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giovedì 23 ottobre 2014

ADEMPIMENTI e SANZIONI Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Adempimenti e sanzioni, Black List (Circ. 28/E)
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Martedì 21 Giugno 2011
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Adempimenti e sanzioni, obbligo di comunicazione, rapporti con i paesi black list.


2. ADEMPIMENTI e SANZIONI
2.1 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di
importo non inferiore a tremila euro. Data dell’operazione.
Domanda
Il punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 184182 del
22 dicembre 2010 non prevede, tra gli elementi da indicare nella comunicazione, la
data dell’operazione; questa figura però nelle specifiche tecniche allegate al
provvedimento, ove è precisato che si tratta della “data di registrazione ovvero data
di cui all’art. del D.P.R. n. 633 del 1972”. Al riguardo, si chiede se occorra indicare
la data dell’operazione oppure quella di registrazione, in relazione a quanto disposto
dal punto 4.2 del provvedimento stesso. Inoltre, posto che, in caso di emissione di
fattura, potrebbe risultare difficoltoso risalire all’una o all’altra data, non ricavabili
dai registri, si chiede se sia possibile indicare la data della fattura.
Risposta
Poiché l’allegato tecnico al provvedimento del 22 dicembre 2010 costituisce parte
integrante del provvedimento stesso, anche l’indicazione della data dell’operazione
costituisce un elemento necessario ai fini della comunicazione in parola. Ciò posto,
si ritiene che nel campo “data dell’operazione” del tracciato record vada indicata la
data di registrazione dell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione,
la data di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972

2.2 Verifica della soglia ai fini dell’obbligo di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a
tremila euro
Domanda
In presenza di più forniture effettuate nell’anno dal medesimo fornitore o al
medesimo cliente, ma in assenza di un contratto, la soglia di 3.000 euro deve essere
verificata per ogni singola operazione o complessivamente?
Risposta
Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura,
somministrazione, noleggio, locazione, ecc,), anche se conclusi verbalmente, la
soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità
delle forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al
medesimo cliente. Per le altre tipologie di contratto (compravendita, ecc), il
superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola
operazione.

2.3 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative a
cessioni di immobili e di autoveicoli
Domanda
Le cessioni di immobili e di autoveicoli le quali in relazione agli obblighi
pubblicistici sono già monitorate dalla anagrafe tributaria, devono essere
comunicate?
Risposta
Al fine di limitare gli adempimenti ad una ristretta platea di titolari di partita IVA, il
punto 2.4 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre
2010 annovera, tra le esclusioni dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che
hanno costituito autonomo oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Pertanto, si ritiene che sono esenti da detto obbligo comunicativo le operazioni
riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di
autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i
predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di
monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n.
605 del 1973.

2.4 Obbligo di comunicazione nel caso di operazioni effettuate nei
confronti di privati
Domanda
Per operazioni soggette all’obbligo della fatturazione oggetto di comunicazione
dall’anno 2010 si intendono anche quelle effettuate nei confronti di privati se poste
in essere da soggetti diversi da commercianti al minuto?
Risposta
Il punto 2.1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22
dicembre 2010 prevede, ai fini della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 31
maggio 2010 n. 78, il superamento di due differenti soglie, rispettivamente di 3.000
euro e di 3.600 euro, a seconda che l’operazione rilevante IVA sia o meno soggetta
all’obbligo di emissione della fattura.
Il successivo 2.3, per il periodo d’imposta 2010, prevede una deroga espressa
rispetto a quanto disposto dai precedenti punti 2.1 e 2.2, elevando l’importo previsto
a venticinquemila euro e limitando la comunicazione alle sole operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione.
Il suddetto 2.3, inoltre, a differenza del precedente 2.1 non stabilisce ulteriori soglie
per i soggetti privati.
Ciò posto, si ritiene, che la comunicazione deve essere sempre effettuata nelle
ipotesi in cui si verifica l’obbligo di emissione della fattura.

