Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da
inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella
Si può far valere la nullità
dell’avviso di accertamento o della conseguente cartella esattoriale, con
una apposita eccezione contenuta nel ricorso e sollevata davanti alla
Commissione Tributaria, con la consapevolezza che, ancora, la questione pende
presso la Corte Costituzionale e quindi tutto è ancora “sub iudice”.
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Abbiamo già parlato, in questi giorni, dello
scandalo dei cosiddetti falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate
(funzionari, cioè, che pur senza aver partecipato ad un regolare concorso
pubblico, sono stati promossi alla categoria di dirigenti). Nell’illustrare le
conseguenze di tale paradossale situazione, si è detto della conseguente invalidità
delle firme sui relativi atti emessi da tali soggetti e della possibilità che
oltre il 50% delle cartelle esattoriali di Equitalia, scaturenti da tali
accertamenti fiscali, possa essere dichiarato nullo (per maggiori
approfondimenti, rinviamo al nostro articolo che, in pochi giorni, ha fatto il
giro del web: “Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e
avvisi di accertamento nulli!”).
Oggi vi forniremo l’eccezione da inserire
nell’eventuale ricorso da presentare alla Commissione Tributaria. L’eccezione
può essere utilizzata alternativamente:
- nel ricorso contro l’avviso di
accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- nel ricorso contro la successiva cartella
esattoriale, ove la stessa si fondi su un atto “presupposto” (l’avviso di
accertamento) sottoscritto dal “direttore” senza titoli dell’Agenzia delle
Entrate .
Sono però necessarie alcune preliminari e
fondamentali precisazioni:
1) Chi
eccepisce questo vizio deve essere consapevole che la questione non è ancora
stata completamente definita. Infatti, come avevamo spiegato in precedenza, il
Consiglio di Stato ha attualmente rinviato la decisione (sulla legittimità
delle nomine dei “falsi dirigenti”) alla Corte Costituzionale.
Se quindi, da un lato, è vero che la partita
non è ancora finita ed è “sub iudice”, dall’altro è anche vero
che chi sta per intraprendere la strada del ricorso contro un atto di Equitalia,
ha solo questo momento per eccepire il vizio di nullità in commento.
Diversamente, poi, potrebbe essere troppo tardi: egli non potrà, infatti, più
sollevare ulteriori eccezioni che non siano state già inserite nel ricorso.
In verità, si potrebbe far leva sul fatto che l’atto
è inesistente e che, quindi, la questione è sempre rilevabile d’ufficio.
Allo stesso modo, chi non ha impugnato la cartella esattoriale nei termini,
potrebbe ugualmente far rilevare la nullità in qualsiasi momento, trattandosi
di un vizio che rende la cartella del tutto inesistente e che, pertanto, non
è soggetto ad alcun termine di impugnazione.
2) Ecco
perché, in via prudenziale, sarà bene sollevare il vizio di nullità
immediatamente al primo atto ricevuto, chiedendo, eventualmente, alla
Commissione Tributaria, di sospendere il giudizio in attesa della
decisione della Corte Costituzionale.
3) Prima
di presentare il ricorso sarà opportuno fare istanza di accesso agli atti
amministrativi, chiedendo all’Agenzia delle entrate competente per
territorio di poter conoscere se chi ha firmato l’atto “incriminato” o ha
delegato alla firma è un Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha vinto un pubblico
concorso come dirigente e non un semplice “funzionario” con incarichi
dirigenziali.
Chi vorrà valersi dell’eccezione di nullità di cui
stiamo parlando, potrà dunque inserire nel proprio atto un testo come quello
che suggeriamo qui sotto.
CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO
L’ATTO
Violazione ed eccesso di potere in
relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000:
inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere
dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di
accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.
Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la
sottoscrizione dell’avviso di accertamento (aggiungere eventualmente da cui
deriva la presente cartella di pagamento), indicato nell’avviso di
accertamento nella persona del Direttore __________________________ non sembra
essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di
accertamento poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e
non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta a seguito di
istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (All. __). Se
l’incarico di funzioni dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler
concedere, una validità interna per l’organizzazione degli Uffici
amministrativi (anche ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non potrebbe
valere con riferimento agli atti esterni dell’Agenzia delle Entrate
(vedi la sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria
almeno la firma di un dirigente a ciò abilitato secondo un regolare concorso
pubblico. Si tratta, infatti, di atti che coinvolgono i diritti soggettivi del
contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie previste dalla
legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.
Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti
sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di
accertamento) poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che
l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal “capo dell’ufficio”;
ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di
Pubblica Amministrazione.
Questo nuovo orientamento discende da una recente
sentenza del Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il
legislatore con la legge 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8,
comma 24, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 ha
rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.
La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a
dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di
numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per
legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come sembrerebbe
essere il direttore dell’Agenzia delle Entrate di _____. Da ciò deriverebbe che
se il dirigente è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne
consegue che l’atto da questi firmato è nullo.
Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la
presente eccezione, per come deve essere, sarà quindi necessario che la stessa sospenda
il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte
Costituzionale.
Scopri se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento
Ecco la formula
da presentare per l’istanza di accesso agli atti e così conoscere se il
direttore che ha firmato l’atto è un dirigente o un funzionario con
incarico dirigenziale; avvisi di accertamento e conseguenti cartelle di
Equitalia nulli se la Corte Costituzionale confermerà l’orientamento del
TAR Lazio e del Consiglio di Stato; a rischio illegittimità le nomine a
dirigenti dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate che non hanno fatto
il concorso.
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Dopo la bomba esplosa nei giorni scorsi sulle nomine irregolari dei
dirigenti delle Agenzie delle Entrate, perché effettuate senza il
regolare concorso, e sulla validità dei relativi avvisi di accertamento e
delle conseguenti cartelle di Equitalia (per maggiori approfondimenti
leggi: “
Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”), abbiamo pubblicato la
formula
dell’eccezione processuale da sollevare e inserire nel ricorso contro
l’avviso di accertamento o contro la conseguente cartella esattoriale di
Equitalia (leggi l’articolo:
Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per l’eccezione di nullità della cartella esattoriale”).
Ecco però come sapere,
prima di iniziare il ricorso, se il
direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha firmato l’atto fiscale era
“dirigente” o semplice “funzionario” incaricato di funzioni
dirigenziali. La formula che troverete qui sotto, infatti, costituisce
un possibile modello di
istanza di accesso agli atti amministrativi
da presentare allo sportello al fine di conoscere se il direttore che
ha firmato l’atto sia in regola con la citata sentenza del Tar Lazio e
del Consiglio di Stato o meno.
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
Oggetto: Istanza di accesso agli atti si sensi della legge 241/1990
Avviso di accertamento n. ____________ a carico di _______
Formulo la presente in nome e per conto del sig. ______________, nato
a _____________ il ___________, c.f. destinatario dell’avviso di
accertamento n. _______________, notificato ______________ e
sottoscritto (eventualmente su delega) dal direttore provinciale
dell’’Agenzia delle Entrate di ___________, in virtù di mandato già
conferito ad ogni effetto di legge, significando quanto segue.
Considerato che
- è interesse del mio assistito accedere agli atti ed
acquisire tutta la necessaria documentazione al fine di poter tutelare i
propri diritti ed interessi, costituzionalmente garantiti;
- che, in particolare, è interesse dei miei assistiti
accedere agli atti ed estrarre copie di tutta la documentazione relativa
alle nomina di Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate
;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 7° della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
“deve
comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici”.
Tanto premesso e considerato, il signore ________________, a mezzo del sottoscritto procuratore,
Chiede
ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. Legge 7 Agosto 1990
n. 241, di accedere agli atti e di conoscere se l’attuale Direttore
dell’Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto e/o delegato la
sottoscrizione dell’avviso di accertamento a me notificato è
semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” o ha la qualifica di
“dirigente” a seguito di concorso pubblico.
Con riserva di chiedere, all’esito dell’accesso, l’ulteriore
estrazione di copie ritenute necessarie, trattandosi di un procedimento
riguardante gli istanti.
