AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
Regime speciale delle agenzie di viaggio
Ambito soggettivo
In base all'art. 9 della L. 17.5.83 n. 217, si considerano "agenzie di viaggio e turismo" le imprese, individuali e collettive, che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, ovvero di intermediazione, compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (di cui alla L. 27.12.77 n. 1084).
La "nuova" formulazione dell'art. 26 par. 1 della VI Direttiva CEE (ora art. 306 par. 1 della Direttiva2006/112/CE), prevista dalla proposta di Direttiva 64/2002/CE, non considera più rilevante l'autorizzazione di cui all'art. 9 della L. 217/83.
Irrilevanza della qualifica formale
L'applicazione del regime speciale prescinde
dalla qualificazione "formale" del soggetto passivo come agenzia di
viaggio, tant'è che rientra nella disciplina in esame anche l'attività
svolta da una società che si impegni a fornire ai partecipanti, a fronte
di un corrispettivo globale, comprensivo del viaggio di andata e
ritorno (Corte di Giustizia UE 13.10.2005 causa C-200/04 e Corte di Giustizia 1.3.2012 causa C-220/11):
• un posto di allievo presso un istituto scolastico straniero;
• l'ospitalità presso famiglie scelte in collaborazione con un'organizzazione locale associata;
• la possibilità di effettuare gite per visitare luoghi meritevoli di interesse.
La società in oggetto deve essere, infatti,
qualificata, ai fini IVA, come agenzia di viaggio, in quanto, nonostante
vengano forniti servizi educativi, la componente "viaggio e soggiorno"
ha effetti sensibili sul prezzo praticato, tale da non potersi
qualificare come una prestazione accessoria d'importanza marginale.
Soggetti inclusi nel regime speciale
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Agenzie di viaggio e turismo, in proprio o tramite mandatari (con o senza rappresentanza).
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Organizzatori di viaggi e di giri turistici (c.d. "tour operator").
Si tratta di soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni,
enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a
disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione
contenuta nel co. 1 dell' art. 74-ter,
anche se realizzati nell'arco della stessa giornata (escursioni, visite
alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle
delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie (C.M. 24.12.97 n. 328/E, § 9.1).
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Albergatori, purché le prestazioni rese riguardino (Corte di Giustizia UE 22.10.98 cause riunite C-308/96 e C-94/97):
• da un lato, l'erogazione di servizi resi in proprio, quali la prenotazione e la fornitura di servizi connessi al soggiorno;
• dall'altro, l'erogazione di pacchetti
turistici acquistati da terzi, comprendenti, oltre all'alloggio, il
trasporto in albergo da diversi punti di raccolta e talune escursioni in
autobus durante il periodo di permanenza in loco.
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Agenzie di viaggio escluse dal regime speciale
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Agenzie di viaggio che agiscono in nome e per
conto dei clienti (es. vendita di pacchetti turistici in nome e per
conto del viaggiatore, con prezzo imposto dal tour operator, per i
quali l'agenzia percepisce una provvigione), in quanto i pacchetti
turistici sono negoziati dall'agenzia non autonomamente, ma in qualità
di mandatario con rappresentanza del tour operator.
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Agenzie di viaggio che vendono singoli servizi
in nome e per conto proprio (es. organizzazione e vendita di singoli
servizi turistici e vendita di singoli servizi turistici con prezzo
imposto, per i quali si percepisce una provvigione), in quanto gli
stessi, al pari di quelli venduti dall'agenzia in qualità di
intermediario, non configurano un "pacchetto turistico", secondo la
nozione di cui all'art. 2 del DLgs. 17.3.95 n. 111.
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Agenzie di viaggio che svolgono una mera
attività di intermediazione nei confronti dei clienti (es. prenotazione
di alberghi), in quanto tale attività esula dalla nozione di "pacchetto
turistico" di cui all'art. 2 del DLgs. 111/95.
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Operazioni escluse dal regime speciale
Le
agenzie di viaggio e turismo, qualora svolgano attività da tour
operator (organizzazione in proprio di "pacchetti turistici") o di
commercio in proprio di "pacchetti turistici" acquistati da altri
soggetti, sono assoggettate al regime speciale di cui all'art.
74-ter del DPR 633/72.
In
tal caso, la liquidazione dell'imposta avviene secondo il metodo di
detrazione "base da base", che consiste nel confrontare il corrispettivo
percepito dal cliente, al lordo dell'IVA (non esposta in fattura), con i
costi, anch'essi al lordo dell'IVA, sostenuti dall'agenzia per
l'acquisto di beni e prestazioni di servizi effettuati da terzi a
diretto vantaggio del cliente (es. ristoratori, albergatori, vettori,
guide, ecc.) o per l'acquisto del "pacchetto turistico" dal grossista
(art. 74-ter co. 2 del DPR 633/72 e art. 2 co. 1 del DM 340/99); la
differenza così ottenuta costituisce l'ammontare lordo sul quale
calcolare l'imposta da versare mediante il meccanismo dello scorporo.
Il
meccanismo "ordinario" di detrazione "imposta da imposta" deve essere,
invece, applicato per liquidare l'IVA relativa alle operazioni di
intermediazione, nelle quali l'agenzia, percependo come compenso una
provvigione, si limita ad agire in nome e per conto dei clienti in
relazione:
• alla prenotazione di alberghi;
• alla vendita di biglietti di viaggio, ecc.;
• a tutte le altre prestazioni e/o cessioni.
Più nello specifico, sono escluse dal regime speciale (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72) le agenzie di viaggio che:
•
agiscono in nome e per conto dei clienti (es. vendita di "pacchetti
turistici" in nome e per conto del viaggiatore, con prezzo imposto
dal tour operator, per i quali l'agenzia percepisce una provvigione), in
quanto i "pacchetti turistici" sono negoziati dall'agenzia non
autonomamente, ma in qualità di mandatario con rappresentanza del tour
operator;
•
svolgono una mera attività di intermediazione nei confronti dei clienti
(es. prenotazione di alberghi), in quanto tale attività esula dalla
nozione di "pacchetto turistico" (di cui all'art. 2 del DLgs. 111/95);
•
vendono singoli servizi in nome e per conto proprio (es. organizzazione
e vendita di singoli servizi turistici e vendita di singoli servizi
turistici con prezzo imposto, per i quali si percepisce una
provvigione), in quanto gli stessi, al pari di quelli venduti
dall'agenzia in qualità di intermediario, non configurano un "pacchetto
turistico", secondo la nozione stabilita dal citato art. 2 del DLgs.
