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venerdì 17 ottobre 2014

EQUITALIA : La notifica delle cartelle effettuate con raccomandata A.R

Commissione Provinciale di Vicenza 13/04/2012


La notifica delle cartelle effettuate con raccomandata A.R. così come è solito fare l'ente di riscossione è contraria alla legge le norme ( art.26 del dpr n. 602/1973 testo attualmente in vigore) stabiliscono infatti che l anotifica degli atti di riscossione può avvenire soltanto a cura degli ufficiali della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. Pertanto le notifiche effettuate a mezzo di comuni raccomandate devono considerarsi mai avvenute ( si parla a riguardo di vizio di inesistenza, sanzione ancora più grave rispetto allo stesso vizio di nullità ).
4) La relata di notifica deve fornire indicazioni riguardo la persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualità, la data e il luogo di consegna (cassazione sentenza n. 398/2012).
Se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica tant'è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione.

- Cassazione sentenza del 19 gennaio 2007, n.1210
- Commissione tributaria regionale di Milano, sentenza del 28/05/2010 n.61:

La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dell'attività dell'ufficio postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere stata sanata dal tempestivo ricorso del contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell'art. 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto.

- Commissione tributaria provinciale di Parma, sentenza del 3/11/2009 n.103 la notifica della cartella di pagamento priva della relata stampogliata sul frontespizio viola il disposto dell'art. 148 cpc e tale vizio di legittimità inficia, per nullità derivata la cartella stessa.


Validità della notifica della Cartella a mezzo di Posta


L'art. 26, primo periodo, del dpr n. 602/73 prevede che: la cartella è notificata dagli uffici della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti dell apolizia municipale.

Il secondo periodo nello stesso articolo 26 aggiunge che: la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla base di questo secondo periodo, l'agente della riscossione rietiene di poter effettuare durettamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.

D'altra parte, invece di ritiene che il secondo sopra citato, seppure rende leggittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.

Il primo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: 1) gli ufficiali della riscossione; 2) i messi comunali; 3) gli agenti della polizia municipale; 4) altri soggetti espressamente autorizzati dal concessionario. Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del concessionario ma mai quest' ultimo "direttamente".
Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.

- Commissione tributaria dell'Abruzzo, sentenza n.3/10/10 del 9/07/2009 i giudici hanno in questo caso precisatopure che la proposizione del ricorso non sana, ex articolo 156 cpc in vizio di notifica. Ciò in atto amministrativo, di carattere sostanziale,che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola citata;

- Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza n. 80/45/2012; sentenza n. 141/05/09; sentenza n. 61/22/10 del 15/04/2010 ( "la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficio postale").

- Commissione tributaria provinciale di Milano n. 264/09/10
- Commissione tributaria provinciale di Genova, sentenza n. 125 del 12/06/2008
- Commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza n.51/02/2012 del 25/01/2012; sentenza n. 110 del 14/07/2010 ( "è illegittima la cartella di pagamento notificata dall'agente di riscossione a mezzo del servizio postale se la notifica non è eseguita dai soggetti abilitati previsti dal comma 1 dell'art. 26 dpr 602/73. La mancata osservanza delle prescrizioni di legge sui soggetti abilitati alla notificazione della semplice comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito "), sentenza n. 137 del 27/10/2010 ("qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di spiecie").
- Commissione tributaria provinciale di Taranto, sentenza n. 770 del 27/08/2010 ( gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mano o mezzo posta, e non attraverso l'ufficiale giudiziario, in violazione dell'art 26 d.p.r. 602/73, della legge 890del 1982 e dell' art. 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti").
- Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza,n. 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ( l'art.26 citato e l'art.60 DPR n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notificatorio, individuando esattamente soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 14 l. 890/92 e quindi con esclusione degli agenti della riscossione. Pertanto la notifica può avvenire mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamnete inesistente).
- Commissione tributaria provinciale di Parma, sentenza n. 53/07/11
- Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza n. 33/7/2012 e n. 37/07/2010
- Commissione tributaria provinciale di Napoli, sentenza n. 620/2011 e n. 17614/2011
 
 

INTERESSI MORATORI SU CARTELLA: NECESSITA' DI INDICARE IL CRITERIO DI CALCOLO


Secondo una recentissima sentenza della cassazione, gli atti dell'agente della riscossione devono contenere l'indicazione della base di calcolo degli interessi, a pena di nullità ( cassazione, sentenza tributaria, sentenza del 21 marzo 2010 n. 4516).

In particolare devono indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.

La cassazione precisa che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini, anche dovute alla vetustà della questione. Tali indagini non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto alla difesa.
 

CARTELLA ESATTORIALE SENZA DATA DI ESECUTIVITA': ILLEGITTIMA


La cartella esattoriale è illegittima se non indicata la data in cui i ruoli sono stati resi esecutivi.
La corte di cassazione ha ritenuto illegittima l acartella esattoriale che non contenga l'indicazione precisa della data di esecuzione ( cassazione, sentenza del 12 novembre 2010 n.22.997).
La data di esecutività è la data in cui i ruoli vengono firmati dal responsabile e consegnati al concessionario della riscossione.
L'omessa indicazione di tale data impedisce al contribuente di verificare l'esatta quantificazione degli interessi liquidati sull'atto e determina una carenza di motivazione dell acartella notificata.
La data di esecutività del ruolo, infatti è l'unico dato che consente la verifica del calcolo degli interessi, i quali, in base all'art.2 della legge n.29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esecutivo.
La cartella potrà quindi essere impugnata al fine di ottenere l'annullamento dinanzi il giudice competente.
 

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