L’accesso agli atti – e la relativa estrazione delle copie – è motivata,
ex art. 25, co. 2 e per motivi
ut supra esposti
ex art. 24, 7° co., Legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla necessità di
dover eventualmente tutelare i diritti soggettivi e gli interessi
legittimi anche in sede giurisdizionale, avendo ricevuto un atto
sottoscritto da soggetto che svolge delle importanti funzioni
amministrative (appunto di “dirigente”), senza aver fatto un regolare
concorso pubblico.
Il signore _________ delega, sin d’ora, per l’esercizio del diritto
d’accesso di cui in epigrafe, l’Avv. _________, eleggendo domicilio
presso il suo studio corrente alla ____________ ove intendono ricevere
ogni comunicazione anche a mezzo fax al seguente numero ___________
ovvero a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo Pec:
________________
- See more at:
http://www.laleggepertutti.it/43239_come-sapere-se-il-direttore-dellagenzia-entrate-e-dirigente-o-funzionario-tale-da-rendere-invalido-laccertamento#sthash.bW9J9wAS.dpuf
Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella
Si può far
valere la nullità dell’avviso di accertamento o della
conseguente cartella esattoriale, con una apposita eccezione contenuta
nel ricorso e sollevata davanti alla Commissione Tributaria, con la
consapevolezza che, ancora, la questione pende presso la Corte
Costituzionale e quindi tutto è ancora “sub iudice”.
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Abbiamo già parlato, in questi giorni, dello scandalo dei cosiddetti
falsi dirigenti
dell’Agenzia delle Entrate (funzionari, cioè, che pur senza aver
partecipato ad un regolare concorso pubblico, sono stati promossi alla
categoria di dirigenti). Nell’illustrare le conseguenze di tale
paradossale situazione, si è detto della conseguente invalidità delle
firme sui relativi atti emessi da tali soggetti e della possibilità che
oltre il 50% delle
cartelle esattoriali di Equitalia, scaturenti da tali accertamenti fiscali, possa essere dichiarato
nullo (per maggiori approfondimenti, rinviamo al nostro articolo che, in pochi giorni, ha fatto il giro del web: “
Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”).
Oggi vi forniremo l’eccezione da inserire nell’eventuale ricorso da
presentare alla Commissione Tributaria. L’eccezione può essere
utilizzata alternativamente:
- nel ricorso contro l’
avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- nel ricorso contro la successiva
cartella esattoriale, ove
la stessa si fondi su un atto “presupposto” (l’avviso di accertamento)
sottoscritto dal “direttore” senza titoli dell’Agenzia delle Entrate
.
Sono però necessarie alcune preliminari e fondamentali precisazioni:
1) Chi eccepisce questo vizio deve essere consapevole che la
questione non è ancora stata completamente definita. Infatti, come
avevamo spiegato in precedenza, il Consiglio di Stato ha attualmente
rinviato la decisione (sulla legittimità delle nomine dei “falsi
dirigenti”) alla Corte Costituzionale.
Se quindi,
da un lato, è vero che la partita non è ancora finita ed è “
sub iudice”,
dall’altro è anche vero che chi sta per intraprendere la strada del ricorso contro un atto di
Equitalia, ha
solo questo momento
per eccepire il vizio di nullità in commento. Diversamente, poi,
potrebbe essere troppo tardi: egli non potrà, infatti, più sollevare
ulteriori eccezioni che non siano state già inserite nel ricorso.
In verità, si potrebbe far leva sul fatto che l’atto è inesistente e che, quindi, la questione è sempre rilevabile
d’ufficio.
Allo stesso modo, chi non ha impugnato la cartella esattoriale nei
termini, potrebbe ugualmente far rilevare la nullità in qualsiasi
momento, trattandosi di un vizio che rende la cartella del tutto
inesistente e che, pertanto,
non è soggetto ad alcun termine di impugnazione.
