Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 23 ottobre 2014

ADEMPIMENTI e SANZIONI Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Adempimenti e sanzioni, Black List (Circ. 28/E)
PDF Stampa E-mail
Martedì 21 Giugno 2011
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Adempimenti e sanzioni, obbligo di comunicazione, rapporti con i paesi black list.


2. ADEMPIMENTI e SANZIONI
2.1 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di
importo non inferiore a tremila euro. Data dell’operazione.
Domanda
Il punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 184182 del
22 dicembre 2010 non prevede, tra gli elementi da indicare nella comunicazione, la
data dell’operazione; questa figura però nelle specifiche tecniche allegate al
provvedimento, ove è precisato che si tratta della “data di registrazione ovvero data
di cui all’art. del D.P.R. n. 633 del 1972”. Al riguardo, si chiede se occorra indicare
la data dell’operazione oppure quella di registrazione, in relazione a quanto disposto
dal punto 4.2 del provvedimento stesso. Inoltre, posto che, in caso di emissione di
fattura, potrebbe risultare difficoltoso risalire all’una o all’altra data, non ricavabili
dai registri, si chiede se sia possibile indicare la data della fattura.
Risposta
Poiché l’allegato tecnico al provvedimento del 22 dicembre 2010 costituisce parte
integrante del provvedimento stesso, anche l’indicazione della data dell’operazione
costituisce un elemento necessario ai fini della comunicazione in parola. Ciò posto,
si ritiene che nel campo “data dell’operazione” del tracciato record vada indicata la
data di registrazione dell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione,
la data di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972

2.2 Verifica della soglia ai fini dell’obbligo di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a
tremila euro
Domanda
In presenza di più forniture effettuate nell’anno dal medesimo fornitore o al
medesimo cliente, ma in assenza di un contratto, la soglia di 3.000 euro deve essere
verificata per ogni singola operazione o complessivamente?
Risposta
Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura,
somministrazione, noleggio, locazione, ecc,), anche se conclusi verbalmente, la
soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità
delle forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al
medesimo cliente. Per le altre tipologie di contratto (compravendita, ecc), il
superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola
operazione.

2.3 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative a
cessioni di immobili e di autoveicoli
Domanda
Le cessioni di immobili e di autoveicoli le quali in relazione agli obblighi
pubblicistici sono già monitorate dalla anagrafe tributaria, devono essere
comunicate?
Risposta
Al fine di limitare gli adempimenti ad una ristretta platea di titolari di partita IVA, il
punto 2.4 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre
2010 annovera, tra le esclusioni dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che
hanno costituito autonomo oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Pertanto, si ritiene che sono esenti da detto obbligo comunicativo le operazioni
riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di
autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i
predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di
monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n.
605 del 1973.

2.4 Obbligo di comunicazione nel caso di operazioni effettuate nei
confronti di privati
Domanda
Per operazioni soggette all’obbligo della fatturazione oggetto di comunicazione
dall’anno 2010 si intendono anche quelle effettuate nei confronti di privati se poste
in essere da soggetti diversi da commercianti al minuto?
Risposta
Il punto 2.1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22
dicembre 2010 prevede, ai fini della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 31
maggio 2010 n. 78, il superamento di due differenti soglie, rispettivamente di 3.000
euro e di 3.600 euro, a seconda che l’operazione rilevante IVA sia o meno soggetta
all’obbligo di emissione della fattura.
Il successivo 2.3, per il periodo d’imposta 2010, prevede una deroga espressa
rispetto a quanto disposto dai precedenti punti 2.1 e 2.2, elevando l’importo previsto
a venticinquemila euro e limitando la comunicazione alle sole operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione.
Il suddetto 2.3, inoltre, a differenza del precedente 2.1 non stabilisce ulteriori soglie
per i soggetti privati.
Ciò posto, si ritiene, che la comunicazione deve essere sempre effettuata nelle
ipotesi in cui si verifica l’obbligo di emissione della fattura.

