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Ricorsi Tributari

mercoledì 8 ottobre 2014

ACCERTAMENTO : invalidità delle firme sui relativi atti


Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella
Si può far valere la nullità dell’avviso di accertamento o della conseguente cartella esattoriale, con una apposita eccezione contenuta nel ricorso e sollevata davanti alla Commissione Tributaria, con la consapevolezza che, ancora, la questione pende presso la Corte Costituzionale e quindi tutto è ancora “sub iudice”.
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Abbiamo già parlato, in questi giorni, dello scandalo dei cosiddetti falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (funzionari, cioè, che pur senza aver partecipato ad un regolare concorso pubblico, sono stati promossi alla categoria di dirigenti). Nell’illustrare le conseguenze di tale paradossale situazione, si è detto della conseguente invalidità delle firme sui relativi atti emessi da tali soggetti e della possibilità che oltre il 50% delle cartelle esattoriali di Equitalia, scaturenti da tali accertamenti fiscali, possa essere dichiarato nullo (per maggiori approfondimenti, rinviamo al nostro articolo che, in pochi giorni, ha fatto il giro del web: “Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”).

Oggi vi forniremo l’eccezione da inserire nell’eventuale ricorso da presentare alla Commissione Tributaria. L’eccezione può essere utilizzata alternativamente:
-  nel ricorso contro l’avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- nel ricorso contro la successiva cartella esattoriale, ove la stessa si fondi su un atto “presupposto” (l’avviso di accertamento) sottoscritto dal “direttore” senza titoli dell’Agenzia delle Entrate .

Sono però necessarie alcune preliminari e fondamentali precisazioni:

1) Chi eccepisce questo vizio deve essere consapevole che la questione non è ancora stata completamente definita. Infatti, come avevamo spiegato in precedenza, il Consiglio di Stato ha attualmente rinviato la decisione (sulla legittimità delle nomine dei “falsi dirigenti”) alla Corte Costituzionale.

Se quindi, da un lato, è vero che la partita non è ancora finita ed è “sub iudice”, dall’altro è anche vero che chi sta per intraprendere la strada del ricorso contro un atto di Equitalia, ha solo questo momento per eccepire il vizio di nullità in commento. Diversamente, poi, potrebbe essere troppo tardi: egli non potrà, infatti, più sollevare ulteriori eccezioni che non siano state già inserite nel ricorso.
In verità, si potrebbe far leva sul fatto che l’atto è inesistente e che, quindi, la questione è sempre rilevabile d’ufficio. Allo stesso modo, chi non ha impugnato la cartella esattoriale nei termini, potrebbe ugualmente far rilevare la nullità in qualsiasi momento, trattandosi di un vizio che rende la cartella del tutto inesistente e che, pertanto, non è soggetto ad alcun termine di impugnazione.

2) Ecco perché, in via prudenziale, sarà bene sollevare il vizio di nullità immediatamente al primo atto ricevuto, chiedendo, eventualmente, alla Commissione Tributaria, di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

3) Prima di presentare il ricorso sarà opportuno fare istanza di accesso agli atti amministrativi, chiedendo all’Agenzia delle entrate competente per territorio di poter conoscere se chi ha firmato l’atto “incriminato” o ha delegato alla firma è un Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha vinto un pubblico concorso come dirigente e non un semplice “funzionario” con incarichi dirigenziali.

La formula di tale istanza di accesso agli atti la trovate in questa pagina curata dalla nostra redazione: “Come sapere se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento

Chi vorrà valersi dell’eccezione di nullità di cui stiamo parlando, potrà dunque inserire nel proprio atto un testo come quello che suggeriamo qui sotto.


CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO

 Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.

Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento (aggiungere eventualmente da cui deriva la presente cartella di pagamento), indicato nell’avviso di accertamento nella persona del Direttore __________________________ non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di accertamento poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta a seguito di istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (All. __). Se l’incarico di funzioni dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler concedere, una validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (anche ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non potrebbe valere con riferimento agli atti esterni dell’Agenzia delle Entrate (vedi la sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria almeno la firma di un dirigente a ciò abilitato secondo un regolare concorso pubblico. Si tratta, infatti, di atti che coinvolgono i diritti soggettivi del contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie previste dalla legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.

Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di accertamento) poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal “capo dell’ufficio”; ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di Pubblica Amministrazione.

Questo nuovo orientamento discende da una recente sentenza del Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il legislatore con la legge 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8, comma 24, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.

La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come sembrerebbe essere il direttore dell’Agenzia delle Entrate di _____. Da ciò deriverebbe che se il dirigente è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne consegue che l’atto da questi firmato è nullo.

Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere, sarà quindi necessario che la stessa sospenda il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.