111/95.
Esonero dell'obbligo di fatturazione
In
base al n. 6-bis) del co. 1 dell'art. 22 del DPR 633/72, introdotto
dall'art. 2 co. 13-ter del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, è
esclusa dall'obbligo di emissione della fattura l'attività di
organizzazione di escursioni, visita della città, giri turistici ed
eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi.
Il
cliente ha, comunque, la facoltà di richiedere l'emissione della
fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
In
assenza di uno specifico esonero contenuto nell'art. 2 del DPR 696/96,
l'attività in esame resta soggetta all'obbligo di certificazione fiscale
attraverso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Regime IVA in caso di intermediazione
(acquisto in nome e per conto dei clienti) | |
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Prestazione intermediata
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Regime IVA
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Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all'interno o all'esterno dell'UE
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IVA 21%
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Provvigioni per servizi di trasporto di persone
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IVA 21% per trasporti in Italia; non imponibile IVA exart. 9 n. 1) del DPR 633/72, per trasporti internazionali.
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Provvigioni per la prenotazione di alloggi
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IVA 21% se l'immobile è
situato in Italia; fuori campo IVA ex art. 7-quaterco. 1 lett. a) del
DPR 633/72 se l'immobile non è situato in Italia.
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Provvigioni per servizi assicurativi
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Esente IVA ex art. 10 n. 9) del DPR 633/72
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Regime IVA in caso di acquisto in nome proprio e per conto dei clienti (ovvero in nome e per conto dei clienti)
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Operazione
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Regime IVA
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Vendita di soggiorni alberghieri in Italia
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IVA 10% ex n. 120) dellaTabella A , Parte III, allegata al DPR 633/72
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Locazione di alloggi in Italia
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Esente IVA ex art. 10 n. 8) del DPR 633/72
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Locazione di soggiorni in appartamenti all'estero
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Trattandosi di servizi relativi a beni immobili, fuori campo IVA ex art. 7-quaterco. 1 lett. a) del DPR 633/72
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Vendita di soggiorni in alberghi all'estero
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IVA 21%
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Servizi turistici di solo trasporto di persone:
• trasporti in Italia → IVA 10% ex n. 127) dellaTabella A , Parte III, allegata al DPR 633/72;
• trasporti internazionali → non imponibile IVA ex art. 9 n. 1) del DPR 633/72;
• trasporti estero su estero → fuori campo IVA exart. 7-quater co. 1 lett. b) del DPR 633/72.
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1. Attività di intermediazione relativa al servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti aerei nazionali e internazionali
Molti
vettori aerei, al fine del contenimento dei costi imposto
dall'accresciuta concorrenza tra le compagnie aeree, hanno ridotto le
commissioni corrisposte alle agenzie di viaggio per la vendita dei
biglietti aerei.
Queste
ultime chiedono, quindi, direttamente ai clienti un compenso per
l'attività svolta a loro favore; detto compenso, rappresentando il
corrispettivo della specifica attività di intermediazione svolta in nome
e per conto dei viaggiatori, è escluso dal regime speciale (di cui
all'art. 74-ter del DPR 633/72) ed è, quindi, soggetto alle regole
ordinarie relative alla determinazione dell'imposta, contenute nel
Titolo I delDPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 29.9.2004 n. 125/E).
2. Schema del mandato (con o senza rappresentanza)
Il
rapporto giuridico esistente tra i soggetti coinvolti nell'operazione
di intermediazione per la vendita dei singoli servizi (nella specie,
biglietti aerei) in nome e per conto dei clienti/viaggiatori si
qualifica come mandato. In particolare, si ha un mandato per la vendita,
conferito dal vettore all'agenzia e un mandato per l'acquisto,
conferito dal cliente all'agenzia.
Lo
schema del mandato senza rappresentanza è applicabile in caso di
acquisto in nome proprio e per conto dei clienti/viaggiatori di singoli
servizi precedentemente non acquisiti nella disponibilità
dell'agenziadi viaggi (e non anche quando l'attività di intermediazione
sia svolta in nome e per conto dei clienti/viaggiatori).
In
quest'ultima ipotesi, con particolare riferimento al rapporto
vettore-agenzia, se il vettore corrisponde la provvigione all'agenzia,
quest'ultima incassa dai propri clienti il prezzo del biglietto al lordo
della commissione e lo riversa al vettore al netto della medesima.
L'agenzia fattura, quindi, al vettore la provvigione percepita
applicando lo stesso regime previsto per l'operazione principale
(vendita del viaggio aereo).
La provvigione deve essere, quindi, fatturata:
•
in regime di imponibilità, ossia addebitando la relativa IVA, calcolata
con l'aliquota ordinaria del 21%, se si tratta di volo nazionale;
• ovvero, in regime di non imponibilità IVA, ex art. 9 n. 7 del DPR 633/72, se si tratta di volo internazionale.
Lo
stesso trattamento si applica anche nel caso in cui la provvigione sia
corrisposta direttamente dal cliente, in quanto si tratta della
remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto
di mandato. Di conseguenza, il corrispettivo percepito dai clienti a
fronte dell'emissione dei biglietti aerei nazionali deve essere
assoggettato ad imposta con l'aliquota ridotta del 10%, mentre il
corrispettivo percepito per l'emissione dei biglietti internazionali
beneficia della non imponibilità di cui all'art. 9 n. 7 del DPR 633/72.