2) Ecco perché, in via prudenziale, sarà bene sollevare il
vizio di nullità immediatamente al primo atto ricevuto, chiedendo,
eventualmente, alla Commissione Tributaria, di
sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
3) Prima di presentare il ricorso sarà opportuno fare istanza di
accesso agli atti amministrativi,
chiedendo all’Agenzia delle entrate competente per territorio di poter
conoscere se chi ha firmato l’atto “incriminato” o ha delegato alla
firma è un Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha vinto un
pubblico concorso come dirigente e non un semplice “funzionario” con incarichi dirigenziali.
La formula di tale istanza di
accesso agli atti la trovate in questa pagina curata dalla nostra redazione: “
Come sapere se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento”
Chi vorrà valersi dell’eccezione di nullità di cui stiamo parlando,
potrà dunque inserire nel proprio atto un testo come quello che
suggeriamo qui sotto.
CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO
Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1
– DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica
dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o
di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua
qualifica di dirigente.
Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento (aggiungere eventualmente
da cui deriva la presente cartella di pagamento),
indicato nell’avviso di accertamento nella persona del Direttore
__________________________ non sembra essere dotato dei necessari poteri
per sottoscrivere gli avvisi di accertamento poiché semplicemente
“incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di
concorso pubblico, così come risulta a seguito di istanza di accesso
agli atti effettuata dal ricorrente (All. __). Se l’incarico di funzioni
dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler concedere, una
validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (anche
ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non potrebbe valere con
riferimento agli
atti esterni dell’Agenzia delle Entrate (vedi la
sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria
almeno la firma di un dirigente a ciò abilitato secondo un regolare
concorso pubblico. Si tratta, infatti, di atti che coinvolgono i diritti
soggettivi del contribuente e che, pertanto, richiedono le massime
garanzie previste dalla legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.
Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti sottoscritti (tra cui
la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di accertamento)
poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’avviso di
accertamento deve essere sottoscritto dal “capo dell’ufficio”; ritenendo
tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di
Pubblica Amministrazione.
Questo nuovo orientamento discende da una recente sentenza del Tar
Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il legislatore
con la legge 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8, comma
24, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013
ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.
La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti,
presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di
numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto
per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come
sembrerebbe essere il direttore dell’Agenzia delle Entrate di _____. Da
ciò deriverebbe che se il dirigente è privo dei titoli per poter
svolgere quell’incarico, ne consegue che l’atto da questi firmato è
nullo.
Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere, sarà quindi necessario che la stessa
sospenda il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.
- See more at:
http://www.laleggepertutti.it/43238_falsi-dirigenti-delle-entrate-ecco-la-formula-da-inserire-nel-ricorso-per-chiedere-la-nullita-della-cartella#sthash.aPh3q6O2.dpuf
Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella
Si può far
valere la nullità dell’avviso di accertamento o della
conseguente cartella esattoriale, con una apposita eccezione contenuta
nel ricorso e sollevata davanti alla Commissione Tributaria, con la
consapevolezza che, ancora, la questione pende presso la Corte
Costituzionale e quindi tutto è ancora “sub iudice”.
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Abbiamo già parlato, in questi giorni, dello scandalo dei cosiddetti
falsi dirigenti
dell’Agenzia delle Entrate (funzionari, cioè, che pur senza aver
partecipato ad un regolare concorso pubblico, sono stati promossi alla
categoria di dirigenti). Nell’illustrare le conseguenze di tale
paradossale situazione, si è detto della conseguente invalidità delle
firme sui relativi atti emessi da tali soggetti e della possibilità che
oltre il 50% delle
cartelle esattoriali di Equitalia, scaturenti da tali accertamenti fiscali, possa essere dichiarato
nullo (per maggiori approfondimenti, rinviamo al nostro articolo che, in pochi giorni, ha fatto il giro del web: “
Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”).
Oggi vi forniremo l’eccezione da inserire nell’eventuale ricorso da
presentare alla Commissione Tributaria. L’eccezione può essere
utilizzata alternativamente:
- nel ricorso contro l’
avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- nel ricorso contro la successiva
cartella esattoriale, ove
la stessa si fondi su un atto “presupposto” (l’avviso di accertamento)
sottoscritto dal “direttore” senza titoli dell’Agenzia delle Entrate
.
