Approvate nuove istruzioni del modello con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014.
La Comunicazione annuale dati IVA, introdotta dall’art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, è finalizzata a consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario. La Comunicazione dati IVA va presentata, dai soggetti obbligati, entro il 28.02.2014 esclusivamente in via telematica, utilizzando:
Natura non dichiarativa - Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IVA’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.
Soggetti obbligati - Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:
- titolari di partita Iva;
- e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale;
anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.
Soggetti esonerati – Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA:
- il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11;
- le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvate con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014.
Natura non dichiarativa - Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IVA’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”.
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002.
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.
Soggetti obbligati - Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:
- titolari di partita Iva;
- e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale;
anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.
Soggetti esonerati – Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti ancorché debbano presentare la dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche di cui all’art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co. 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986). L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985);
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nel 2013 un volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall’art. 10, D.L. n. 78/09. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2013 a debito, possono usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2013 se provvedono a presentare il modello IVA 2014 in forma autonoma nel mese di febbraio 2014.
Comunicazione annuale dati IVA: il modello
La Comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata con il modello approvato dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011,
Protocollo n. 4275/11. Con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA, al fine di:
Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono essere utilizzate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013.
Novità - L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come indica lo stesso Provvedimento, per sottolineare l’inclusione nel campo dedicato alle operazioni attive effettuate nel 2013 delle operazioni non soggette ad Iva per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72. Per tali operazioni, come noto, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ed, inoltre, concorrono dal 1° gennaio 2013 alla determinazione del volume d’affari.
In particolare, la fattura deve essere emessa per:
Più in dettaglio, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel rigo CD1, campo 1.
Il modello - Il modello di “Comunicazione annuale dati Iva 2014” è identico a quello utilizzato nel 2013 per l’anno d’imposta 2012.
Il modello è composto da 3 Sezioni:
Nella Sezione I vanno riportati:
Particolare attenzione va posta nell’inserimento del codice attività in caso di svolgimento di più attività. In tale caso, infatti, andrà indicato il codice dell’attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume d’affari nel periodo d’imposta.
Nella Sezione II vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2013, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti).
La Sezione II si compone:
Nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:
La differenza i due righi determina l’IVA a debito o a credito da indicare a rigo CD6.
Nel compilare la sezione III non deve tenersi conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio. Pertanto, il saldo a debito o a credito di cui al rigo CD6 non è confrontabile con quello risultante dalla dichiarazione annuale.
- adeguare alla normativa in vigore le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA;
- semplificarne la compilazione.
Tali istruzioni sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2013 e devono essere utilizzate a partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013.
Novità - L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario, come indica lo stesso Provvedimento, per sottolineare l’inclusione nel campo dedicato alle operazioni attive effettuate nel 2013 delle operazioni non soggette ad Iva per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72. Per tali operazioni, come noto, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ed, inoltre, concorrono dal 1° gennaio 2013 alla determinazione del volume d’affari.
In particolare, la fattura deve essere emessa per:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del D.P.R. 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE → annotazione “inversione contabile”;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione “operazione non soggetta”.
Più in dettaglio, per tali operazioni si sottolinea che le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA prevedono la loro inclusione nel rigo CD1, campo 1.
Il modello - Il modello di “Comunicazione annuale dati Iva 2014” è identico a quello utilizzato nel 2013 per l’anno d’imposta 2012.
Il modello è composto da 3 Sezioni:
- sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA;
- sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate;
- sezione III: determinazione dell’IVA dovuta o a credito.
Nella Sezione I vanno riportati:
- i dati del contribuente;
- l’anno d’imposta (2013);
- il codice attività, desunto dalla Tabella ATECO 2007.
Particolare attenzione va posta nell’inserimento del codice attività in caso di svolgimento di più attività. In tale caso, infatti, andrà indicato il codice dell’attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume d’affari nel periodo d’imposta.
Nella Sezione II vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2013, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti).
La Sezione II si compone:
- del rigo CD1, per le operazioni attive; nel campo 1 di tale rigo va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2013 (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota zero, ecc.) al netto dell’IVA, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti e ad aliquota "zero" annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis;
Non devono essere comprese tra le operazioni attive gli acquisti intracomunitari annotati anche nel registro delle fatture emesse.
I successivi campi del rigo CD1 (da 2 a 5) comprendono operazioni già indicate nel campo 1 e si riferiscono rispettivamente a operazioni non imponibili, operazioni esenti, cessioni intracomunitarie e cessioni di beni strumentali;
- del rigo CD2, per le operazioni passive; nel campo 1 di tale rigo è necessario indicare l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle operazioni passive all'interno, intracomunitarie e di importazione effettuate nel corso dell'anno 2013, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA: cioè operazioni imponibili, non imponibili, esenti. I successivi campi del rigo CD2 (da 2 a 5) comprendono operazioni già indicate nel campo 1 e si riferiscono rispettivamente ad acquisti non imponibili, acquisti esenti, acquisti intracomunitari e acquisti di beni strumentali;
- del rigo CD3, per le importazioni senza pagamento dell’IVA in Dogana.
Nella sezione III del modello di comunicazione dei dati IVA va indicata:
- l'IVA esigibile (CD4), relativa alle operazioni effettuate nel 2013, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa a operazioni effettuate in anni precedenti per le quali l'imposta è diventata esigibile nel 2013;
- l'IVA detratta (CD5), relativa agli acquisti registrati nel 2013 per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.
La differenza i due righi determina l’IVA a debito o a credito da indicare a rigo CD6.
Nel compilare la sezione III non deve tenersi conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio. Pertanto, il saldo a debito o a credito di cui al rigo CD6 non è confrontabile con quello risultante dalla dichiarazione annuale.
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