2.5 Autorizzazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie
Domanda
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 188376 e n. 188381 del
29 dicembre 2010, in conformità all’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010, prevedono il
regime autorizzatorio per le operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. n. 331 del
1993 e l’inclusione in banca dati Vies delle partite Iva dei soggetti autorizzati. Ciò
premesso, posto che la presenza della partita Iva in banca dati è necessaria anche per
l’effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad Iva nel paese
di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, come si evince
anche dall’art. 214 della direttiva Iva e dal regolamento Ue n. 904/2010, si chiede di
sapere se gli operatori che effettuano (o intendono effettuare) solo prestazioni di
servizi intracomunitari debbano richiedere l’autorizzazione di cui sopra, oppure le
eventuali diverse modalità con le quali vengono inseriti nella banca dati Vies.
Risposta
Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di
servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare
espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie di cui
all’art. 27 del D.L. 78 del 2010 infatti tenta di stabilire un equilibrio fra le esigenze
di speditezza delle procedure amministrative di rilascio della Partita IVA vigenti
(Com Unica e Fisco telematico) con la necessità di aderire alle sollecitazioni da
parte della Commissione europea (Comunicazione COM (2006) 254 del 31/5/2006,
che avvia un dibattito pubblico sulle strategie per combattere le frodi IVA e la
Comunicazione della Commissione COM (2008) 807 dell’1/12/2008, su una
“Strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA
nell'Unione europea”), da ultimo integrate dal regolamento Ue 904/2010.
La disposizione comunitaria citata, infatti, non distingue tra soggetti che effettuano
forniture intracomunitaria di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi, prevede
che “…gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti
da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’art. 214
della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi ed esatti”.

2.6 Fatturazione spese di deposito addebitate a soggetto stabilito
in altro Stato membro
Domanda
Il gestore di un deposito IVA addebita le spese di deposito ad un soggetto passivo
stabilito in un altro Paese membro dell’Unione europea. Nella fattura, emessa senza
addebito di IVA, deve essere richiamato l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972
oppure l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993?
Il predetto soggetto che, tramite il proprio rappresentante fiscale, estrae i beni dal
deposito ed assolve l’IVA ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, deve
comprendere nella base imponibile l’importo delle spese a lui addebitate dal
depositario?
Risposta
Nel caso in esame il gestore del deposito dovrà richiamare nella fattura l’art. 7-ter
del D.P.R. n. 633 del 1972.
E’ opportuno ricordare, infatti, che l’individuazione della territorialità è
pregiudiziale rispetto alla disciplina fiscale da applicare alla singola operazione.
L’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplina i casi nei quali le prestazioni di
servizi si intendono effettuate nel territorio dello Stato. In particolare, la norma
richiamata prevede che sono territorialmente rilevanti le prestazioni rese a soggetti
passivi stabiliti nello Stato (art. 7-ter, comma 1, lett. a) citato).
Tenuto conto che il committente è soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro
Paese membro, il servizio di deposito dovrà essere considerato fuori campo di
applicazione dell’IVA.
Il gestore del deposito, quindi, dovrà emettere una fattura con l’indicazione che si
tratta di un’ “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R.
n. 633 del 1972”, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 6.
Infine, l’importo della predetta prestazione di servizio non dovrà essere incluso nella
base imponibile su cui applicare l’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal
deposito (cfr. art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993). Tale conclusione è la
logica conseguenza delle nuove norme in materia di territorialità dei servizi per
effetto delle quali, come già evidenziato, la prestazione in esame è fuori campo di
applicazione in Italia e territorialmente rilevante nello Stato membro di stabilimento
del committente.

2.7 Contribuenti minimi ed obblighi dichiarativi: esonero
Domanda
Si chiede conferma che i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva anche quando
effettuano acquisti di beni e servizi per i quali sono debitori dell’imposta (es.
acquisti intracomunitari, acquisti di servizi da fornitori esteri, ecc.).
Risposta
L’effettuazione di acquisti intracomunitari e di altre operazioni di cui risultano
debitori di imposta non comporta, per i contribuenti che applicano il regime dei
minimi, obblighi dichiarativi, ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Come già chiarito con circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, i contribuenti minimi
hanno, in tale evenienza, esclusivamente l’obbligo di integrare la fattura con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare l’imposta entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

2.8 Compilazione della comunicazione “black list”
Domanda
Ai fini della comunicazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010, si chiede di
sapere se, in caso di importazione di beni da un paese black list, nel modello si
debbano indicare i dati contabili della fattura del fornitore estero oppure quelli della
bolletta doganale di importazione (tenuto conto che, per vari motivi, i dati
potrebbero non coincidere).
Si chiede inoltre se sussista l’obbligo di comunicazione anche nell’ipotesi di
reimportazione, a seguito di reso, di beni in precedenza ceduti ad un operatore
“black list”. Si chiede di confermare che, in tale caso, non vi è obbligo di
comunicazione autonoma ma solamente l’obbligo di rettificare la comunicazione
precedentemente inviata.
Risposta
Si è dell’avviso che nel caso di importazione occorre indicare, nel modello di
comunicazione, i dati ricavabili dalla bolletta doganale.
Con riferimento al secondo quesito, la reintroduzione di beni nello stato originario,
da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, costituisce un’ operazione
autonoma rispetto all’originaria cessione all’esportazione e, in particolare,
costituisce un’ipotesi di importazione non imponibile ai sensi dell’art. 68 del D.P.R.
n. 633 del 1972. Pertanto, tali operazioni, seppure collegate a cessioni
all’esportazione precedentemente effettuate, costituiscono oggetto di autonoma
comunicazione quando effettuate con un operatore c.d. black list.

