Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

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venerdì 17 ottobre 2014

MEDIAZIONE E EQUITALIA


La questione
La precisazione ribadisce, in verità, quanto già affermato dalla circolare 9/E/2012. In questo modo, si tenta di risolvere un aspetto problematico per chi ha impugnato cartelle di pagamento per importi fino a 20mila euro, a seguito, ad esempio di avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica o dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, non solo per vizi di merito (con chiamata in causa delle Entrate), ma anche per vizi propri dell'atto (con chiamata in causa di Equitalia).
La norma sul reclamo prevede la sospensione di 90 giorni per la costituzione in giudizio solo per gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate, come per gli avvisi di accertamento o gli atti di irrogazione sanzioni o iscrizioni a ruolo. Tuttavia, se il contribuente volesse impugnare la cartella di pagamento di valore fino a 20mila euro sia per vizi propri (quindi contro l'agente della riscossione) che di merito (quindi contro le Entrate) il ricorso deve essere notificato a entrambi gli uffici. Normalmente, il deposito in Ctp deve avvenire – a pena di inammissibilità – entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla parte. Ma la norma sul reclamo contro l'Agenzia sospende tale termine per 90 giorni dalla notifica (per gli atti "consegnati" prima del 3 marzo fino all'esito della mediazione), mentre per l'agente della riscossione non è previsto nulla di simile. Il deposito del ricorso oltre i 30 giorni dalla notifica a Equitalia, dunque, risulterebbe tardivo.
La soluzione
Già la circolare 9/E/2012 – nel cui solco si pongono la precisazione a Telefisco e quella nella circolare 1/E/2014 – aveva precisato che la presentazione del reclamo all'ufficio consente al contribuente di costituirsi in giudizio «in ritardo» anche nei confronti dell'agente della riscossione. Nonostante ciò, qualche difensore (privato) di Equitalia (ma non in tutte le province) ne hanno rilevato comunque l'inammissibilità. Così, per evitare una simile eccezione, alcuni contribuenti hanno effettuato il deposito del ricorso nei termini ordinari (in sostanza, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del reclamo), senza dunque attendere il decorrere dei 90 giorni. In un caso simile, la sentenza 125/03/13 della Ctp Reggio Emilia aveva affermato che l'inammissibilità operava solo limitatamente alla mancata presentazione dell'istanza di reclamo e non anche al decorrere dei 90 giorni






Le modifiche In realtà, la previsione (contenuta nella legge di stabilità) di improcedibilità e non più di inammissibilità del reclamo in caso di costituzione in giudizio anticipata per gli atti notificati dal prossimo 3 marzo potrebbe risolvere indirettamente la questione: il rinvio dell'udienza disposto dal giudice riguarderebbe, infatti, anche l'impugnazione contro Equitalia. È singolare, però, che per evitare problemi con l'agente della riscossione, il contribuente debba farsi rilevare l'improcedibilità del ricorso, sostenendo spese di giudizio non recuperabili per l'assenza di un organo superiore che possa stabilire il ristoro di tali oneri.
Per questo sarebbe stato opportuno stabilire espressamente che i termini di costituzione valgono anche nei confronti di terzi chiamati in causa (nello specifico Equitalia).

I casi pratici
Un contribuente riceve il 10 marzo un accertamento esecutivo Irpef per 8mila euro. L'atto riporta l'intimazione ad adempiere – entro il termine di 60 giorni dalla notifica – all'obbligo di pagamento a titolo provvisorio di 1/3 delle maggiori imposte contestate in caso di tempestiva proposizione del reclamo. Qualora non pagasse, il contribuente dovrà presentare un'istanza di sospensiva amministrativa per bloccare un eventuale fermo?
Durante la fase di reclamo/mediazione, la riscossione delle somme sarà automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio ossia fino allo spirare dei 90 giorni dalla notifica dell'atto di reclamo. Di conseguenza, il contribuente non dovrà presentare alcuna istanza di sospensiva, neanche in via amministrativa per bloccare le eventuali azioni cautelari di Equitalia, come il fermo amministrativo
Dopo un controllo formale della dichiarazione dei redditi e un avviso bonario, un contribuente riceve il 17 marzo una cartella di pagamento con cui è stata contestata maggiore Irpef e addizionali regionali e comunali, oltre a maggiori contributi previdenziali e assistenziali Inps. Il valore delle maggiori imposte, al netto dei contributi previdenziali, non è superiore a 20mila euro. Il contribuente presenta all'ufficio istanza di reclamo con proposta di mediazione
L'esito favorevole del reclamo o l'eventuale mediazione raggiunta avrà effetto anche sui contributi previdenziali contestati nell'atto reclamato, senza applicazioni di interessi e sanzioni. In presenza di un accordo con l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, il pagamento dei contributi rideterminati andrà effettuato con il modello F24, con la causale contributo da inserire nella sezione Inps a seconda della posizione del contribuente
Un contribuente vuole impugnare una cartella di pagamento, in quanto si è accorto di alcune irregolarità commesse da Equitalia in merito alla notifica dell'atto. Allo stesso tempo, intende far valere le proprie ragioni nei confronti dell'ufficio delle Entrate in relazione alla contestazione di alcune spese mediche non riconosciute in detrazione. Il valore della controversia non supera i 20mila euro e quindi il contribuente deve presentare il reclamo
Con l'impugnazione della cartella di pagamento sia per vizi propri che per vizi di merito per un valore della controversia non superiore a 20mila euro, il contribuente è tenuto comunque a presentare l'istanza di reclamo e ad aspettare il decorso del termine di 90 giorni. Secondo le Entrate, la presentazione del reclamo consente di costituirsi in giudizio «dopo il termine di 90 giorni» anche nei confronti dell'agente della riscossione.

fonte:sole24ore

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