Intermediazione nella biglietteria aerea
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Biglietteria nazionale
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Biglietteria internazionale
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Provvigioni pagate
dal vettore |
• emissione della fattura con addebito della relativa IVA ordinaria (21%)
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• emissione della fattura con indicazione del regime di non imponibilità di cui all'art. 9 n. 7) del DPR 633/72
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Provvigioni pagate
dal viaggiatore |
• emissione della
fattura solo se richiesta; in linea generale, emissione della ricevuta o
dello scontrino fiscale con addebito dell'IVA ordinaria (21%);
• integrazione del biglietto di viaggio con un apposito tagliando.
|
• emissione della
fattura solo se richiesta; in linea generale, emissione della ricevuta o
dello scontrino fiscale in regime di non imponibilità exart. 9 n. 7)
del DPR 633/72;
• integrazione del
biglietto di viaggio con un apposito tagliando, indicando il regime di
non imponibilità exart. 9 n. 7) del DPR 633/72.
|
3 Certificazione dei compensi
Per
i compensi corrisposti direttamente dai clienti all'agenzia, il DPR
21.12.96 n. 696 prevede l'alternatività tra la ricevuta fiscale, lo
scontrino fiscale e la fattura.
Tuttavia,
quando l'importo corrisposto è di modesta entità, lo stesso può non
essere certificato, come si desume dall'interpretazione estensiva
dell'art. 2 co. 1 lett. ff) del DPR 696/96, che esonera dall'obbligo
formale in oggetto le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del
cliente.
La C.M.
328/E/97 (cap. IX, § 9.9.5), in particolare, esonera l'agenzia di
viaggio dal rilascio di qualunque tipo di documento nelle "ipotesi di
estrema marginalità economica". Secondo la prassi amministrativa,
rientrano nelle suddette ipotesi marginali:
•
il rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di
biglietti di viaggio, nonché i servizi relativi alla vidimazione dei
passaporti (C.M. 4.4.97 n. 97/E);
• il servizio di emissione, sostituzione, riemissione e rimborso dei biglietti (R.M. 26.6.98 n. 66/E);
• il cambio di biglietti aerei dei percorsi internazionali (ris. Agenzia delle Entrate 17.4.2001 n. 48/E);
•
il servizio di prenotazione di biglietti aerei, a condizione che
l'importo del corrispettivo percepito dall'agenzia sia indicato
distintamente sul biglietto di viaggio (ris. Agenzia delle Entrate
27.6.2001 n. 93/E).
Procedura di certificazione semplificata
Risulta,
peraltro, possibile adottare una procedura di certificazione
semplificata, purché siano rispettate le disposizioni riguardanti le
modalità di emissione della ricevuta e dello scontrino fiscale. In
particolare, l'agenzia di viaggio può certificare i compensi percepiti
integrando il biglietto di viaggio, il cui contenuto deve essere
conforme alle indicazioni stabilite dall'art. 1 del DM 30.6.92, con un
apposito tagliando contenente gli elementi essenziali che dovrebbero
essere indicati nella ricevuta o nello scontrino fiscale (ex art. 1 del
DPR 696/96, che rinvia alla disciplina dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale contenuta nel DM 23.3.83 e nel DM 30.3.92).
Contenuto del biglietto di viaggio
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Ditta, denominazione o
ragione sociale o nome e cognome della persona fisica, ovvero il logo
distintivo dell'impresa e numero di partita IVA, del soggetto emittente
il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto
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Descrizione delle caratteristiche del trasporto
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Ammontare dei corrispettivi dovuti
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Numero progressivo
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Data da apporre al momento dell'emissione o dell'utilizzazione
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Contenuto del tagliando integrativo
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Numerazione progressiva
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Data di emissione
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Ditta, denominazione o
ragione sociale o nome e cognome della persona fisica, ovvero il logo
distintivo dell'impresa e numero di partita IVA, domicilio fiscale,
ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono
conservati i documenti
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Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano l'oggetto dell'operazione
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Ammontare dei corrispettivi dovuti, comprensivi dell'IVA
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La progressività del documento certificativo dei corrispettivi è, inoltre, garantita:
• dal numero progressivo del biglietto aereo;
• dal codice identificativo IATA (sistema che disciplina le relazioni tra vettori e agenzie).
Transazioni tramite il canale web
Qualora
l'attività di intermediazione esercitata dall'agenzia sia svolta
utilizzando il canale web, il corrispettivo percepito deve essere
documentato secondo le regole ordinarie, ossia mediante l'emissione
dello scontrino o della ricevuta fiscale. In tale ipotesi, infatti,
l'agenzia non emette un vero e proprio titolo di viaggio, bensì assegna
ai clienti un codice di prenotazione con il quale è possibile
presentarsi direttamente in aeroporto e ricevere la carta d'imbarco.
4. Registrazione e liquidazione
Gli
obblighi di registrazione e di liquidazione sui registri delle fatture
emesse o dei corrispettivi (di cui, rispettivamente, agli artt.
23 e 24 del DPR 633/72) possono essere assolti mediante l'ausilio del
sistema BSP (Bank Settlement Plan) IATA, con il quale è possibile
contabilizzare e gestire i pagamenti tra i vettori e gli agenti
autorizzati mediante l'ausilio di rendiconti finanziari.
In
alternativa, ai fini della registrazione, i corrispettivi indicati
nella fattura (o nella ricevuta o scontrino fiscale) devono essere
annotati nei predetti registri (o in apposito registro, tenuto a norma
dell'art. 39 del DPR 633/72) in modo distinto da quelli derivanti dalle
operazioni effettuate in applicazione del regime speciale di cui
all'art. 74-ter, distinguendoli in base alla loro imponibilità o meno.
Anche
i costi connessi alle suddette operazioni devono essere annotati nel
registro degli acquisti, di cui all'art. 25 del DPR 633/72 (o in
apposito registro), separatamente da quelli rientranti nel regime
speciale, distinguendo i costi sostenuti nella UE da quelli sostenuti al
di fuori del territorio comunitario.
