Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 8 ottobre 2014

TABELLA FATTURAZIONE PER AGENZIE INTERMEDIARIE




 TABELLA FATTURAZIONE PER AGENZIE INTERMEDIARIE
Provvigioni percepite
a)
a) Provvigioni per prenotazioni di servizi alberghieri resi da aziende alberghiere in Italia, Aliquota IVA 22% nella U.E. oppure all'esterno dell'Unione Europea: Non imponibile Iva art. 7 ter
b)
Provvigioni per servizi di trasporto ( persone vettori aerei, navi,etc ):
- Per Trasporti in Italia: Aliquota IVA 22%;
- Per Trasporti Internazionali: NON IMPONIBILE art. 9 D.P.R 633/72;
(n.b. ad esempio il volo internazionale è anche il volo effettuato ad esempio Roma – Milano –  Toronto e cioè un volo internazionale con scalo ma in dipendenza di un unico biglietto ( contratto) 
c)
Provvigioni percepite per la prenotazione di alloggi: ( appartamenti, case vacanze etc )
- Se l' appartamento  e' in Italia : Aliquota IVA 22%;
- Se l' appartamento è all' Estero : non imponibile art. 7 ter D.P.R. 633/72;
d)
Provvigioni per prenotazioni di Autonoleggio:
- Se la prestazione dell’autonoleggio avviene in Italia: Aliquota Iva 22%;
- Se la prestazione dell’ autonoleggio avviene fuori Italia:
                        non imponibile  art. 9 D.P.R. 633/72;
e)
Provvigioni per servizi assicurativi: esente da Iva ai sensi art. 10 dpr633/72


N.B. Riferimenti normativi
D.P.R. n.633/72 disciplina dell’Iva
Il regime ordinario delle provvigioni prevede che l’agenzia dettagliante trattenga la Commissione spettante nel momento del pagamento al Fornitore del servizio . In quel momento, la  legge iva prevede che sorga il momento impositivo dell’Iva se dovuta e quindi in quel momento sorge  per l'Agenzia, l'obbligo dell'emissione della fattura.
La Fattura  normalmente viene emessa , annotata in un apposito registro per la numerazione progressiva e successivamente registrata entro i 15 giorni successivi dalla data di emissione (art. 23 legge Iva ).
La fattura, deve contenere sempre il riferimento all’articolo normativo che prevede l’esenzione o la non imponibilità dell’Iva es:
esente art. 10 d.p.r. n. 633/72 ( assicurazioni – guide )
non imponibile art 7  ( servizi extra italia ) 
art. 9 comma 1 ( trasporto internazionale )

AUTOFATTURE ricevute da Tour Operator
Termine di Registrazione: L'Autofattura mensile emessa dal Tour operator può essere registrata entro il termine della Dichiarazione Iva Annuale, senza conteggiare la relativa imposta se evidenziata
L’importo della provvigione deve essere contabilizzato al netto dell’Iva come ricavo E’ opportuno  registrare le autofatture con due codici Iva diversi a seconda che siano riferite a Viaggi nella UE (con Iva esposta ma non detraibile ai sensi art. 74-Ter, p.8) ovvero a Viaggi Fuori UE (art.9).
 Circolare Minfinanze N. 328/E del 24/12/1997 ed il D.M. n. 340 del 30/07/1999.


Fattrazione di servizio singolo : ( es. volo aereo o Hotel ):
 
a)
Vendita di soggiorni alberghieri in Italia:  soggetto ad aliquota Iva 10%
l' importo comprensivo di ricarico  viene  fatturato ed annotato nel registro delle fatture emesse .i.
Al cliente verra' emessa fattura con le regole della fatturazione ordinaria
La fattura di acquisto al netto dell'albergo viene annotata nel registro degli acquisti ordinari, e l’iva è   detraibile .
Attenzione: se l’acquisto avviene da un’alra agenzia di viaggi o operatore di prenotazioni ( es Utell) la fattura non riporta l’iva evidenziata e pertanto la stessa sarà indetraibile. Attenzione la sola vendita di casa vacanza o appartamento in affitto è esente da iva art. 10 mentre la rivendita ad esempio di B&B da soggetto imprenditoriale o meno o di affittacamere è soggetta ad Iva 10% . Al proprietario o gestore va richiesta ricevuta ordinaria ( se B&B occasionale) con bollo da € 2,00 ovvero se imprenditoriale va richiesta fattura con evidenziata Iva ad aliquota 10%  
b)
Locazione di alloggi in Italia: esente esente art. 10 punto 8 , D.P.R. 633/72;
Locazione di soggiorni in appartamenti all' estero: si tratta di  vendita di appartamenti privati  situati fuori dell’Italia e pertanto la prestazione beneficia della non imponibilità dell’Iva prevista  dal quarto comma lettera a) dell'articolo 7 el D.P.R. 633/72 .
c)
Vendita di soggiorni in Alberghi all' Estero : mon imponibile Iva   
si tratta della vendita di un servizio soggetto ad iva nel paese di destinazione ( se U.E)  il servizio dell’Agenzia di Viaggi è non imponibile Iva ai sensi dell'art. 7 ter mentre l’agenzia di viaggi potrebbe  recuperare l’iva eventualmente addebitata in fattura dagli Hotels situati nei Paesi dell' Unione Europea  tramite una procedura di richiesta del rimborso Iva da effettuare successivamente al ministero estero

d)
Vendita di Singoli Servizi turistici di solo trasporto di persone:
( vettori Aerei , navi, treni etc)
* Trasporti in Italia : Aliquota IVA 10%
* Trasporti Internazionali : non imponibile art.9, DPR 633/72 ;
* Trasporti estero su estero : Fuori Campo Iva ai sensi Art. 7, Dpr 633/72;
* Guida turistica: esente at. 10
e)
Vendita di Servizi di Autonoleggio:
- Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Italia e Paesi U.E.: Aliquota IVA 22%;
- Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Paesi extra U.E.: Non Imponibili art. 9;
f)
Rivendita ai Clienti di Servizi Assicurativi su viaggi e trasporti: ESENTI IVA ART. 10.