Scopri se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento

Ecco la formula da presentare per l’istanza di accesso agli atti e così conoscere se il direttore che ha firmato l’atto è un dirigente o un funzionario con incarico dirigenziale; avvisi di accertamento e conseguenti cartelle di Equitalia nulli se la Corte Costituzionale confermerà l’orientamento del TAR Lazio e del Consiglio di Stato; a rischio illegittimità le nomine a dirigenti dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate che non hanno fatto il concorso.
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Dopo la bomba esplosa nei giorni scorsi sulle nomine irregolari dei dirigenti delle Agenzie  delle Entrate, perché effettuate senza il regolare concorso, e sulla validità dei relativi avvisi di accertamento e delle conseguenti cartelle di Equitalia (per maggiori approfondimenti leggi: “Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”), abbiamo pubblicato la formula dell’eccezione processuale da sollevare e inserire nel ricorso contro l’avviso di accertamento o contro la conseguente cartella esattoriale di Equitalia (leggi l’articolo: Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per l’eccezione di nullità della cartella esattoriale”).

Ecco però come sapere, prima di iniziare il ricorso, se il direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha firmato l’atto fiscale era “dirigente” o semplice “funzionario” incaricato di funzioni dirigenziali. La formula che troverete qui sotto, infatti, costituisce un possibile modello di istanza di accesso agli atti amministrativi da presentare allo sportello al fine di conoscere se il direttore che ha firmato l’atto sia in regola con la citata sentenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato o meno.


ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
Oggetto:       Istanza di accesso agli atti si sensi della legge 241/1990
Avviso di accertamento n. ____________ a carico di _______
                      

Formulo la presente in nome e per conto del sig. ______________, nato a _____________ il ___________, c.f. destinatario dell’avviso di accertamento n. _______________, notificato ______________ e sottoscritto (eventualmente su delega) dal direttore provinciale dell’’Agenzia delle Entrate di ___________, in virtù di mandato già conferito ad ogni effetto di legge, significando quanto segue.
Considerato che
-                è interesse del mio assistito accedere agli atti ed acquisire tutta la necessaria documentazione al fine di poter tutelare i propri diritti ed interessi, costituzionalmente garantiti;
-                che, in particolare, è interesse dei miei assistiti accedere agli atti ed estrarre copie di tutta la documentazione relativa alle nomina di Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate;
-                che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 7° della Legge 7 agosto 1990 n. 241, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Tanto premesso e considerato, il signore ________________, a mezzo del sottoscritto procuratore,
Chiede
ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. Legge 7 Agosto 1990 n. 241, di accedere agli atti e di conoscere se l’attuale Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto e/o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento a me notificato è semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” o ha la qualifica di “dirigente” a seguito di concorso pubblico.
Con riserva di chiedere, all’esito dell’accesso, l’ulteriore estrazione di copie ritenute necessarie, trattandosi di un procedimento riguardante gli istanti.
L’accesso agli atti – e la relativa estrazione delle copie – è motivata, ex art. 25, co. 2 e per motivi ut supra  esposti ex art. 24, 7° co., Legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla necessità di dover  eventualmente tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi anche in sede giurisdizionale, avendo ricevuto un atto sottoscritto da soggetto che svolge delle importanti funzioni amministrative (appunto di “dirigente”), senza aver fatto un regolare concorso pubblico.
Il signore _________ delega, sin d’ora, per l’esercizio del diritto d’accesso di cui in epigrafe, l’Avv. _________, eleggendo domicilio presso il suo studio corrente alla ____________ ove intendono ricevere ogni comunicazione anche a mezzo fax al seguente numero ___________ ovvero a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo Pec: ________________
     
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/43239_come-sapere-se-il-direttore-dellagenzia-entrate-e-dirigente-o-funzionario-tale-da-rendere-invalido-laccertamento#sthash.bW9J9wAS.dpuf


Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella

Si può far valere la nullità dell’avviso di accertamento o della conseguente cartella esattoriale, con una apposita eccezione contenuta nel ricorso e sollevata davanti alla Commissione Tributaria, con la consapevolezza che, ancora, la questione pende presso la Corte Costituzionale e quindi tutto è ancora “sub iudice”.
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Abbiamo già parlato, in questi giorni, dello scandalo dei cosiddetti falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (funzionari, cioè, che pur senza aver partecipato ad un regolare concorso pubblico, sono stati promossi alla categoria di dirigenti). Nell’illustrare le conseguenze di tale paradossale situazione, si è detto della conseguente invalidità delle firme sui relativi atti emessi da tali soggetti e della possibilità che oltre il 50% delle cartelle esattoriali di Equitalia, scaturenti da tali accertamenti fiscali, possa essere dichiarato nullo (per maggiori approfondimenti, rinviamo al nostro articolo che, in pochi giorni, ha fatto il giro del web: “Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”).

