4 febbraio 2014
Nell’informativa privacy accolti i rilievi dell’Authority
Premessa –
Le dichiarazioni dei redditi conterranno l’informativa sul possibile
utilizzo dei dati per la versione 2.0 dello strumento di accertamento.
Questo è quanto risulta dalle bozze di Unico 2014 e dalle versioni
definitive del modello 730/2014 e Cud 2014.
Garante della privacy - Per la partenza del redditometro nella nuova versione post D.L. 78/2010, era necessario il parere favorevole all’utilizzo del nuovo strumento di accertamento da parte del Garante della privacy. Ora tale parere è stato ottenuto, secondo quanto affermato dall’Authority, l'Agenzia delle Entrate dovrà adottare una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Informativa – Tra le varie osservazioni sollevate figurava anche il contenuto dell'informativa con la quale lo stesso ente notifica l'invito al contraddittorio al contribuente, specificando che ad oggi non risulta chiara l'indicazione dei poteri utilizzati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del trattamento dei dati personali del contribuente, nonché la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto, anche parziale, a rispondere del contribuente (artt. 11, co. 1, lett. a) e b), e 13, co. 1, lett. a), b) e c) del Codice). Inoltre secondo il Garante della privacy il contribuente deve essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Istruzioni – Questi rilievi sono stati accolti nelle dichiarazioni dei redditi 2014 periodo d’imposta 2013. Il rilascio delle versioni definitive di alcuni modelli di dichiarazione, come per esempio il Cud e il 730, ha rappresentato l'occasione per adeguarsi. L'informativa privacy ricorda infatti che il nuovo redditometro, che ricostruisce l'effettiva capacità contributiva in base alle spese sostenute nell'anno, si applica a partire dal periodo d'imposta 2009 (vale a dire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010). Proprio per questo “i dati personali, presenti in Anagrafe Tributaria, nonché ottenuti tramite scambi di informazioni con altre autorità pubbliche e soggetti privati conformemente alla legge, verranno utilizzati per l'attività accertativa”.
Contraddittorio - L'informativa pubblicata sul sito dell'Agenzia e alla quale i modelli dichiarativi 2014 faranno riferimento, precisa, inoltre, che solo nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio “non si presenti e non risulti intestatario di un immobile in proprietà o altro diritto reale (ad es. usufrutto) o in locazione o leasing immobiliare o in uso gratuito da familiare o, pur presentandosi, non fornisca chiarimenti in merito, l'Agenzia procede a imputare allo stesso anche il fitto figurativo, sulla base dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare secondo le modalità previste dal dm 24 dicembre 2012”.
Cud – Al il modello Cud 2014 ha accolto i rilievi del Garante della Privacy. Con la nuova struttura e formulazione, infatti, fermo restando che sono sostanzialmente forniti gli stessi dati di natura fiscale e/o previdenziale, il modello ha cambiato natura ed è stato omologato come una vera e propria dichiarazione. Tale situazione è rappresentata nel primo capitolo del modello, al primo paragrafo, dedicato all’informativa sul trattamento dei dati personali. Anche in questo caso la finalità di tale modifica è determinata dalla necessità di includere il Cud tra le dichiarazioni fiscali soggette al nuovo redditometro.
Garante della privacy - Per la partenza del redditometro nella nuova versione post D.L. 78/2010, era necessario il parere favorevole all’utilizzo del nuovo strumento di accertamento da parte del Garante della privacy. Ora tale parere è stato ottenuto, secondo quanto affermato dall’Authority, l'Agenzia delle Entrate dovrà adottare una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Informativa – Tra le varie osservazioni sollevate figurava anche il contenuto dell'informativa con la quale lo stesso ente notifica l'invito al contraddittorio al contribuente, specificando che ad oggi non risulta chiara l'indicazione dei poteri utilizzati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del trattamento dei dati personali del contribuente, nonché la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto, anche parziale, a rispondere del contribuente (artt. 11, co. 1, lett. a) e b), e 13, co. 1, lett. a), b) e c) del Codice). Inoltre secondo il Garante della privacy il contribuente deve essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Istruzioni – Questi rilievi sono stati accolti nelle dichiarazioni dei redditi 2014 periodo d’imposta 2013. Il rilascio delle versioni definitive di alcuni modelli di dichiarazione, come per esempio il Cud e il 730, ha rappresentato l'occasione per adeguarsi. L'informativa privacy ricorda infatti che il nuovo redditometro, che ricostruisce l'effettiva capacità contributiva in base alle spese sostenute nell'anno, si applica a partire dal periodo d'imposta 2009 (vale a dire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010). Proprio per questo “i dati personali, presenti in Anagrafe Tributaria, nonché ottenuti tramite scambi di informazioni con altre autorità pubbliche e soggetti privati conformemente alla legge, verranno utilizzati per l'attività accertativa”.
Contraddittorio - L'informativa pubblicata sul sito dell'Agenzia e alla quale i modelli dichiarativi 2014 faranno riferimento, precisa, inoltre, che solo nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio “non si presenti e non risulti intestatario di un immobile in proprietà o altro diritto reale (ad es. usufrutto) o in locazione o leasing immobiliare o in uso gratuito da familiare o, pur presentandosi, non fornisca chiarimenti in merito, l'Agenzia procede a imputare allo stesso anche il fitto figurativo, sulla base dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare secondo le modalità previste dal dm 24 dicembre 2012”.
Cud – Al il modello Cud 2014 ha accolto i rilievi del Garante della Privacy. Con la nuova struttura e formulazione, infatti, fermo restando che sono sostanzialmente forniti gli stessi dati di natura fiscale e/o previdenziale, il modello ha cambiato natura ed è stato omologato come una vera e propria dichiarazione. Tale situazione è rappresentata nel primo capitolo del modello, al primo paragrafo, dedicato all’informativa sul trattamento dei dati personali. Anche in questo caso la finalità di tale modifica è determinata dalla necessità di includere il Cud tra le dichiarazioni fiscali soggette al nuovo redditometro.
Autore: Redazione Fiscal Focus
Per inserire i vostri commenti dovete registrarvi.
Nessun commento:
Posta un commento