4 febbraio 2014
Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico una circolare con cui viene chiarita la questione del contratto di 'affitto di poltrona' e 'di cabina' per le attività di acconciatore ed estetista.
Affitto di poltrona e di cabina -
I parrucchieri e gli estetisti potranno, d’ora in poi, affittare ad
altri professionisti spazi interni dei loro negozi. Il Ministero dello
Sviluppo Economico infatti ha adottato una circolare (n.16361 del 31 gennaio 2013)
con cui viene chiarita la questione del contratto di affitto di
poltrona e di cabina per le attività di acconciatore ed estetista. In
base alla normativa nazionale l’ipotesi di "affitto di poltrona" o
"affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico
contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di
centro estetico, concede in uso una parte dell’immobile e delle
attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.
Soggetti non imprenditori – Relativamente all'attività di acconciatore, la legge ammette anche la possibilità di prestazione dell'attività da parte di soggetti non imprenditori, purché possiedano i requisiti professionali. Quindi gli esercenti di attività di acconciatore o di estetista, possono adesso consentire l'utilizzo dei propri spazi sia ad acconciatori che ad estetisti. L' unica condizione posta dalla normativa nazionale è che siano in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.
Incentivata l’iniziativa privata - Da oggi chi avrà nel proprio salone di bellezza uno spazio poco utilizzato, potrà affittare la poltrona migliorando così la redditività della propria impresa e garantendo maggiori servizi. In particolare i giovani acconciatori ed estetisti che non dispongono di propri locali adeguati, potranno comunque avviare la loro attività. Questa possibilità inoltre non lede i diritti dei consumatori, e non abbassa la qualità e la sicurezza del servizio, visto che i nuovi affitti dovranno comunque rispettare le norme vigenti. La circolare dello Sviluppo Economico, vuole essere, in un periodo di difficoltà economica, un contributo al rilancio dell'iniziativa imprenditoriale.
Attività di estetista - Relativamente all’attività di estetista, la normativa, prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. Peraltro l’art. 9, comma 1, della Legge n. 1 del 1990, nell’ammettere l’esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l’esercizio delle rispettive attività, non anche all’esercizio di impresa. Ciò significa non solo che l’attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all’interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). Ne deriva che un’impresa singola può esercitare l’attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi.
Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, conseguirebbe che l’esercente dell’attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista possa consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Altri requisiti necessari - Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non devono prescindere dal rispetto dalle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.
Soggetti non imprenditori – Relativamente all'attività di acconciatore, la legge ammette anche la possibilità di prestazione dell'attività da parte di soggetti non imprenditori, purché possiedano i requisiti professionali. Quindi gli esercenti di attività di acconciatore o di estetista, possono adesso consentire l'utilizzo dei propri spazi sia ad acconciatori che ad estetisti. L' unica condizione posta dalla normativa nazionale è che siano in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.
Incentivata l’iniziativa privata - Da oggi chi avrà nel proprio salone di bellezza uno spazio poco utilizzato, potrà affittare la poltrona migliorando così la redditività della propria impresa e garantendo maggiori servizi. In particolare i giovani acconciatori ed estetisti che non dispongono di propri locali adeguati, potranno comunque avviare la loro attività. Questa possibilità inoltre non lede i diritti dei consumatori, e non abbassa la qualità e la sicurezza del servizio, visto che i nuovi affitti dovranno comunque rispettare le norme vigenti. La circolare dello Sviluppo Economico, vuole essere, in un periodo di difficoltà economica, un contributo al rilancio dell'iniziativa imprenditoriale.
Attività di estetista - Relativamente all’attività di estetista, la normativa, prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. Peraltro l’art. 9, comma 1, della Legge n. 1 del 1990, nell’ammettere l’esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l’esercizio delle rispettive attività, non anche all’esercizio di impresa. Ciò significa non solo che l’attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all’interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore). Ne deriva che un’impresa singola può esercitare l’attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi.
Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, conseguirebbe che l’esercente dell’attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista possa consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
Altri requisiti necessari - Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non devono prescindere dal rispetto dalle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.
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