Registrazione dei corrispettivi
Nell'ambito
della stessa sezione (o dello specifico registro), le annotazioni vanno
effettuate distintamente in apposite colonne, a seconda che riguardino
prestazioni (C.M. 24.6.80 n. 30/382547):
• totalmente imponibili → prestazioni rese all'interno della UE (sezione 1);
• ovvero, totalmente non imponibili → prestazioni rese al di fuori della UE (sezione 2);
• ovvero, in parte imponibili e in parte non imponibili → c.d. "viaggi misti" (sezione 3).
Registro dei corrispettivi
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Corrispettivi relativi a viaggieseguiti interamente nell'UE (1)
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Corrispettivi relativi a viaggieseguiti interamente al di fuori dell'UE (2)
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Corrispettivi relativi a "viaggi misti" (eseguiti in parte nell'UE e in parte al di fuori) (3)
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..........
..........
..........
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..........
..........
..........
|
..........
..........
..........
|
Registrazione degli acquisti
Le
fatture e gli altri documenti comprovanti gli acquisti di beni e
servizi effettuati dalle agenzie di viaggio a diretto vantaggio dei
clienti vanno annotati (C.M. 30/382547/80):
•
nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), in
apposita sezione, separatamente dagli altri documenti relativi agli
acquisti di beni e servizi non rientranti nel regime IVA speciale;
• ovvero, in apposito registro, tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 633/72.
Considerato
che le prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio possono essere
effettuate, come detto, interamente nella UE, ovvero interamente al di
fuori della UE, ovvero ancora in parte nella UE e in parte al di fuori, i
relativi costi devono essere annotati in due distinte sezioni (costi
sostenuti nella UE e costi sostenuti fuori dalla UE), ciascuna suddivisa
in due colonne, riguardanti, rispettivamente:
• i costi relativi a cessioni e a prestazioni a diretto vantaggio del cliente, per viaggi interamente eseguiti nella UE (sezione 1 - colonna a). In questa colonna, vanno annotati anche i costi relativi a "viaggi misti", costituiti da prestazioni rese nella UE e, soltanto per una parte di trasporto, fuori della UE;
• i costi relativi a cessioni e a prestazioni a diretto vantaggio del cliente relativi a "viaggi misti", sostenuti all'interno della UE (sezione 1 - colonna b);
• i costi relativi a cessioni e a prestazioni a diretto vantaggio del cliente relativi a "viaggi misti", sostenuti al di fuori della UE (sezione 2 - colonna d).
Registro degli acquisti
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Costi sostenuti nella UE
(1) |
Costi sostenuti fuori dalla UE
(2) |
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Viaggiinteramente eseguiti nella UE
(a) |
Viaggi misti (per la parte UE)
(b) |
Viaggiinteramente eseguiti fuori dalla UE
(c) |
Viaggi misti (per la parte fuori UE)
(d) |
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..........
..........
|
..........
..........
..........
|
..........
..........
..........
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..........
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Regime Speciale Iva
Regime speciale delle agenzie di viaggio
Ambito oggettivo
Il regime speciale si applica alle prestazioni relative all'organizzazione di "pacchetti turistici" costituiti, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 111/95, da viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso".
3. Servizi singoli acquistati "in blocco"
Il regime speciale si applica alle prestazioni relative all'organizzazione di "pacchetti turistici" costituiti, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 111/95, da viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso".
I suddetti "pacchetti turistici" devono (art. 1 co. 1 del DM 340/99):
• essere venduti od offerti in vendita ai viaggiatori ad un prezzo forfetario;
• avere una durata superiore alle 24 ore, ovvero devono estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte;
• essere composti da almeno due degli elementi di seguito elencati:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al
trasporto o all'alloggio, costituenti una parte significativa del
"pacchetto turistico" (es. itinerari e visite, con o senza
accompagnatori).
Secondo la proposta di Direttiva 64/2002/CE,
destinatari del "pacchetto turistico" non sono più soltanto i
viaggiatori, "privati consumatori", ma anche i soggetti passivi IVA (es.
altre agenzie di viaggio).
La Corte di Giustizia (sent. 1.3.2012 causa C-220/11 e
sent. 12.11.92 causa C-163/91) ha stabilito che il regime speciale
previsto per le agenzie di viaggio presuppone, dal punto di vista
oggettivo, che le prestazioni rese siano plurime. Di conseguenza, si
resta al di fuori del regime speciale nel caso in cui l'impresa si
limiti ad effettuare, a favore di un'altra agenzia di viaggio, il trasporto di passeggeri mediante pullman senza prestare ulteriori servizi.
In considerazione della soluzione fornita in
merito a questo aspetto, i giudici comunitari non si sono pronunciati
riguardo all'ulteriore questione relativa all'applicabilità del regime
speciale anche quando le prestazioni plurime siano rese a soggetti
diversi dai viaggiatori (es. altre agenzie di viaggio). In proposito, si
dovrà tuttavia esprimere la Corte UE a seguito del ricorso per
inadempimento promosso dalla Commissione europea nei confronti proprio
dello Stato italiano (causa C-236/11).
2. Servizi singoli
Secondo la Corte di Giustizia UE (sent.
9.12.2010 causa C-31/10), il regime speciale non si applica alla vendita
isolata di biglietti d'ingresso all'Opera, se non viene fornita una
prestazione di viaggio.
Al di là del caso specifico, la pronuncia
merita di essere segnalata perché conferma, sul piano normativo, la
compatibilità della legislazione italiana in materia (art. 1 co. 1 del DM 340/99) rispetto a quella comunitaria di riferimento.
Del resto, anche l'Amministrazione finanziaria, già con la C.M. 328/E/97 (§ 9.2), ha precisato che il regime speciale non è applicabile quando l'attività dell'agenzia si
riduca ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la
fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico
senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette
prestazioni.
Dunque, la Corte di Giustizia, in linea con la
richiamata posizione della prassi, esclude che qualsiasi prestazione
fornita dalle agenzie di viaggio rientri, di per sé, nel regime
speciale, se non è finalizzata alla realizzazione di un viaggio e,
quindi, se non è "accompagnata" da prestazioni di alloggio o di
trasporto. In caso contrario, l'applicazione del regime agevolato
determinerebbe una distorsione della concorrenza, dal momento che la
stessa attività sarebbe assoggettata ad imposta in maniera diversa a
seconda che l'operatore economico (nel caso di specie, colui che vende i
biglietti d'ingresso allo spettacolo) sia o meno un'agenzia di viaggio.
