come il tenore letterale della norma va intesa come riferita, ai fini dell'applicazione delle presunzioni, anche a quei contribuenti che, pur non essendo a rigore soggetti alla tenuta di scritture contabili, svolgono tuttavia un'attività economica in regime contabile agevolato, come nel caso, ad esempio, dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 98/2011 (“regime di minimi”).
Distinzione – L’Agenzia ha poi ribadito che in tale contesto la riconducibilità della presunzione sui prelevamenti al solo ambito dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo si distingue da quella sui versamenti, che invece si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali (non caratterizzate dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e come tali non soggette alla tenuta di scritture contabili).
Disposizioni legislative - Nel nostro ordinamento le indagini finanziarie sono disciplinate dall'art. 32, D.P.R. 600/1973, in materia di imposte sui redditi e dall'art. 51, D.P.R. 633/1972, in materia di Iva. Ai sensi del punto 2), del co. 1, dell'art. 32, D.P.R. 600/1973, infatti, “sono posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni". Il Legislatore ha posto sostanzialmente una presunzione legale relativa a favore del Fisco, secondo cui è il contribuente a dover dimostrare, ad esempio, che le somme transitate sul proprio conto corrente e riprese a tassazione da parte dell'Ufficio non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo.
Ambito applicativo - Come però giustamente affermato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza 27.9.2011, n. 19692, mentre l'Ufficio può desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscono reddito, così non è per i prelevamenti. Per questi ultimi, infatti, la presunzione di maggior reddito può operare solo per i possessori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti.
Argomentazione - Il ragionamento fatto dalla Corte è in linea con il dettato normativo del citato art. 32; mentre infatti la prima parte del punto 2) prevede che la rettifica possa essere effettuata ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41, quindi non solo nell'ambito del reddito imprenditoriale/professionale, ma anche nell'ambito del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, la seconda parte, facendo riferimento ai soli ricavi e compensi, relega la possibile rettifica ai soli possessori di reddito d'impresa, arte o professione.
Telefisco 2014 - Ora tale orientamento trova conferma anche nella posizione dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso di Telefisco 2014 infatti i tecnici delle Entrate ha ribadito la non operatività della presunzione sui prelevamenti nei riguardi dei privati.
Minimi - L'Agenzia delle Entrate si è spinta oltre, precisando come il tenore letterale della norma va intesa come riferita, ai fini dell'applicazione delle presunzioni, anche a quei contribuenti che, pur non essendo a rigore soggetti alla tenuta di scritture contabili, svolgono tuttavia un'attività economica in regime contabile agevolato, come nel caso, ad esempio, dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 98/2011 (“regime di minimi”).
Distinzione – L’Agenzia ha poi ribadito che in tale contesto la riconducibilità della presunzione sui prelevamenti al solo ambito dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo si distingue da quella sui versamenti, che invece si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali (non caratterizzate dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e come tali non soggette alla tenuta di scritture contabili).
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