31 GENNAIO 2014 ULTIMA SCADENZA PER SPESOMETRO E COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI RELATIVI AI DATI 2012 - DA GENNAIO 2014 LE NUOVE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MODELLO POLIVALENTE
Ultimo
appello per gli adempimenti relativi all’anno 2012 - Con un Comunicato stampa del 6 dicembre 2013 l’Agenzia
delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di effettuare la comunicazione
telematica dei dati riferiti al periodo di imposta 2012 con riferimento alla
concessione in godimento di un bene di impresa al socio o al familiare
dell’imprenditore e dell’effettuazione di finanziamenti/capitalizzazioni entro
il più ampio termine del 31 gennaio 2014, rispetto a quello originario del 12
dicembre 2013. Tale scadenza si allinea
a quella prevista per l’adempimento “Spesometro” in relazione ai dati riferiti
al periodo di imposta 2012, qualora gli stessi non siano già stati inviati
entro i precedenti termini del 12 novembre 2013 per i contribuenti con
liquidazione Iva mensile o del 21 novembre 2013 per i contribuenti con
liquidazione Iva trimestrale o annuale.
Si propone di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze.
Comunicazione
dati relativi al 2012
Adempimento
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Soggetto
che comunica
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Scadenza
originaria
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Nuova
scadenza
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Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva
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Contribuente con liquidazione Iva mensile
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12 novembre 2013
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31 gennaio 2014
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Contribuente con liquidazione Iva trimestrale o
annuale
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21 novembre 2013
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31 gennaio 2014
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Comunicazione beni in godimento ai soci o familiari
dell’imprenditore
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Socio o familiare dell’imprenditore ovvero Impresa
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12 dicembre 2013
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31 gennaio 2014
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Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni
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Impresa
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12 dicembre 2013
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31 gennaio 2014
|
1. la comunicazione mensile o trimestrale delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi black List;
2. la comunicazione mensile degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi.
La periodicità di presentazione della comunicazione black List non è cambiata e cioè:
· entro l’ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile;
·
entro l’ultimo
giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con
periodicità di presentazione del modello trimestrale.Con riferimento, infine, agli acquisti effettuati dal
1° gennaio 2014 da operatori stabiliti nel territorio di San Marino, per i
quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile o reverse
charge (quando cioè grava sull’operatore nazionale l’onere di assolvimento
dell’Iva), l’obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui
registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo
modello. La comunicazione va trasmessa
in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San
Marino.
Spesometro 2014 ravvedimento operoso codice tributo F24 e istruzioni
Il
ravvedimento operoso consente di rimediare alla mancata presentazione
ritardo spesometro 2014 pagando sanzione ridotta codice tributo f24
Agenzia Entrate
Per i contribuenti obbligati all'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA che non presentano lo Spesometro 2014 entro
la scadenza del 10 e 22 aprile 2014 o lo presentano in ritardo oltre il
suddetto termine, c'è la possibilità di rimediare l'omessa o la tardiva
comunicazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso spesometro 2014 codice tributo F24, previsti dall'Agenzia delle Entrate.
Lo spesometro infatti deve essere inviato per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 10 aprile 2014 per i contribuenti che dichiarano l'IVA mensile e il 22 aprile per tutti gli altri.
Nel caso in cui, l'elenco completo di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle operazioni intrattenute con i paesi appartenenti all'elenco aggiornato paesi black list e degli acquisti con San Marino, sia inviato in ritardo o non presentato, il contribuente rischia in fase di accertamento fiscale, a pesanti sanzioni per la violazione commessa.
Pertanto, prima che vengano effettuati i controlli formali da parte dell'Anagrafe Tributaria, il contribuente può regolarizzare lo Spesometro non presentato o presentato in ritardo, con il ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione ridotta calcolata in base ai giorni di ritardo, interessi di mora sul tasso legale e presentando la comunicazione spesometro omessa con l'invio del modello polivalente.
Si ricorda che sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della Legge 388/2000).
Lo spesometro 2014 ravvedimento operoso codice tributo F24 è la modalità attraverso la quale i contribuenti che sebbene obbligati alla comunicazione, non hanno provveduto a presentare il modello polivalente entro i termini della scadenza del 10 o 22 aprile 2014.
Per utilizzare il ravvedimento operoso, i contribuenti devono pagare la sanzione ridotta mediante l'f24 Agenzia delle Entrate indicando il relativo codice tributo 8911 e l'anno di riferimento 2014.
La ricevuta di pagamento del modello f24, deve essere conservata e presentata in caso di eventuali contestazione dell'Agenzia Finanziaria in quanto la causale del codice tributo ha un'indicazione di una sanzione per le "generiche violazioni tributarie". Modello f24 ravvedimento operoso Spesometro 2014.