Oggi vi forniremo l’eccezione da inserire nell’eventuale ricorso da presentare alla Commissione Tributaria. L’eccezione può essere utilizzata alternativamente:
-  nel ricorso contro l’avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- nel ricorso contro la successiva cartella esattoriale, ove la stessa si fondi su un atto “presupposto” (l’avviso di accertamento) sottoscritto dal “direttore” senza titoli dell’Agenzia delle Entrate .

Sono però necessarie alcune preliminari e fondamentali precisazioni:

1) Chi eccepisce questo vizio deve essere consapevole che la questione non è ancora stata completamente definita. Infatti, come avevamo spiegato in precedenza, il Consiglio di Stato ha attualmente rinviato la decisione (sulla legittimità delle nomine dei “falsi dirigenti”) alla Corte Costituzionale.

Se quindi, da un lato, è vero che la partita non è ancora finita ed è “sub iudice”, dall’altro è anche vero che chi sta per intraprendere la strada del ricorso contro un atto di Equitalia, ha solo questo momento per eccepire il vizio di nullità in commento. Diversamente, poi, potrebbe essere troppo tardi: egli non potrà, infatti, più sollevare ulteriori eccezioni che non siano state già inserite nel ricorso.
In verità, si potrebbe far leva sul fatto che l’atto è inesistente e che, quindi, la questione è sempre rilevabile d’ufficio. Allo stesso modo, chi non ha impugnato la cartella esattoriale nei termini, potrebbe ugualmente far rilevare la nullità in qualsiasi momento, trattandosi di un vizio che rende la cartella del tutto inesistente e che, pertanto, non è soggetto ad alcun termine di impugnazione.

2) Ecco perché, in via prudenziale, sarà bene sollevare il vizio di nullità immediatamente al primo atto ricevuto, chiedendo, eventualmente, alla Commissione Tributaria, di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

3) Prima di presentare il ricorso sarà opportuno fare istanza di accesso agli atti amministrativi, chiedendo all’Agenzia delle entrate competente per territorio di poter conoscere se chi ha firmato l’atto “incriminato” o ha delegato alla firma è un Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha vinto un pubblico concorso come dirigente e non un semplice “funzionario” con incarichi dirigenziali.

La formula di tale istanza di accesso agli atti la trovate in questa pagina curata dalla nostra redazione: “Come sapere se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento

Chi vorrà valersi dell’eccezione di nullità di cui stiamo parlando, potrà dunque inserire nel proprio atto un testo come quello che suggeriamo qui sotto.




CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO

 Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.

Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento (aggiungere eventualmente da cui deriva la presente cartella di pagamento), indicato nell’avviso di accertamento nella persona del Direttore __________________________ non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di accertamento poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta a seguito di istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (All. __). Se l’incarico di funzioni dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler concedere, una validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (anche ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non potrebbe valere con riferimento agli atti esterni dell’Agenzia delle Entrate (vedi la sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria almeno la firma di un dirigente a ciò abilitato secondo un regolare concorso pubblico. Si tratta, infatti, di atti che coinvolgono i diritti soggettivi del contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie previste dalla legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.

Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di accertamento) poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal “capo dell’ufficio”; ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di Pubblica Amministrazione.

Questo nuovo orientamento discende da una recente sentenza del Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il legislatore con la legge 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8, comma 24, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.

La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come sembrerebbe essere il direttore dell’Agenzia delle Entrate di _____. Da ciò deriverebbe che se il dirigente è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne consegue che l’atto da questi firmato è nullo.

Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere, sarà quindi necessario che la stessa sospenda il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.
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Falsi dirigenti delle Entrate: ecco la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella

Si può far valere la nullità dell’avviso di accertamento o della conseguente cartella esattoriale, con una apposita eccezione contenuta nel ricorso e sollevata davanti alla Commissione Tributaria, con la consapevolezza che, ancora, la questione pende presso la Corte Costituzionale e quindi tutto è ancora “sub iudice”.
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Abbiamo già parlato, in questi giorni, dello scandalo dei cosiddetti falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (funzionari, cioè, che pur senza aver partecipato ad un regolare concorso pubblico, sono stati promossi alla categoria di dirigenti). Nell’illustrare le conseguenze di tale paradossale situazione, si è detto della conseguente invalidità delle firme sui relativi atti emessi da tali soggetti e della possibilità che oltre il 50% delle cartelle esattoriali di Equitalia, scaturenti da tali accertamenti fiscali, possa essere dichiarato nullo (per maggiori approfondimenti, rinviamo al nostro articolo che, in pochi giorni, ha fatto il giro del web: “Dirigenti falsi all’Agenzia Entrate: cartelle Equitalia e avvisi di accertamento nulli!”).

