Le opposizioni contro gli atti dell'Agente per la riscossione
Contro tutti gli atti dell'Agente per la riscossione (cartelle di
pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, intimazioni di pagamento,
iscrizioni di ipoteca ecc.) si può agire presso l'autorità giudiziaria,
al fine di ottenerne l'annullamento.
Le modalità di tale azione dipendono dalla natura del credito. Ed infatti, come spiegato qui,
il sistema della riscossione mediante ruolo è utilizzato per il
recupero di somme di natura tanto tributaria (es. irpef, iva) quanto non
tributaria (es. multe, contributi inps).
Nel caso in cui l'atto dell'agente sia finalizzato al recupero di crediti di natura non tributaria (multa, contributi inps), allora ci si dovrà rivolgere al giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) e le azioni teoricamente proponibili sono di 2 tipi.
Vi è un'azione sempre esperibile in linea generale per tutti i debiti di natura non tributaria. Si tratta dell'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile. Tale azione, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione può essere proposta senza limiti di tempo e prende il nome di opposizione all'esecuzione. Un tipico esempio è quello della intervenuta prescrizione. Quando invece si contesta la legittimità o comunque la correttezza formale di un singolo atto, allora l'azione prende il nome di opposizione agli atti esecutivi e va esperita entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Per alcuni specifici crediti, poi, esistono delle azioni speciali che si affiancano alle opposizioni appena descritte.
Specificatamente, nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di un credito nascente da violazione del codice della strada, in aggiunta all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, si può esperire un'azione speciale, attraverso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, presso il Giudice di Pace competente per territorio. Con questa azione si possono far valere tutti i tipi di vizi e nullità che potrebbero colpire l'atto impugnato. Pertanto, per esempio, la prescrizione può essere fatta valere tanto attraverso questa azione, quanto attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione.
E' prevista una particolare azione anche per i crediti relativi ai rapporti con INPS.
Si tratta anche in questo caso di un ricorso, da presentarsi presso il Tribunale competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, entro il termine di 40 giorni. Questo tipo di opposizione, tuttavia, a differenza di quella relativa alle multe, è limitata alle sole questioni inerenti l'iscrizione a ruolo, cioè inerenti il merito della posizione, con esclusione delle questioni relative alla regolarità e legittimità degli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Per tali questioni, quindi, rimane la sola azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Così, per esempio, si può proporre ricorso al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 giorni, avverso un atto dell'Agente, basato su mancato pagamento di somme di pertinenza INPS quando si contesta nel merito la pretesa, ma se si contesta la sola regolarità di tale atto, come avverrebbe per esempio nel caso si contestasse la mancata notifica di una cartella di pagamento, allora si dovrà utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. (Cass. 11 maggio 2010 n. 11338).
Nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di crediti di natura tributaria (es. iva, irpef, tarsu, bollo auto), il mezzo per contestare lo stesso è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni.
In particolare, l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:
"Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo"
Quindi, per esempio, non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni.
Continuando con gli esempi, non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
La ratio di tali limitazioni, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria.
Tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato dpr, in base al quale "1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.".
Pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.
FONTE: A cura dell'Avv. Danilo Mongiovì
Nel caso in cui l'atto dell'agente sia finalizzato al recupero di crediti di natura non tributaria (multa, contributi inps), allora ci si dovrà rivolgere al giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) e le azioni teoricamente proponibili sono di 2 tipi.
Vi è un'azione sempre esperibile in linea generale per tutti i debiti di natura non tributaria. Si tratta dell'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile. Tale azione, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione può essere proposta senza limiti di tempo e prende il nome di opposizione all'esecuzione. Un tipico esempio è quello della intervenuta prescrizione. Quando invece si contesta la legittimità o comunque la correttezza formale di un singolo atto, allora l'azione prende il nome di opposizione agli atti esecutivi e va esperita entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Per alcuni specifici crediti, poi, esistono delle azioni speciali che si affiancano alle opposizioni appena descritte.
Specificatamente, nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di un credito nascente da violazione del codice della strada, in aggiunta all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, si può esperire un'azione speciale, attraverso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, presso il Giudice di Pace competente per territorio. Con questa azione si possono far valere tutti i tipi di vizi e nullità che potrebbero colpire l'atto impugnato. Pertanto, per esempio, la prescrizione può essere fatta valere tanto attraverso questa azione, quanto attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione.
E' prevista una particolare azione anche per i crediti relativi ai rapporti con INPS.
Si tratta anche in questo caso di un ricorso, da presentarsi presso il Tribunale competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, entro il termine di 40 giorni. Questo tipo di opposizione, tuttavia, a differenza di quella relativa alle multe, è limitata alle sole questioni inerenti l'iscrizione a ruolo, cioè inerenti il merito della posizione, con esclusione delle questioni relative alla regolarità e legittimità degli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Per tali questioni, quindi, rimane la sola azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Così, per esempio, si può proporre ricorso al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 giorni, avverso un atto dell'Agente, basato su mancato pagamento di somme di pertinenza INPS quando si contesta nel merito la pretesa, ma se si contesta la sola regolarità di tale atto, come avverrebbe per esempio nel caso si contestasse la mancata notifica di una cartella di pagamento, allora si dovrà utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. (Cass. 11 maggio 2010 n. 11338).
Nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di crediti di natura tributaria (es. iva, irpef, tarsu, bollo auto), il mezzo per contestare lo stesso è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni.
In particolare, l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:
"Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo"
Quindi, per esempio, non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni.
Continuando con gli esempi, non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
La ratio di tali limitazioni, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria.
Tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato dpr, in base al quale "1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.".
Pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.
FONTE: A cura dell'Avv. Danilo Mongiovì
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