Tali disposizioni, fanno riferimento all’omissione in generale delle comunicazioni obbligatorie da effettuare all’Amministrazione Finanziaria, prevedendo che la trasmissione delle suddette con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ricorrendo pertanto all’istituto del ravvedimento operoso che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.
È consentito inviare anche inviare una dichiarazione integrativa a fini di rettifica ed a integrazione della comunicazione originariamente trasmessa (sostitutiva), ciò è previsto in base alla circolare n. 24/2011 che a tal proposito specifica che, in caso di rettifica o integrazione della comunicazione Spesometro, il contribuente può inviare i file per sostituire i precedenti inviati, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, per cui non può essere presentata oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la comunicazione tramite il servizio telematico Fisconline e Entratel se effettuata da un intermediario abilitato.
Aggiornato il 23 maggio 2014 09:24
Spesometro 2014 ravvedimento operoso istruzioni:
Il ravvedimento operoso spesometro 2014, è la procedura mediante la quale i contribuenti obbligati alla comunicazione dello Spesometro elenco clienti e fornitori 2014, possono utilizzare per rimediare la violazione commessa di mancata presentazione del modello entro la scadenza.Lo spesometro infatti deve essere inviato per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro la scadenza del 10 aprile 2014 per i contribuenti che dichiarano l'IVA mensile e il 22 aprile per tutti gli altri.
Nel caso in cui, l'elenco completo di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle operazioni intrattenute con i paesi appartenenti all'elenco aggiornato paesi black list e degli acquisti con San Marino, sia inviato in ritardo o non presentato, il contribuente rischia in fase di accertamento fiscale, a pesanti sanzioni per la violazione commessa.
Pertanto, prima che vengano effettuati i controlli formali da parte dell'Anagrafe Tributaria, il contribuente può regolarizzare lo Spesometro non presentato o presentato in ritardo, con il ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione ridotta calcolata in base ai giorni di ritardo, interessi di mora sul tasso legale e presentando la comunicazione spesometro omessa con l'invio del modello polivalente.
Si ricorda che sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della Legge 388/2000).
Chi può utilizzare il ravvedimento operoso Spesometro 2014?
Possono utilizzare il ravvedimento operoso spesometro 2014 coloro che non hanno presentato, omesso, o presentato in ritardo il modello polivalente ai fini di comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA, obbligatorio per i contribuenti:- Società di persone
- Società di fatto che esercitano attività commerciale
- Società di capitali
- Società consortili
- Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali
- Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
- Imprese familiari ed aziende coniugali
- Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.
- Enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
- Società estere rappresentate in Italia
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
- Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
- Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
- Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori.
Spesometro 2014 ravvedimento operoso codice tributo f24
Lo spesometro 2014 ravvedimento operoso codice tributo F24 è la modalità attraverso la quale i contribuenti che sebbene obbligati alla comunicazione, non hanno provveduto a presentare il modello polivalente entro i termini della scadenza del 10 o 22 aprile 2014.
Per utilizzare il ravvedimento operoso, i contribuenti devono pagare la sanzione ridotta mediante l'f24 Agenzia delle Entrate indicando il relativo codice tributo 8911 e l'anno di riferimento 2014.
La ricevuta di pagamento del modello f24, deve essere conservata e presentata in caso di eventuali contestazione dell'Agenzia Finanziaria in quanto la causale del codice tributo ha un'indicazione di una sanzione per le "generiche violazioni tributarie". Modello f24 ravvedimento operoso Spesometro 2014.
Sanzioni Spesometro 2014 non presentato, omesso o in ritardo:
Sanzioni spesometro 2014 non presentato, omesso o in ritardo per i soggetti che non provvedono ad inviare l'elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA entro le scadenze fissate dall'Agenzia delle Entrate, tali sanzioni sono applicate ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010.Tali disposizioni, fanno riferimento all’omissione in generale delle comunicazioni obbligatorie da effettuare all’Amministrazione Finanziaria, prevedendo che la trasmissione delle suddette con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ricorrendo pertanto all’istituto del ravvedimento operoso che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata pari ad un minimo di Euro 86.
È consentito inviare anche inviare una dichiarazione integrativa a fini di rettifica ed a integrazione della comunicazione originariamente trasmessa (sostitutiva), ciò è previsto in base alla circolare n. 24/2011 che a tal proposito specifica che, in caso di rettifica o integrazione della comunicazione Spesometro, il contribuente può inviare i file per sostituire i precedenti inviati, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, per cui non può essere presentata oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la comunicazione tramite il servizio telematico Fisconline e Entratel se effettuata da un intermediario abilitato.
Aggiornato il 23 maggio 2014 09:24
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