5 febbraio 2014
Perdite
su crediti conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo
rispetto a quello iscritto, perdite conseguenti a cessione pro soluto
di crediti, riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di
transazioni: sono tutti questi i casi in cui i principi contabili
riconoscono la possibilità di iscrivere in bilancio la perdita su
crediti.
Grazie alla Legge di stabilità 2014 in questi casi saranno inoltre considerati sussistenti gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Ma andiamo con ordine e analizziamo la nuova disciplina prevista.
A seguito delle novità normative introdotte le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis L.F.
Con specifico riferimento alle perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali del debitore, è da rimarcare che, in questo caso, la situazione di sofferenza del credito si ritiene oggettiva, in quanto attestata da un soggetto terzo quale il Tribunale fallimentare, e non derivano da un mero processo valutativo del creditore.
Fermo restando il fatto che, in questi casi, la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette è diversa da quella posta ai fini Iva, il creditore potrà pertanto procedere alla rilevazione della perdita su crediti dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (oppure dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo o che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Nel caso in cui, invece, il debitore non sia interessato da procedure concorsuali, dovranno essere dimostrati gli elementi certi e precisi in grado di attestare la definitività della perdita.
Sarà pertanto necessario dimostrare di aver tentato il recupero coattivo del credito, senza successo. Alternativamente, sarà possibile dimostrare che l’incapienza patrimoniale e finanziaria del debitore è tale da sconsigliare l’instaurazione di procedure esecutive, allegando apposita documentazione rilasciata dal legale o dall’agenzia di recupero crediti.
Vi sono tuttavia dei casi in cui la norma riconosce, in ogni caso, la sussistenza degli elementi certi e precisi. Ricorre tale ipotesi nel caso in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso oppure quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Da ultimo va ricordata la nuova disposizione introdotta con la Legge di stabilità 2014: gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Viene così superata quella che era un’ingiusta disparità di trattamento: prima della Legge di stabilità 2014, infatti, solo i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali potevano dedurre la perdita su crediti derivante da eventi estintivi.
In ogni caso è bene ribadire che rimane fermo il principio di previa imputazione al conto economico: non sarà infatti in ogni caso possibile rettificare il reddito fiscalmente dichiarato con una variazione in diminuzione in Unico se nel bilancio la perdita non è stata rilevata.
Sarà tuttavia possibile dedurre la perdita su crediti anche nel caso in cui la stessa sia stata contabilizzata come svalutazione crediti, così come chiarito dalla Circolare 26/E.
Si ricorda, in ogni caso, che nel rilevare una perdita su crediti sarà sempre necessario imputarla in primo luogo al fondo svalutazione crediti, fino al suo completo assorbimento, e solo la parte eccedente potrà essere rilevata come perdita su crediti.
Sarà necessario “assorbire” il fondo svalutazione crediti prima di rilevare una perdita anche nel caso in cui la società debitrice sia stata interessata da una procedura concorsuale, essendo irrilevante, in tal senso, il fatto che la perdita sia in ogni caso deducibile.
Grazie alla Legge di stabilità 2014 in questi casi saranno inoltre considerati sussistenti gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Ma andiamo con ordine e analizziamo la nuova disciplina prevista.
A seguito delle novità normative introdotte le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis L.F.
Con specifico riferimento alle perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali del debitore, è da rimarcare che, in questo caso, la situazione di sofferenza del credito si ritiene oggettiva, in quanto attestata da un soggetto terzo quale il Tribunale fallimentare, e non derivano da un mero processo valutativo del creditore.
Fermo restando il fatto che, in questi casi, la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette è diversa da quella posta ai fini Iva, il creditore potrà pertanto procedere alla rilevazione della perdita su crediti dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (oppure dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo o che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Nel caso in cui, invece, il debitore non sia interessato da procedure concorsuali, dovranno essere dimostrati gli elementi certi e precisi in grado di attestare la definitività della perdita.
Sarà pertanto necessario dimostrare di aver tentato il recupero coattivo del credito, senza successo. Alternativamente, sarà possibile dimostrare che l’incapienza patrimoniale e finanziaria del debitore è tale da sconsigliare l’instaurazione di procedure esecutive, allegando apposita documentazione rilasciata dal legale o dall’agenzia di recupero crediti.
Vi sono tuttavia dei casi in cui la norma riconosce, in ogni caso, la sussistenza degli elementi certi e precisi. Ricorre tale ipotesi nel caso in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso oppure quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Da ultimo va ricordata la nuova disposizione introdotta con la Legge di stabilità 2014: gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Viene così superata quella che era un’ingiusta disparità di trattamento: prima della Legge di stabilità 2014, infatti, solo i soggetti che adottavano i principi contabili internazionali potevano dedurre la perdita su crediti derivante da eventi estintivi.
In ogni caso è bene ribadire che rimane fermo il principio di previa imputazione al conto economico: non sarà infatti in ogni caso possibile rettificare il reddito fiscalmente dichiarato con una variazione in diminuzione in Unico se nel bilancio la perdita non è stata rilevata.
Sarà tuttavia possibile dedurre la perdita su crediti anche nel caso in cui la stessa sia stata contabilizzata come svalutazione crediti, così come chiarito dalla Circolare 26/E.
Si ricorda, in ogni caso, che nel rilevare una perdita su crediti sarà sempre necessario imputarla in primo luogo al fondo svalutazione crediti, fino al suo completo assorbimento, e solo la parte eccedente potrà essere rilevata come perdita su crediti.
Sarà necessario “assorbire” il fondo svalutazione crediti prima di rilevare una perdita anche nel caso in cui la società debitrice sia stata interessata da una procedura concorsuale, essendo irrilevante, in tal senso, il fatto che la perdita sia in ogni caso deducibile.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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