3. Servizi singoli acquistati "in blocco"
I "servizi singoli", ossia le acquisizioni "in
blocco" di servizi turistici singoli (quali, per esempio, camere
d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del
viaggiatore, sono soggetti al regime speciale a condizione che gli
stessi siano acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore (art. 74-ter co. 5-bis del DPR 633/72).
Regime speciale Iva
Regime speciale delle agenzie di viaggio
Momento impositivo
1. Committente unico
2. Committente plurimo
3. Permute di servizi
Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio si considerano effettuate (art. 74-ter co. 7 del DPR 633/72 e art. 1 co. 6 del DM 340/99):
• all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo (per cui il pagamento di acconti non assume rilevanza, in deroga all'art. 6 co. 4 del DPR 633/72, ai fini dell'individuazione del momento impositivo);
• ovvero, se anteriore, con l'inizio del
viaggio o del soggiorno, che coincide con il momento in cui viene
effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore
(es. trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).
1. Committente unico
In presenza di un unico committente (es. il committente è un'agenzia di viaggio e turismo che acquista un "viaggio collettivo" da un'altra agenzia), l'obbligazione tributaria è unica e sorge (C.M. 328/E/97, § 9.4):
• all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo da parte del committente;
• ovvero, se anteriore, nel momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno.
2. Committente plurimo
In caso di "viaggi collettivi"
caratterizzati da una pluralità di committenti, le obbligazioni
d'imposta sono tante quanti sono i committenti delle prestazioni rese
dall'agenzia di viaggio, purché ciascuno di essi abbia una propria autonomia contrattuale (art. 1 co. 6 del DM 340/99).
Di conseguenza, se "su dieci clienti
soltanto cinque pagano l'intero corrispettivo, l'obbligazione tributaria
si realizza soltanto per tali soggetti, restando «sospesa» per i
rimanenti clienti" (C.M. 328/E/97, § 9.4).
3. Permute di servizi
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 31.7.2008 n. 331/E, riprendendo quanto già evidenziato nella ris. 26.5.2000 n. 75/E,
ha chiarito che il momento impositivo, nelle permute di servizi,
coincide, per entrambe le prestazioni, con l'esecuzione della seconda
prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima. Tuttavia il
momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come
termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la
rispettiva fattura, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per
primo la prestazione di emettere la fattura prima di tale momento.
Nel caso specifico di una permuta di servizi intercorsa tra un'agenzia di viaggi e un'agenziapubblicitaria,
il termine finale entro il quale sorge l'obbligo, per entrambe le
parti, di emettere la fattura deve essere individuato in relazione alla
data di inizio del viaggio, ove la prestazione dell'agenziapubblicitaria sia resa anteriormente alla definizione del contenuto della controprestazione dell'agenziaviaggi.
Regime Speciale Iva
Regime speciale delle agenzie di viaggio
Determinazione della base imponibile e dell'imposta
Novità della proposta di Direttiva 64/2002/CE
Prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie
Organizzazione di convegni e congressi da parte delle agenzie di viaggio
1. Trasporti internazionali
1.1 Prestazioni di trasporto e "prestazioni a terra"
1.2 Singoli servizi di trasporto
1.3 Percentuali forfetarie per i trasporti internazionali marittimi e aerei
2. Viaggi "misti"
Vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore
Vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza
Vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie
Vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza
La base imponibile delle operazioni effettuate
dalle agenzie di viaggio è determinata mediante il procedimento di
detrazione "base da base", ossia come differenza, da calcolare al lordo
dell'imposta, tra (art. 74-ter co. 2 del DPR 633/72 e art. 2 co. 1 del DM 340/99):
• il corrispettivo dovuto all'agenzia e
• i costi sostenuti dalla stessa per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a
diretto vantaggio del viaggiatore.
Atteso che il prezzo pagato dal cliente
incorpora l'IVA assolta, in via di rivalsa, sull'acquisto del "pacchetto
turistico", la base imponibile si determina moltiplicando per 100 il
risultato ottenuto dividendo per 121 la differenza di cui sopra (art. 27 co. 4 del DPR 633/72). Sulla base imponibile così determinata si calcola l'IVA dovuta, applicando l'aliquota ordinaria.
Secondo la proposta di Direttiva 64/2002/CE:
• per prezzo di vendita s'intende "tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l'agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dall'agenzia di viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all'art. 11, parte A, par. 3";
• per costo effettivo del "pacchetto turistico" s'intende "tutto ciò che costituisce il corrispettivo (...), IVA inclusa, che i soggetti passivi-fornitori hanno ottenuto o devono ottenere dall'agenzia di viaggio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti, quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del cliente escluse le spese generali usale per costituire il pacchetto".
• per prezzo di vendita s'intende "tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l'agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dall'agenzia di viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all'art. 11, parte A, par. 3";
• per costo effettivo del "pacchetto turistico" s'intende "tutto ciò che costituisce il corrispettivo (...), IVA inclusa, che i soggetti passivi-fornitori hanno ottenuto o devono ottenere dall'agenzia di viaggio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti, quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del cliente escluse le spese generali usale per costituire il pacchetto".
Corrispettivo pagato dal cliente
|
5.000,00
|
Costo dei beni e servizi acquistati dall'agenzia a favore del cliente
|
2.000,00
|
Base imponibile "lorda" (5.000,00 - 2.000,00)
|
3.000,00
|
Base imponibile "netta" (3.000,00 / 121) x 100
|
2.479,34
|
IVA dovuta (2.479,34 x 21%)
|
520,66
|
A seguito dell'innalzamento dell'aliquota IVA
ordinaria dal 20% al 21%, applicabile alle operazioni effettuate dal
17.9.2011 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della L. 14.9.2011, di conversione del DL 13.8.2011 n. 138), le parti
imponibili del margine da assoggettare all'aliquota del 20% e a quella
del 21% devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale
tra i corrispettivi deiviaggi pagati
interamente entro il 16.9.2011 (o con inizio del viaggio intervenuto
entro tale data) e quelli pagati successivamente (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2011 n. 45/E).