2.9 Errata indicazione di termini nelle istruzioni al modello di
comunicazione black list
Domanda
Nelle istruzioni di compilazione della comunicazione “black list” di cui
all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010 si legge che l’importo delle operazioni attive va
indicato “al netto delle note di variazione ricevute nel periodo”, mentre quello delle
operazioni passive va indicato “al netto delle note di variazione emesse nel
periodo”. Si chiede di chiarire se, come sembra, i verbi “ricevute” ed “emesse”
siano stati erroneamente invertiti nelle due situazioni.
Risposta
Poiché, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’effettuazione delle
note di variazione dell'imponibile o dell'imposta competono al cedente del bene o al
prestatore del servizio, per le operazioni attive, in caso di variazione dell’imponibile
o dell’imposta, la nota di variazione sarà emessa dal soggetto tenuto all’obbligo di
comunicazione, mentre per le operazioni passive, sarà dallo stesso ricevuta. Le
parole “ricevute” ed “emesse” sono state erroneamente invertite nelle istruzioni
allegate al modello di comunicazione.

2.10 Codici fiscali o dati equipollenti dei soggetti black list
Domanda
Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti di tutti i
soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata e gli indirizzi delle aziende estere,
il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo 31 gennaio le
liste, sarà soggetto a sanzioni?
Risposta
Con circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, è stata riconosciuta, in via generale,
l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza” in relazione alle violazioni
commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 1 del
D.L. n. 40 del 2010. In particolare, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata prevista la
disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali violazioni rilevate in sede di
controllo concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con
periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con
periodicità mensile.
In entrambi i casi l’esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a
sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di
comunicazione integrativa.
Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni
commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell’errore
scusabile - consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere
i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha
intrattenuto rapporti commerciali - rimane di competenza degli organi accertatori,
tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per l’applicazione
dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni di
cui al D.Lgs. n. 472 del 1997.

2.11 Schede carburanti
Domanda
Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal
contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in Svizzera)?
Risposta
La disciplina della c.d. scheda carburante, contenuta nel D.P.R. n. 444 del 1997, si
applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli
acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale.
In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione
effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto
operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette
all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in
esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non
soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi
territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 5 agosto
2010.

2.12 Nuova misura delle sanzioni in caso di accertamento con adesione
Domanda
Le disposizioni contenute nella recente legge di stabilità (art.1, comma 18) che
modificano la misura delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 218 del 1997 da un quarto
ad un terzo, in base alle previsioni di cui al comma 20 del medesimo art. 1 della
legge, trovano applicazione “agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle
Entrate a decorrere dal 1° febbraio”. Si chiede se in tale locuzione vi rientrino
anche i Processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ovvero, in
caso di esclusione dei citati atti, quando per questi entri in vigore la modifica delle
sanzioni.
Risposta
Viene chiesto di sapere quale sia la decorrenza delle disposizioni contenute nell’art.
1, comma 18, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in
particolare laddove, viste le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n.
218 del 1997 ed il rinvio allo stesso, contenuto nell’art. 5-bis del medesimo decreto,
è previsto l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni applicabili alle
violazioni concernenti i tributi assoggettati ad accertamento con adesione, nel caso
in cui tale procedimento sia innescato da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2011, infatti, a decorrere
dal 1º febbraio 2011, in caso di adesione all’accertamento o di rinuncia
all’impugnazione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto
dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti
il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicheranno nella
misura di un terzo, ricorrendone i presupposti, del minimo previsto dalla legge.
Per l’esplicito rinvio contenuto sia nell’art. 5, comma 1-bis che nell’art. 5-bis, del
D.Lgs. n. 218 del 1997, in base ai quali in caso di adesione ai contenuti dell’invito a
comparire o nel caso di processo verbale di constatazione, le sanzioni di cui al
quinto comma dell’art. 2 sono ridotte alla metà, a decorrere dall’ 1 febbraio 2011
risulterà modificata la misura delle sanzioni anche per tali adesioni.
Il comma 21 dell’ art. 1 della legge di stabilità 2011 contiene una disposizione volta
a disciplinare la fase transitoria di passaggio all’attuale regime introdotto dal comma
18 dello stesso art. 1, che ne prevede l’applicazione a decorrere dal 1º febbraio 2011,
con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Le previsioni dell’art. 1, comma 20, delle legge di stabilità non trovano applicazione
relativamente ai processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, così
come in relazione a quelli emessi dall’Agenzia delle entrate. La previsione è, bensì,
applicabile nei casi di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, relativamente
all’atto di definizione dell’accertamento parziale conseguente.