Oggi vi forniremo l’eccezione da inserire nell’eventuale ricorso da presentare alla Commissione Tributaria. L’eccezione può essere utilizzata alternativamente:
-  nel ricorso contro l’avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- nel ricorso contro la successiva cartella esattoriale, ove la stessa si fondi su un atto “presupposto” (l’avviso di accertamento) sottoscritto dal “direttore” senza titoli dell’Agenzia delle Entrate .

Sono però necessarie alcune preliminari e fondamentali precisazioni:

1) Chi eccepisce questo vizio deve essere consapevole che la questione non è ancora stata completamente definita. Infatti, come avevamo spiegato in precedenza, il Consiglio di Stato ha attualmente rinviato la decisione (sulla legittimità delle nomine dei “falsi dirigenti”) alla Corte Costituzionale.

Se quindi, da un lato, è vero che la partita non è ancora finita ed è “sub iudice”, dall’altro è anche vero che chi sta per intraprendere la strada del ricorso contro un atto di Equitalia, ha solo questo momento per eccepire il vizio di nullità in commento. Diversamente, poi, potrebbe essere troppo tardi: egli non potrà, infatti, più sollevare ulteriori eccezioni che non siano state già inserite nel ricorso.
In verità, si potrebbe far leva sul fatto che l’atto è inesistente e che, quindi, la questione è sempre rilevabile d’ufficio. Allo stesso modo, chi non ha impugnato la cartella esattoriale nei termini, potrebbe ugualmente far rilevare la nullità in qualsiasi momento, trattandosi di un vizio che rende la cartella del tutto inesistente e che, pertanto, non è soggetto ad alcun termine di impugnazione.

2) Ecco perché, in via prudenziale, sarà bene sollevare il vizio di nullità immediatamente al primo atto ricevuto, chiedendo, eventualmente, alla Commissione Tributaria, di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

3) Prima di presentare il ricorso sarà opportuno fare istanza di accesso agli atti amministrativi, chiedendo all’Agenzia delle entrate competente per territorio di poter conoscere se chi ha firmato l’atto “incriminato” o ha delegato alla firma è un Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha vinto un pubblico concorso come dirigente e non un semplice “funzionario” con incarichi dirigenziali.

La formula di tale istanza di accesso agli atti la trovate in questa pagina curata dalla nostra redazione: “Come sapere se il direttore dell’Agenzia Entrate è dirigente o funzionario, tale da rendere invalido l’accertamento

Chi vorrà valersi dell’eccezione di nullità di cui stiamo parlando, potrà dunque inserire nel proprio atto un testo come quello che suggeriamo qui sotto.




CONTESTAZIONE SUL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO

 Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.

Il soggetto che ha sottoscritto o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento (aggiungere eventualmente da cui deriva la presente cartella di pagamento), indicato nell’avviso di accertamento nella persona del Direttore __________________________ non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di accertamento poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta a seguito di istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (All. __). Se l’incarico di funzioni dirigenziali a un funzionario può avere, a tutto voler concedere, una validità interna per l’organizzazione degli Uffici amministrativi (anche ai fini del calcolo della retribuzione), ciò non potrebbe valere con riferimento agli atti esterni dell’Agenzia delle Entrate (vedi la sottoscrizione di un avviso di accertamento) per i quali è necessaria almeno la firma di un dirigente a ciò abilitato secondo un regolare concorso pubblico. Si tratta, infatti, di atti che coinvolgono i diritti soggettivi del contribuente e che, pertanto, richiedono le massime garanzie previste dalla legge, anche alla luce dell’art. 97 Cost.

Da ciò deriverebbe l’illegittimità degli atti sottoscritti (tra cui la delega e/o l’eventuale sottoscrizione dell’avviso di accertamento) poiché l’articolo 42, comma 1, del DPR 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal “capo dell’ufficio”; ritenendo tale quel soggetto così individuato secondo le norme in materia di Pubblica Amministrazione.

Questo nuovo orientamento discende da una recente sentenza del Tar Lazio (sent. n. 07636/2011) a cui ha cercato di sopperire il legislatore con la legge 44/2012, di conversione del D.L. 16/2012, art. 8, comma 24, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 5451/2013 del 18.11.2013 ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale.

La sentenza del TAR Lazio aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti, come sembrerebbe essere il direttore dell’Agenzia delle Entrate di _____. Da ciò deriverebbe che se il dirigente è privo dei titoli per poter svolgere quell’incarico, ne consegue che l’atto da questi firmato è nullo.

Qualora l’Ill.ma Commissione ritenga fondata la presente eccezione, per come deve essere, sarà quindi necessario che la stessa sospenda il presente giudizio in attesa che, sul punto, si pronunci la Corte Costituzionale.
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