La Corte di giustizia chiarisce
quando e a quali condizioni al servizio di trasporto può trovare
applicazione l’aliquota ridotta prevista dalla normativa nazionale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’articolo 98 della direttiva Iva, che prevede la possibilità di
applicare una aliquota Iva ridotta per il trasporto di persone, e degli
articoli da 306 a 310 della direttiva sul regime speciale delle agenzie
di viaggio.
L'oggetto della controversia
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una
contribuente polacca e l’Amministrazione nazionale, in relazione al
calcolo dell’Iva applicabile alla sua attività di agenzia di viaggio. La
titolare dell’agenzia ha venduto direttamente ai viaggiatori soggiorni
turistici tutto compreso, per i quali ha fatto ricorso al servizio di
altri prestatori ed il trasporto, che ha fornito adoperando mezzi
propri.
Con riferimento al calcolo dell’Iva, ha applicato il regime speciale
previsto per le operazioni delle agenzie di viaggio, utilizzando come
base il margine dell’agenzia di viaggio e assoggettandolo ad aliquota
del 22%.
Quanto alle prestazioni di trasporto fornite in proprio, ha applicato
il regime di diritto comune dell’Iva per quanto riguarda la base
imponibile, e le ha assoggettate all’aliquota ridotta del 7% prevista
per le prestazioni di trasporto di persone. L’Amministrazione tributaria
ha ritenuto che le prestazioni di trasporto fossero indispensabili alla
prestazione di servizio turistico nel suo complesso offerta
dall’agenzia di viaggio e che dovessero considerarsi inscindibili da
quest’ultima; pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione la medesima
aliquota degli altri servizi, vale a dire la aliquota normale del 22 per
cento.
La questione pregiudiziale
La contribuente ha contestato la decisione dell’Amministrazione
tributaria proponendo ricorso giurisdizionale; il giudice a quo,
investito della vicenda, ha sollevato dinanzi alla Corte Ue la seguente
questione pregiudiziale: se qualora, nell’ambito di un servizio
turistico reso da un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo
forfetario tassato secondo le regole della direttiva sul regime speciale
IVA (articolo 306 e seguenti), un’agenzia di viaggio fornisca una
prestazione propria di trasporto che costituisce un elemento necessario
per la realizzazione di detto servizio, tale prestazione sia
assoggettata all’aliquota normale applicabile ai servizi turistici
oppure a quella ridotta applicabile ai servizi di trasporto di persone
(articolo 98 della direttiva Iva).
Le valutazioni della Corte
Al riguardo, la Corte comunitaria ha già precisato che il regime
speciale si esclusivamente per le prestazioni acquistate presso terzi, e
non per le prestazioni di trasporto effettuate senza intermediari, che
sono soggette alle disposizioni generali previste per le imprese di
trasporto. Pertanto, qualora un operatore economico assoggettato alle
disposizioni del regime speciale IVA effettui, dietro pagamento di
prezzo forfettario, operazioni composte da prestazioni di servizi
fornite in parte da lui stesso e in parte da altri soggetti passivi,
tale regime si applica unicamente alle prestazioni di servizi fornite da
terzi.
Quanto alla nozione di prestazioni di servizi unica, di cui agli
articoli 307 e 308 della Direttiva IVA, concerne soltanto i servizi
acquistati presso soggetti passivi terzi.
Inoltre, la regola sulla prestazione unica, non può incidere sulla
valutazione della nozione stessa in rapporto al regime speciale IVA
applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio.
Pertanto, a prescindere dal fatto che tali prestazioni siano o meno
indispensabili in rapporto al servizio turistico globale, non ne deriva
che debbano considerarsi come costituenti con quest’ultimo una
prestazione unica ai sensi degli articoli 307 e 308 della direttiva né
che debbano condividere lo stesso destino fiscale di tale servizio. Ne
consegue che, quanto alle prestazioni di trasporto fornite in proprio da
una agenzia di viaggio, queste ultime non possono essere soggette al
regime speciale, né per determinare la base imponibile, né per applicare
le altre regole relative al calcolo dell’Iva. Resta ferma la
possibilità per gli Stati membri, di prevedere una aliquota ridotta per
il trasporto di persone (come nel caso di specie è avvenuto per lo Stato
polacco, che applica per tale servizio l’aliquota ridotta del 7 per
cento).
Conclusioni
Secondo la Corte gli articoli da 306 alla 310 della direttiva Iva
devono essere interpretati nel senso che, laddove nell’ambito di un
servizio turistico reso a un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo
forfetario, un’agenzia di viaggio fornisce una prestazione propria di
trasporto che costituisce uno degli elementi del servizio turistico,
tale prestazione è soggetta, ai fini dell’aliquota, al regime generale
dell’imposta e non al regime speciale Iva applicabile alle operazioni
delle agenzie di viaggio. Inoltre, nell’ipotesi in cui, in base a quanto
previsto dall’articolo 98 della direttiva, gli Stati membri abbiano
previsto una aliquota ridotta Iva in materia di prestazione di servizi
di trasporto, tale aliquota è applicabile alla prestazione.
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