2.13 Regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni
imponibili
Domanda
Qualora l’omessa fatturazione di operazioni imponibili venga regolarizzata
nell’anno successivo, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della
dichiarazione annuale, ai sensi della lett. b) dell’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997,
il relativo importo va incluso nella dichiarazione stessa (e non in quella dell’anno
successivo, nel quale è stata eseguita la regolarizzazione).
Ciò premesso, si chiede di sapere:
se, qualora l’adempimento tardivo sia eseguito, per esempio, nel terzo anno
(fatturazione nel 2014 di un’operazione effettuata nel 2011), fermo restando
l’aspetto sanzionatorio, l’importo dell’operazione debba confluire nella
dichiarazione del periodo corrente (2014), oppure debba comunque imputarsi
all’anno 2011 e occorra, pertanto, ripresentare la dichiarazione relativa a tale anno ai
sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998;
se il criterio (imputazione dell’operazione tardivamente fatturata all’anno di
effettuazione), debba essere seguito a prescindere dalla regolarizzazione o meno
degli aspetti sanzionatori.
Risposta
L’omessa fatturazione realizza l’ipotesi normativa di cui all’art. 6, comma 1, del
D.Lgs. n. 471 del 1997, laddove viene configurata la violazione degli “obblighi
inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili” punita “con
la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento
dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel
corso dell’esercizio”.
Se si vuole correggere tale irregolarità è necessario emettere, ora per allora, le
fatture omesse e presentare la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 8, del D.P.R. n.
322 del 1998, entro i termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 del D.P.R. n.
600 del 1973 (ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione originaria) che riporti, nei quadri VE e VF, anche
gli imponibili e le relative imposte risultanti da tali fatture.
Ovviamente, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa in
aumento è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria (a tal
fine, si precisa che si considerano tali anche quelle presentate entro novanta giorni
dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per la tardiva
presentazione). Le fatture emesse per sanare l’omissione dovranno essere annotate
nei registri IVA dell’anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione, con
l’accorgimento di indicare, sia nelle fatture stesse che nei registri, che le operazioni
si riferiscono ad un diverso anno d’imposta.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui non siano scaduti i termini di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno d’imposta cui si riferisce l’omessa fatturazione,
l’importo delle fatture regolarizzate confluirà nella dichiarazione annuale da
presentare.
Le modalità di regolarizzazione restano valide a prescindere dall’utilizzo
dell’istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, si rammenta che il contribuente
ha la facoltà di definire la sanzione di cui al citato art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471
del 1997, in misura ridotta, qualora ne ricorrano le condizioni, ad un ottavo del
minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (come da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n.
220). Qualora dall’omessa fatturazione scaturisca anche la violazione di omesso o
carente versamento periodico dell’imposta, il contribuente potrà definire la sanzione
amministrativa di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al trenta
per cento di ogni importo non versato.

2.14 Versamento rateizzato del ravvedimento operoso
Domanda
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità alla disciplina del
ravvedimento operoso si chiede di conoscere se sia possibile, come sembrerebbe in
base al dettato letterale della norma, procedere alla effettuazione del ravvedimento
operoso in modo rateizzato, pagando cioè non integralmente quanto dovuto in una
unica soluzione, ma sanando comunque la violazione entro il termine massimo
previsto dalla norma e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione.
Risposta
Con l’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria
2011 o patto di stabilità 2011 – 2013) sono state aggiornate, a far data dal 1°
febbraio 2011, esclusivamente le percentuali di riduzione delle sanzioni in caso di
ravvedimento operoso che, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997,
consente ai contribuenti, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare
spontaneamente le violazioni, gli errori e gli illeciti commessi nell’applicazione
della norme.
Resta quindi preclusa, come già precisato dalla circolare n. 192/E del 23 luglio
1998, la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di
ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta nel quale è stato commessa la violazione.