Novità della proposta di Direttiva 64/2002/CE
La proposta di Direttiva 64/2002/CE riconosce all'agenzia di
viaggio la possibilità di liquidare l'imposta dovuta in relazione a
ciascun "pacchetto turistico" in base al regime ordinario. In caso di
applicazione di entrambi i regimi (speciale e ordinario), l'agenzia deve
seguire separatamente, nella sua contabilità, le operazioni che
rientrano in ciascuno di tali margini, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri.
In alternativa all'applicazione del regime
speciale con il metodo analitico, la proposta di Direttiva 64/2002/CE
ammette l'utilizzo del "metodo globale" (ossia il calcolo di un unico
margine di utile, al netto dell'imposta, relativo a tutti i "pacchetti
turistici" venduti nel mese o trimestre di riferimento).
Prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie
L'agenzia di
viaggio che fornisce ai propri clienti, ad un prezzo forfetario,
prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie deve, in linea
di principio, determinare la frazione del viaggio "tutto compreso"
corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro "valore di
mercato" (Corte di Giustizia UE 6.10.2005 causa C-291/03).
L'utilizzo del criterio alternativo basato
sui "costi reali" è ammesso, per tali prestazioni, solo quando sia
dimostrabile che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura
effettiva del viaggio "tutto compreso", ovvero qualora non sia possibile
determinare il "valore di mercato". A quest'ultimo riguardo non
costituisce causa ostativa al ricorso a tale ultimo valore la
circostanza che, nel corso dello stesso periodo d'imposta, il valore di
alcune componenti proprie del "pacchetto turistico" venduto non sia
determinabile a motivo del fatto che l'agenzia di viaggio non ha reso prestazioni analoghe singolarmente, al di fuori dei viaggi "tutto
compreso". Spetta, infatti, al giudice del rinvio determinarne il
"valore di mercato", ricorrendo ai valori medi desumibili dallo
specifico mercato di riferimento.
Organizzazione di convegni e congressi da parte delle agenzie di viaggio
Alle agenzie di viaggio è concessa la facoltà,
per le prestazioni concernenti l'organizzazione di convegni, congressi e
simili, di optare per l'applicazione del regime IVA "ordinario" (art. 74-ter co. 8-bis del DPR 633/72).
L'efficacia della disposizione è subordinata
alla concessione, da parte del Consiglio UE, di una deroga rispetto
all'applicazione del regime speciale.
Esistono fondati motivi per affermare l'applicabilità immediata della norma in esame, in quanto:
• le deroghe possono avere efficacia retroattiva se lo esige lo scopo da raggiungere, purché sia rispettato il legittimo affidamento dei soggetti interessati; la retroattività sarebbe giustificata nel caso di specie, atteso che le agenzie di viaggio, non potendo esporre l'IVA in fattura (che resta, quindi, indetraibile per i clienti), risultano discriminate rispetto agli albergatori e ristoratori;
• per le agenzie di viaggio è già ammessa la possibilità di applicare il regime ordinario laddove le prestazioni concernenti l'organizzazione di convegni, congressi e simili siano trattate come "servizi singoli" all'interno del pacchetto turistico offerto ai clienti.
• le deroghe possono avere efficacia retroattiva se lo esige lo scopo da raggiungere, purché sia rispettato il legittimo affidamento dei soggetti interessati; la retroattività sarebbe giustificata nel caso di specie, atteso che le agenzie di viaggio, non potendo esporre l'IVA in fattura (che resta, quindi, indetraibile per i clienti), risultano discriminate rispetto agli albergatori e ristoratori;
• per le agenzie di viaggio è già ammessa la possibilità di applicare il regime ordinario laddove le prestazioni concernenti l'organizzazione di convegni, congressi e simili siano trattate come "servizi singoli" all'interno del pacchetto turistico offerto ai clienti.
1. Trasporti internazionali
Ai fini della determinazione della base imponibile, i costi sostenuti dall'agenzia di
viaggio per i servizi di trasporto effettuati in parte nel territorio
comunitario e in parte al di fuori devono essere ripartiti in due quote
in funzione della distanza percorsa all'interno o al di fuori dell'UE (art. 2 co. 5 del DM 340/99).
1.1 Prestazioni di trasporto e "prestazioni a terra"
Se il viaggiatore fruisce (art. 2 co. 6 del DM 340/99):
• all'interno dell'UE soltanto delle
prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (c.d.
"prestazioni a terra") sono rese al di fuori dell'UE, le prestazioni di
trasporto sono non imponibili IVA (al pari delle altre prestazioni);
• fuori dall'UE solo delle prestazioni di
trasporto, mentre tutte le altre prestazioni sono rese nell'UE, le
prestazioni di trasporto sono imponibili IVA (al pari delle altre
prestazioni).
1.2 Singoli servizi di trasporto
I costi sostenuti dall'agenzia di
viaggio per i singoli servizi di trasporto resi in parte nel territorio
dell'UE e in parte al di fuori (es. servizi di solo volo con
destinazione extra-UE) devono essere ripartiti in due quote distinte in
relazione alla distanza percorsa all'interno o al di fuori dell'UE.
1.3 Percentuali forfetarie per i trasporti internazionali marittimi e aerei
Per i trasporti internazionali, la ripartizione
del corrispettivo della prestazione, finalizzata all'assoggettamento a
IVA del tragitto effettuato nel solo territorio comunitario, avviene
sulla base delle percentuali forfetarie determinate dal Ministero delle
Finanze (C.M. 7.3.80 n. 11/420390 e R.M. 23.4.97 n. 89/E) a seconda della tipologia di trasporto internazionale (marittimo o aereo) effettuato.
Nello specifico, per i trasporti:
• marittimi internazionali, la percentuale forfetaria da applicare ad ogni singolo intero trasporto è pari al 5%;
• aerei internazionali, la percentuale forfetaria da applicare all'intero tragitto del singolo volo è pari al 38%.
