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Ricorsi Tributari

giovedì 6 febbraio 2014

Omesse ritenute. Condanna in tempo di crisi


Cassazione Penale sentenza del 4 febbraio 2014

In tema di reati fiscali, la crisi di liquidità dell’azienda non vale un’assoluzione: l’imprenditore ha l’obbligo di accantonare l’imposta per far fronte all’obbligazione tributaria nel termine di legge. È quanto emerge dalla sentenza 4 febbraio 2014 n. 5477 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale.

Il caso.
Gli Ermellini hanno reso definitiva la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione inflitta a un’imprenditrice leccese per reato di cui all’articolo 10 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000. L’imputata aveva versato in ritardo le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per un ammontare di 51.918 euro per il periodo d’imposta 2005. Ad avviso della Corte d’appello, l’addebito non poteva ritenersi escluso, per difetto del dolo o per forza maggiore, in considerazione del fatto che la condotta omissiva era stata generata da carenza di liquidità, a sua volta provocata dall’inadempienza dell’ASL nel pagamento di somme di cui era creditrice la società. In altre parole, la condotta omissiva contestata all’imputata, contrariamente agli assunti della difesa, non poteva essere giustificata dall’esistenza di ingenti crediti verso una pubblica amministrazione, poiché lo stato di dissesto dell’impresa, la quale prosegua l’attività senza adempiere l’obbligazione tributaria, non esonera dall’adempimento tributario che è indipendente dalle vicissitudini finanziarie dell’imprenditore.

Conferma della responsabilità.
Ebbene, la severa interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dal giudice di merito è stata avvalorata dalla Terza Sezione Penale del Palazzaccio. Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, afferma la S.C., la prova del dolo è insita nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale (mod. 770), che riporta le trattenute effettuate. Il debito verso l’Erario, concernente il versamento delle ritenute, è collegato con quello dell’erogazione degli emolumenti ai collaboratori. Ogni qual volta il sostituto d’imposta provvede alle erogazioni, sorge a suo carico l’obbligo di accantonare le somme dovute al Fisco, organizzando le ricorse disponibili in modo da adempiere all’obbligazione tributaria. Ciò non toglie che il giudice del merito possa, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ravvisare l’assenza del dolo e l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione erariale. Occorre tuttavia che siano stati assolti gli oneri di allegazioni che, per quanto attiene la crisi di liquidità, si risolvono nella dimostrazione della non imputabilità all’imprenditore della crisi economica e che la crisi stessa non ha potuto essere fronteggiata adeguatamente tramite il ricorso a idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè dimostrare, puntualizza la S.C., “che non sia stato possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo poste in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili”.

Somme distolte dalla loro destinazione specifica.
Nel caso di specie, osservano gli Ermellini, l’imputata non ha minimamente osservato gli oneri di allegazioni a suo carico, il che ha consentito alla Corte d’appello di ritenere violato il predetto obbligo di accontamento delle somme dovute all’Erario. E infatti non è risultato che il pagamento in ritardo delle ritenute sia avvenuto in virtù di crediti liquidi ed esigibili in precedenza non riscossi; non è stata dimostrata la natura dei crediti vantati; non è stata dimostrata l’improvvisa crisi di liquidità, che invece è apparsa consolidata dai bilanci di esercizio prodotti e richiamati nel ricorso; non è stato dimostrato che la ricorrente avesse organizzato le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria né che si sia altrimenti attivata per assolverla, “essendosi invece appropriata – si legge in sentenza – delle somme che avrebbe dovuto accantonare distogliendole dalla loro specifica destinazione”. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’imputata, condannandola al pagamento delle spese processuali.

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