2.15 Scomputo delle sanzioni versate a titolo di ravvedimento
Domanda
In ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, è deducibile dalla
sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso, con applicazione del cumulo giuridico per
avvenuta continuazione su più annualità (eventualmente da corrispondere in misura
ridotta), quanto pagato, precedentemente alle verifiche, a titolo di ravvedimento per
alcune delle annualità interessate?
Risposta
Il principale effetto dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472
del 1997, consiste nella rimozione spontanea degli effetti provocati dalla violazione
di norme tributarie, nonché nel versamento in misura ridotta delle sanzioni, con le
modalità e nei termini ivi previsti.
Con la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che, nell’ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento relativo
ad una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, fermo restando il potere
degli Uffici finanziari di irrogare le sanzioni previste per le violazioni non oggetto di
regolarizzazione.
Pertanto, nell’ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, non è
deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso - con eventuale
applicazione del cumulo giuridico - quanto pagato a titolo di ravvedimento per
sanare alcune violazioni delle annualità interessate, considerato che le medesime
violazioni, se sanate mediante il ravvedimento, non possono essere contestate
dall’Ufficio e conseguentemente non partecipano al calcolo della sanzione unica.
Si ricorda, infine, che con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, è stato altresì
chiarito che ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere
cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla
continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto le disposizioni
contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli enti impositori in sede di
irrogazione delle sanzioni.

2.16 Misura degli interessi nel caso di accertamento con adesione
Domanda
L’art. 6 del decreto 21 maggio 2009 ha disposto che “… A decorrere dal 1 gennaio
2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle
somme dovute a seguito di: … d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;…”.
A questo proposito si chiede:
a) Quale sia la percentuale d’interessi da applicare sulle maggiori imposte dovute in
caso di accertamento con adesione fino al 31 dicembre 2009?
b) La nuova percentuale d’interessi pari al 3,5 % si applica sulle maggiori imposte
dovute oppure sulle rate successive alla prima nel caso in cui il contribuente scelga
di rateare le maggiori somme dovute ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218 (e quindi nel caso di pagamento rateale la misura del saggio
degli interessi legali sarebbe pari al 3,5 % invece dell'1% fissato per il 2010 e
dell’1,5% per il 2011)?
c) Nel caso in cui la percentuale del 3,5 % si applichi solo sulle somme rateizzate,
qual è la percentuale d’interessi da applicare sulle maggiori imposte dovute a partire
dal 1 gennaio 2010?
d) Le considerazioni di cui ai precedenti punti possono essere fatte valere anche per
l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione?
Risposta
L’art. 6 del decreto 21 maggio 2009, in ossequio all’art. 1, comma 150, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è intervenuto a disciplinare il tasso degli interessi dovuti
per ritardato pagamento, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle
maggiori imposte emergenti dall’accertamento con adesione (di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 218 del 1997), versate nei termini ivi previsti, si applica la nuova
percentuale di interessi pari al 3,5%.
Per ciò che concerne, invece, gli accertamenti con adesione perfezionati fino al 31
dicembre 2009, sulle maggiori imposte dovute si applica il tasso d’interesse di cui
all’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella misura del 2,75% - fino al 30 settembre
2009 – e del 4% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009 (tasso così modificato dall’art. 2
del decreto 21 maggio 2009).
Per quanto riguarda gli interessi connessi al pagamento rateale dell’atto di
definizione, l’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, prevede espressamente che
“Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale,
calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione (…)”.
Al riguardo si ricorda che il citato saggio, già fissato al 3% dal decreto del 12
dicembre 2007 - con decorrenza 1° gennaio 2008 - è stato, poi, ridotto all’1% dal
decreto del 4 dicembre 2009 - con decorrenza 1° gennaio 2010 – e, quindi, fissato
all’1,5% dal decreto del 7 dicembre 2010 - con decorrenza 1° gennaio 2011.
Si precisa, peraltro, che la misura del tasso di interesse legale deve essere
determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di
accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si
protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un
accertamento perfezionato nel 2010 è pari all’1%, anche se le rate saranno
corrisposte negli anni successivi).
Per quanto riguarda, infine, l’istituto dell’adesione ai processi verbali di
constatazione, si richiama quanto disposto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218 del
1997 (introdotto dall’art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), il quale,
al comma 3, prevede che “ (…) le somme dovute risultanti dall’atto di definizione
dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di
cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento
rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di
definizione dell’accertamento parziale”.
Pertanto, anche nel caso del processo verbale di constatazione, l’istituto
dell’adesione segue le regole sopra citate, sia per quanto concerne gli interessi
applicabili alle maggiori imposte dovute, sia per quanto concerne gli interessi dovuti
nel caso di pagamento rateale, fatta eccezione per la data di decorrenza del calcolo
di questi ultimi.

Nessun commento:

Posta un commento