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mercoledì 8 ottobre 2014

TRASPORTI PUBBLICI URBANI DI PERSONE


Le prestazioni di servizio concernenti trasporti di persone sono attualmente disciplinate dall’art. 10 n. 14 del DPR n. 633/1972 e dal n. 127-novies della Tabella A, parte III, del medesimo DPR n. 633/1972, come modificati dal D.L. 29/9/1997 n. 328 convertito nella L. 29/11/1997 n. 410 (in vigore dal 1° ottobre 1997).
In seguito alle modifiche introdotte dalla citata L. n. 410/1997 la disciplina attuale è la seguente:
· sono esenti da Iva (art. 10 n. 14, DPR n. 633/1972) solo le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
L’esenzione da iva, dunque, è subordinata al tipo di mezzo di trasporto utilizzato (taxi et similia) nonchè alla distanza percorsa (territorio del comune o trasporti tra comuni entro cinquanta chilometri).
· tutte le altre prestazioni di trasporto di persone, e dei rispettivi bagagli al seguito, sono soggette ad Iva al 10%.
Il predetto n. 127-novies, Tab. A, III, infatti, -con la sola eccezione sopra descritta dei trasporti urbani mediante taxi et similia-, ha generalizzato l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per tutte le altre prestazioni di trasporto urbano di persone.
Sull’argomento si segnalano la circolare del Ministero delle Finanze 1/10/1997 n. 259/E e la nota (inedita) della Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia prot. n. 97/89146/ZIZ del 17/11/1997 la quale, previo ampio richiamo alle novità introdotte dalla L. n. 410/1997, chiarisce, altresì, che nell’ipotesi in cui una società effettui servizi di noleggio con conducente di minibus, bus, pullmans e autovetture, a privati organizzati in gruppo, a scuole, a enti pubblici, ad agenzie di viaggio e ad aziende per il trasporto di propri dipendenti, si rende applicabile l’aliquota IVA del 10%.
Con riguardo alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito, derivanti da servizi di noleggio con conducente, il Ministero delle Finanze, con risoluzione 14/1/1998 n. 7/E, ha, poi, ulteriormente chiarito che, nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente realizzi una prestazione di trasporto di persone per terra (o per aria) si applica l’aliquota iva del 10%; nel caso in cui, invece, il noleggio con conducente realizzi una prestazione di trasporto di persone per acqua occore distinguere se si tratta o meno di trasporto <<urbano>> nel senso di cui al citato art. 10 n. 14 del DPR n. 633/1972. Nel caso, infatti, di trasporto <<urbano>> di persone per acqua, mediante noleggio con conducente, la prestazione è esente da IVA; diversamente si applicherà l’aliquota del 10%.
Rientrano, altresì, nell’assoggettamento ad Iva anche le prestazioni di trasporto rese nei confronti di persone inabili effettuate mediante veicoli a ciò predisposti, attesa l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dal citato art. 10, n. 14 del DPR n. 633/1972, la quale identifica esclusivamente i mezzi attraverso i quali tale prestazione vine resa in esenzione Iva (taxi, ecc.), senza alcun riferimento alle caratteristiche soggettive dei destinatari della prestazione stessa (così espressamente il Ministero delle Finanze con risoluzione 12/2/1999 n. 26).
Si segnala, infine, che sono, altresì, soggette ad Iva al 10% anche le prestazioni di trasporto effettuate mediante funivie, sciovie, ecc. di cui alla L. 23/6/1927 n. 1110 e RDL 7/9/1938 n. 1696 (così espressamente il n. 127, Tab. A, III allegata al DPR n. 633/1972.)
Rivendita di biglietti per i trasporti pubblici urbani di persone.
In deroga alle disposizioni generali sull’Iva ed alla disciplina degli obblighi formali dei contribuenti soggetti a detta imposta, per la rivendita da parte di soggetti autorizzati di biglietti di viaggio di trasporti urbani, l’Iva è assolta direttamente alla fonte dall’esercente l’attività di trasporto senza ulteriore applicazione della stessa nelle fasi successive (art. 74, comma 1, lettera c del DPR n. 633/19729 e Decreto Ministro Finanze 5/5/1980). In altri termini, l’esercente l’attività di trasporto pubblico urbano di persone è tenuto al versamento dell’Iva relativa alle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (in tal senso espressamente, vedi: risoluzione del Ministero delle Finanze 9/7/1999 n. 111/E). L’imposta assolta dai predetti esercenti l’attività di trasporto può inoltre essere detratta ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/1972 trattandosi di acquisto di servizi afferenti operazioni imponibili.
Giova precisare, infine, che la provvigione ricevuta dal rivenditore è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA giusta la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 74 del DPR n. 633/1972.
Riferimenti:
  • Art. 10, n. 14 del DPR n° 633/72 (Istituzione e disciplina dell’Iva);
  • Art.19 del DPR n° 633/72;
  • Art. 74, comma 1, lettera e) e comma 2 del DPR n° 633/1972;
  • n. 127, Tabella A, p. III allegata al DPR n° 633/1972;
  • n. 127-novies, Tabella A, p. III allegata al DPR n° 633/1972;
  • Decreto Ministro delle Finanze del 5/5/1980 n. 4469, in G.U. 7/5/1980 n. 123 (Particolari modalità di applicazione dell’Iva per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone);
  • Circ. Min.le 1/10/1997 n° 254/E;
  • nota (inedita)della DRE-Sicilia prot. n. 97/89146/ZIZ del 17/11/1997;
  • Circ.Min.le 14/1/1998 n. 7/E;
  • Ris. Min.le 12/2/1999 n. 26/E.
  • Ris. Min.le 9/7/1999 n° 111/E.

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