2. Viaggi "misti"
Per i viaggi "misti", la quota-parte del corrispettivo imponibile deve essere determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate all'interno della UE e il totale dei costi sostenuti a vantaggio del cliente.
La percentuale di imponibilità così ottenuta, applicata al corrispettivo pattuito dall'agenzia, determina la quota imponibile, dalla quale occorre:
• detrarre i costi sostenuti nella UE;
• scorporare l'IVA.
Il rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per
le operazioni effettuate all'interno della UE e il totale dei costi
sostenuti a vantaggio del cliente deve essere determinato (art. 2 co. 4 del DM 340/99):
• in via provvisoria, sulla base dei costi e dei corrispettivi relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta;
• in via definitiva, in sede di dichiarazione IVA annuale, sulla base dei costi e dei corrispettivi registrati nell'anno.
Vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
|
4.500,00
|
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 1.500,00)
|
3.000,00
|
Base imponibile "netta" (3.000,00 / 121) x 100
|
2.479,34
|
IVA dovuta (2.479,34 x 21%)
|
520,66
|
Vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
Provvigione riconosciuta all'intermediario
|
3%
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 3% x 75%)
|
135,00
|
IVA dovuta (135,00 x 21%)
|
28,35
|
Quota non imponibile (6.000,00 x 3% x 25%)
|
45,00
|
Vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie
AGENZIA ORGANIZZATRICE
| |
---|---|
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
% di ribasso del prezzo di vendita concordato con l'agenziaintermediaria (rispetto a quello praticato al cliente)
|
4%
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 75% x 96%)
|
4.320,00
|
Quota non imponibile (6.000,00 x 25% x 96%)
|
1.440,00
|
Base imponibile "lorda" (4.320,00 - 1.500,00)
|
2.820,00
|
Base imponibile "netta" (2.820,00 / 121) x 100
|
2.330,58
|
IVA dovuta (2.330,58 x 21%)
|
489,42
|
AGENZIA INTERMEDIARIA
| |
---|---|
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
|
4.500,00
|
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 4.320,00)
|
180,00
|
Base imponibile "netta" (180,00 / 121) x 100
|
148,76
|
IVA dovuta (148,76 x 21%)
|
31,24
|
Vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza
Le modalità di determinazione dell'imposta sono
identiche a quelle esaminate con riferimento alle vendite in nome e per
conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie.
Regime Speciale Iva
Regime speciale delle agenzie di viaggio
Fatturazione e registrazione dei "pacchetti turistici"
Gli adempimenti contabili relativi alla
fatturazione e alla registrazione delle operazioni effettuate dalle
agenzie di viaggio dipendono dalla tipologia di prestazioni in concreto
realizzate:
• vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore;
• vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza;
• vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie;
• vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza;
• operazioni effettuate in nome e per conto del cliente.
1. Vendite eseguite direttamente dall'organizzatore al viaggiatore
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
|
4.500,00
|
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 1.500,00)
|
3.000,00
|
Base imponibile "netta" (3.000,00 / 121) x 100
|
2.479,34
|
IVA dovuta (2.479,34 x 21%)
|
520,66
|
Fatturazione
|
---|
L'agenzia organizzatrice,
al momento del pagamento integrale del corrispettivo (o, se
antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno), deve
emettere fattura nei confronti del viaggiatore (art. 74-ter co. 7 del DPR 633/72 e art. 4 co. 1 del DM 340/99).
|
La fattura (nell'esempio, per 6.000,00 euro):
• non deve recare l'indicazione separata dell'imposta;
• deve contenere l'espressa indicazione che si tratta di operazione per la quale l'imposta è stata assolta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR 633/72.
|
Registrazione
|
Nel registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del DPR 633/72), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), deve essere registrato il corrispettivo totale (nell'esempio, 6.000,00 euro), quale ricavo relativo ai viaggi"misti" (intra ed extra-UE).
|
Nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto devono essere distinti come segue:
• acquisti nel territorio dell'UE → costi relativi a viaggi "misti" (nell'esempio, 1.500,00 euro);
• acquisti in Paesi extra-UE → costi relativi a viaggi "misti" (nell'esempio, 500,00 euro).
|
2. Vendite effettuate attraverso intermediari con rappresentanza
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
Provvigione riconosciuta all'intermediario
|
3%
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 3% x 75%)
|
135,00
|
IVA dovuta (135,00 x 21%)
|
28,35
|
Quota non imponibile (6.000,00 x 3% x 25%)
|
45,00
|
Fatturazione
|
---|
L'agenzia organizzatrice:
• può emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 74-ter co. 7 del DPR 633/72), con possibilità di domiciliazione della fatturazione presso l'intermediario;
• riconosce all'intermediario una
provvigione, che deve essere documentata da una fattura riepilogativa
("autofattura"), emessa ai sensi dell'art. 74-ter co. 8 del DPR 633/72, che indichi separatamente i compensi soggetti a IVA e quelli non soggetti exart. 9 co. 1 n. 7-bis) del DPR 633/72.
|
L'agenzia intermediaria provvede alternativamente a:
• consegnare al viaggiatore la fattura emessa dall'agenziaorganizzatrice
relativa al "pacchetto turistico" venduto (nel caso in cui detta
fattura sia disponibile in capo all'intermediario anteriormente
all'inizio del viaggio);
• consegnare, su specifica richiesta del
viaggiatore, una propria fattura riportante le indicazioni contenute
nella fattura emessa dall'agenzia organizzatrice
(nel caso in cui detta fattura non sia ancora disponibile in capo
all'intermediario nel momento di inizio del viaggio).
|
Registrazione
|
L'agenzia organizzatrice deve annotare:
• entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), nel registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del DPR 633/72), ovvero in apposito registro (ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto):
- il corrispettivo totale (nell'esempio, 6.000,00 euro), quale ricavo relativo ai viaggi "misti" (intra ed extra-UE);
- le provvigioni pagate all'intermediario;
• nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), ovvero in apposito registro (ai sensi dell'art. 39 dello stesso decreto):
- i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico" venduto;
- le provvigioni pagate all'intermediario.