http://odcec.mi.it/Libraries/Materiale_Convegni/BENEDETTI.pdf 

http://www.lagenziadiviaggi.it/oggetti/353_1.pdf 
 
 
Su prestazioni proprie di viaggio, no a regime speciale Iva d’agenzia
 
La Corte di giustizia chiarisce quando e a quali condizioni al servizio di trasporto può trovare applicazione l’aliquota ridotta prevista dalla normativa nazionale
servizi di viaggio
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 98 della direttiva Iva, che prevede la possibilità di applicare una aliquota Iva ridotta per il trasporto di persone, e degli articoli da 306 a 310 della direttiva sul regime speciale delle agenzie di viaggio.

L'oggetto della controversia
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una contribuente polacca e l’Amministrazione nazionale, in relazione al calcolo dell’Iva applicabile alla sua attività di agenzia di viaggio. La titolare dell’agenzia ha venduto direttamente ai viaggiatori soggiorni turistici tutto compreso, per i quali ha fatto ricorso al servizio di altri prestatori ed il trasporto, che ha fornito adoperando mezzi propri.
Con riferimento al calcolo dell’Iva, ha applicato il regime speciale previsto per le operazioni delle agenzie di viaggio, utilizzando come base il margine dell’agenzia di viaggio e assoggettandolo ad aliquota del 22%.
Quanto alle prestazioni di trasporto fornite in proprio, ha applicato il regime di diritto comune dell’Iva per quanto riguarda la base imponibile, e le ha assoggettate all’aliquota ridotta del 7% prevista per le prestazioni di trasporto di persone. L’Amministrazione tributaria ha ritenuto che le prestazioni di trasporto fossero indispensabili alla prestazione di servizio turistico nel suo complesso offerta dall’agenzia di viaggio e che dovessero considerarsi inscindibili da quest’ultima; pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione la medesima aliquota degli altri servizi, vale a dire la aliquota normale del 22 per cento.
 
La questione pregiudiziale 
La contribuente ha contestato la decisione dell’Amministrazione tributaria proponendo ricorso giurisdizionale; il giudice a quo, investito della vicenda, ha sollevato dinanzi alla Corte Ue la seguente questione pregiudiziale: se qualora, nell’ambito di un servizio turistico reso da un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfetario tassato secondo le regole della direttiva sul regime speciale IVA (articolo 306 e seguenti), un’agenzia di viaggio fornisca una prestazione propria di trasporto che costituisce un elemento necessario per la realizzazione di detto servizio, tale prestazione sia assoggettata all’aliquota normale applicabile ai servizi turistici oppure a quella ridotta applicabile ai servizi di trasporto di persone (articolo 98 della direttiva Iva).
 
Le valutazioni della Corte 
Al riguardo, la Corte comunitaria ha già precisato che il regime speciale si esclusivamente per le prestazioni acquistate presso terzi, e non per le prestazioni di trasporto effettuate senza intermediari, che sono soggette alle disposizioni generali previste per le imprese di trasporto. Pertanto, qualora un operatore economico assoggettato alle disposizioni del regime speciale IVA effettui, dietro pagamento di prezzo forfettario, operazioni composte da prestazioni di servizi fornite in parte da lui stesso e in parte da altri soggetti passivi, tale regime si applica unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi.
Quanto alla nozione di prestazioni di servizi unica, di cui agli articoli 307 e 308 della Direttiva IVA, concerne soltanto i servizi acquistati presso soggetti passivi terzi.
Inoltre, la regola sulla prestazione unica, non può incidere sulla valutazione della nozione stessa in rapporto al regime speciale IVA applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio.
Pertanto, a prescindere dal fatto che tali prestazioni siano o meno indispensabili in rapporto al servizio turistico globale, non ne deriva che debbano considerarsi come costituenti con quest’ultimo una prestazione unica ai sensi degli articoli 307 e 308 della direttiva né che debbano condividere lo stesso destino fiscale di tale servizio. Ne consegue che, quanto alle prestazioni di trasporto fornite in proprio da una agenzia di viaggio, queste ultime non possono essere soggette al regime speciale, né per determinare la base imponibile, né per applicare le altre regole relative al calcolo dell’Iva. Resta ferma la possibilità per gli Stati membri, di prevedere una aliquota ridotta per il trasporto di persone (come nel caso di specie è avvenuto per lo Stato polacco, che applica per tale servizio l’aliquota ridotta del 7 per cento).
 
Conclusioni    
Secondo la Corte gli articoli da 306 alla 310 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che, laddove nell’ambito di un servizio turistico reso a un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfetario, un’agenzia di viaggio fornisce una prestazione propria di trasporto che costituisce uno degli elementi del servizio turistico, tale prestazione è soggetta, ai fini dell’aliquota, al regime generale dell’imposta e non al regime speciale Iva applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio. Inoltre, nell’ipotesi in cui, in base a quanto previsto dall’articolo 98 della direttiva, gli Stati membri abbiano previsto una aliquota ridotta Iva in materia di prestazione di servizi di trasporto, tale aliquota è applicabile alla prestazione.

Nessun commento:

Posta un commento