Sono però necessarie alcune preliminari e fondamentali precisazioni:
1) Chi eccepisce questo vizio deve essere consapevole che la
questione non è ancora stata completamente definita. Infatti, come
avevamo spiegato in precedenza, il Consiglio di Stato ha attualmente
rinviato la decisione (sulla legittimità delle nomine dei “falsi
dirigenti”) alla Corte Costituzionale.
Se quindi,
da un lato, è vero che la partita non è ancora finita ed è “
sub iudice”,
dall’altro è anche vero che chi sta per intraprendere la strada del ricorso contro un atto di
Equitalia, ha
solo questo momento
per eccepire il vizio di nullità in commento. Diversamente, poi,
potrebbe essere troppo tardi: egli non potrà, infatti, più sollevare
ulteriori eccezioni che non siano state già inserite nel ricorso.
In verità, si potrebbe far leva sul fatto che l’atto è inesistente e che, quindi, la questione è sempre rilevabile
d’ufficio.
Allo stesso modo, chi non ha impugnato la cartella esattoriale nei
termini, potrebbe ugualmente far rilevare la nullità in qualsiasi
momento, trattandosi di un vizio che rende la cartella del tutto
inesistente e che, pertanto,
non è soggetto ad alcun termine di impugnazione.
2) Ecco perché, in via prudenziale, sarà bene sollevare il
vizio di nullità immediatamente al primo atto ricevuto, chiedendo,
eventualmente, alla Commissione Tributaria, di
sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
3) Prima di presentare il ricorso sarà opportuno fare istanza di
accesso agli atti amministrativi,
chiedendo all’Agenzia delle entrate competente per territorio di poter
conoscere se chi ha firmato l’atto “incriminato” o ha delegato alla
firma è un Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha vinto un
pubblico concorso come dirigente e non un semplice “funzionario” con incarichi dirigenziali.
La formula di tale istanza di
accesso agli atti la trovate in questa pagina curata dalla nostra redazione: “
Come sapere se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento”
Chi vorrà valersi dell’eccezione di nullità di cui stiamo parlando,
potrà dunque inserire nel proprio atto un testo come quello che
suggeriamo qui sotto.
CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO
Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1
– DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica
dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o
di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua
qualifica di dirigente.
Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento (aggiungere eventualmente
da cui deriva la presente cartella di pagamento),
indicato nell’avviso di accertamento nella persona del Direttore
__________________________ non sembra essere dotato dei necessari poteri
per sottoscrivere gli avvisi di accertamento poiché semplicemente
“incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di
concorso pubblico, così come risulta a seguito di istanza di accesso
agli atti effettuata dal ricorrente (All. __). Se l’incarico di funzioni
dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler concedere, una
validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (anche
ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non potrebbe valere con
riferimento agli
atti esterni dell’Agenzia delle Entrate (vedi la
sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria
almeno la firma di un dirigente a ciò abilitato secondo un regolare
concorso pubblico. Si tratta, infatti, di atti che coinvolgono i diritti
soggettivi del contribuente e che, pertanto, richiedono le massime
garanzie previste dalla legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.
Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti sottoscritti (tra cui
la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di accertamento)
poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’avviso di
accertamento deve essere sottoscritto dal “capo dell’ufficio”; ritenendo
tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di
Pubblica Amministrazione.
Questo nuovo orientamento discende da una recente sentenza del Tar
Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il legislatore
con la legge 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8, comma
24, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013
ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.
La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti,
presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di
numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto
per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come
sembrerebbe essere il direttore dell’Agenzia delle Entrate di _____. Da
ciò deriverebbe che se il dirigente è privo dei titoli per poter
svolgere quell’incarico, ne consegue che l’atto da questi firmato è
nullo.
Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere, sarà quindi necessario che la stessa
sospenda il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.
- See more at:
http://www.laleggepertutti.it/43238_falsi-dirigenti-delle-entrate-ecco-la-formula-da-inserire-nel-ricorso-per-chiedere-la-nullita-della-cartella#sthash.aPh3q6O2.dpuf
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