|
3. Vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie
3.1 Agenzia organizzatrice
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
% di ribasso del prezzo di vendita concordato con l'agenziaintermediaria (rispetto a quello praticato al cliente)
|
4%
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 75% x 96%)
|
4.320,00
|
Quota non imponibile (4.320,00 x 25% x 96%)
|
1.036,80
|
Base imponibile "lorda" (4.320,00 - 1.500,00)
|
2.820,00
|
Base imponibile" netta" (2.820,00 / 121) x 100
|
2.330,58
|
IVA dovuta (2.330,58 x 21%)
|
489,42
|
Fatturazione
|
---|
L'agenzia organizzatrice emette fattura di vendita nei confronti dell'agenzia intermediaria,
indicando nella stessa, in modo distinto, i corrispettivi delle
prestazioni rese nel territorio della UE e di quelle rese al di fuori.
Nel caso esposto, detti valori devono essere
calcolati applicando ai corrispettivi, imponibili e non imponibili, la
percentuale del 96%, affinché l'agenzia intermediaria, attraverso la successiva rivendita del "pacchetto turistico", possa guadagnare il 4% concordato.
|
Registrazione
|
Nel registro dei corrispettivi (o in apposito
registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono
state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), deve essere registrato il corrispettivo di 5.356,80 euro (4.320,00 + 1.036,80), quale ricavo relativo ai viaggi"misti" (intra ed extra-UE).
|
Nel registro degli acquisti (o in apposito
registro) devono essere registrati i costi sostenuti in relazione al
"pacchetto turistico" venduto, distinguendo:
• gli acquisti nel territorio dell'UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 1.500,00 euro);
• gli acquisti in Paesi extra-UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 500,00 euro).
|
3.2 Agenzia intermediaria
Corrispettivo totale
|
6.000,00
|
Costi nell'UE
|
1.500,00
|
Costi extra-UE
|
500,00
|
% di imponibilità (1.500,00 / 2.000,00)
|
75%
|
Quota imponibile (6.000,00 x 75%)
|
4.500,00
|
Base imponibile "lorda" (4.500,00 - 4.320,00)
|
180,00
|
Base imponibile "netta" (180,00 / 121) x 100
|
148,76
|
IVA dovuta (148,76 x 21%)
|
31,24
|
Fatturazione
|
---|
L'agenzia intermediaria deve emettere fattura (ex art. 74-ter del DPR 633/72) nei confronti del viaggiatore (nell'esempio, per 6.000,00 euro).
|
Registrazione
|
Nel registro dei corrispettivi o delle vendite
(o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le
operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), deve essere registrato il corrispettivo totale (nell'esempio, 6.000,00 euro), quale ricavo relativo ai viaggi "misti" (intra ed extra-UE).
|
Nel registro degli acquisti (o in apposito
registro), devono essere annotati i costi sostenuti in relazione al
"pacchetto turistico" venduto, distinguendo:
• gli acquisti nel territorio dell'UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 4.320,00 euro);
• gli acquisti in Paesi extra-UE → costi relativi ai viaggi "misti" (nell'esempio, 1.036,80 euro).
|
4. Vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza
Le modalità di determinazione dell'imposta sono
le stesse di quelle esaminate a proposito delle vendite in nome e per
conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie.
Fatturazione
|
---|
L'agenzia organizzatrice deve emettere fattura di vendita nei confronti dell'agenzia intermediaria con indicazione, ai sensi dell'art. 13 co.
2 lett. b) del DPR 633/72, del prezzo del "pacchetto turistico" pagato
dal viaggiatore diminuito della provvigione, al lordo dell'IVA,
spettante all'agenzia intermediaria (art. 74-ter co. 5 del DPR 633/72).
|
L'agenzia intermediaria deve emettere fattura (ex art. 74-ter del DPR 633/72) nei confronti del viaggiatore.
|
Registrazione
|
L'agenzia organizzatrice deve annotare:
• nel registro dei corrispettivi (o in
apposito registro), entro il mese successivo a quello in cui le
operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del
DM 340/99), il corrispettivo della vendita del "pacchetto turistico"
pagato dal viaggiatore, diminuito della provvigione, al lordo dell'IVA,
spettante all'agenzia intermediaria;
• nel registro degli acquisti (o in apposito
registro), i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico"
venduto, distinti in base alla loro provenienza (intra e extra-UE).
|
L'agenzia intermediaria deve annotare:
• nel registro dei corrispettivi o delle
vendite (o in apposito registro), entro il mese successivo a quello in
cui le operazioni sono state effettuate (art. 5 co. 1 del DM 340/99), il ricavo relativo ai viaggi "misti" (intra ed extra-UE);
• nel registro degli acquisti (o in apposito
registro), i costi sostenuti in relazione al "pacchetto turistico"
venduto, distinti in base alla loro provenienza (intra e extra-UE).
|
5. Operazioni effettuate in nome e per conto del cliente
Alle operazioni effettuate in nome e per conto del cliente non è applicabile il regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72, bensì il regime IVA ordinario.
Fatturazione
|
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La fattura emessa dall'agenzia (ovvero
la ricevuta o lo scontrino fiscale) deve contenere l'indicazione del
corrispettivo della prestazione da quest'ultima resa al cliente,
normalmente rappresentata da una provvigione calcolata sul valore, al
lordo dell'IVA, del servizio prestato.
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Registrazione
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Nel registro dei corrispettivi (o in apposito
registro), entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono
state effettuate (art. 5 co. 1 del
DM 340/99), devono essere registrati i corrispettivi dei "pacchetti
turistici" venduti, distinguendoli in base alla loro imponibilità o
meno.
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Nel registro degli acquisti (o in apposito
registro) devono essere registrati i costi sostenuti in relazione al
"pacchetto turistico" venduto, distinguendo i costi sostenuti nell'UE da
quelli sostenuti al di fuori del territorio comunitario.
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