2.5 Autorizzazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie
Domanda
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 188376 e n. 188381 del
29 dicembre 2010, in conformità all’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010, prevedono il
regime autorizzatorio per le operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. n. 331 del
1993 e l’inclusione in banca dati Vies delle partite Iva dei soggetti autorizzati. Ciò
premesso, posto che la presenza della partita Iva in banca dati è necessaria anche per
l’effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad Iva nel paese
di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, come si evince
anche dall’art. 214 della direttiva Iva e dal regolamento Ue n. 904/2010, si chiede di
sapere se gli operatori che effettuano (o intendono effettuare) solo prestazioni di
servizi intracomunitari debbano richiedere l’autorizzazione di cui sopra, oppure le
eventuali diverse modalità con le quali vengono inseriti nella banca dati Vies.
Risposta
Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di
servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare
espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie di cui
all’art. 27 del D.L. 78 del 2010 infatti tenta di stabilire un equilibrio fra le esigenze
di speditezza delle procedure amministrative di rilascio della Partita IVA vigenti
(Com Unica e Fisco telematico) con la necessità di aderire alle sollecitazioni da
parte della Commissione europea (Comunicazione COM (2006) 254 del 31/5/2006,
che avvia un dibattito pubblico sulle strategie per combattere le frodi IVA e la
Comunicazione della Commissione COM (2008) 807 dell’1/12/2008, su una
“Strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA
nell'Unione europea”), da ultimo integrate dal regolamento Ue 904/2010.
La disposizione comunitaria citata, infatti, non distingue tra soggetti che effettuano
forniture intracomunitaria di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi, prevede
che “…gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti
da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’art. 214
della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi ed esatti”.

2.6 Fatturazione spese di deposito addebitate a soggetto stabilito
in altro Stato membro
Domanda
Il gestore di un deposito IVA addebita le spese di deposito ad un soggetto passivo
stabilito in un altro Paese membro dell’Unione europea. Nella fattura, emessa senza
addebito di IVA, deve essere richiamato l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972
oppure l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993?
Il predetto soggetto che, tramite il proprio rappresentante fiscale, estrae i beni dal
deposito ed assolve l’IVA ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, deve
comprendere nella base imponibile l’importo delle spese a lui addebitate dal
depositario?
Risposta
Nel caso in esame il gestore del deposito dovrà richiamare nella fattura l’art. 7-ter
del D.P.R. n. 633 del 1972.
E’ opportuno ricordare, infatti, che l’individuazione della territorialità è
pregiudiziale rispetto alla disciplina fiscale da applicare alla singola operazione.
L’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplina i casi nei quali le prestazioni di
servizi si intendono effettuate nel territorio dello Stato. In particolare, la norma
richiamata prevede che sono territorialmente rilevanti le prestazioni rese a soggetti
passivi stabiliti nello Stato (art. 7-ter, comma 1, lett. a) citato).
Tenuto conto che il committente è soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro
Paese membro, il servizio di deposito dovrà essere considerato fuori campo di
applicazione dell’IVA.
Il gestore del deposito, quindi, dovrà emettere una fattura con l’indicazione che si
tratta di un’ “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R.
n. 633 del 1972”, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 6.
Infine, l’importo della predetta prestazione di servizio non dovrà essere incluso nella
base imponibile su cui applicare l’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal
deposito (cfr. art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993). Tale conclusione è la
logica conseguenza delle nuove norme in materia di territorialità dei servizi per
effetto delle quali, come già evidenziato, la prestazione in esame è fuori campo di
applicazione in Italia e territorialmente rilevante nello Stato membro di stabilimento
del committente.

2.7 Contribuenti minimi ed obblighi dichiarativi: esonero
Domanda
Si chiede conferma che i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva anche quando
effettuano acquisti di beni e servizi per i quali sono debitori dell’imposta (es.
acquisti intracomunitari, acquisti di servizi da fornitori esteri, ecc.).
Risposta
L’effettuazione di acquisti intracomunitari e di altre operazioni di cui risultano
debitori di imposta non comporta, per i contribuenti che applicano il regime dei
minimi, obblighi dichiarativi, ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Come già chiarito con circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, i contribuenti minimi
hanno, in tale evenienza, esclusivamente l’obbligo di integrare la fattura con
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare l’imposta entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

2.8 Compilazione della comunicazione “black list”
Domanda
Ai fini della comunicazione prevista dall’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010, si chiede di
sapere se, in caso di importazione di beni da un paese black list, nel modello si
debbano indicare i dati contabili della fattura del fornitore estero oppure quelli della
bolletta doganale di importazione (tenuto conto che, per vari motivi, i dati
potrebbero non coincidere).
Si chiede inoltre se sussista l’obbligo di comunicazione anche nell’ipotesi di
reimportazione, a seguito di reso, di beni in precedenza ceduti ad un operatore
“black list”. Si chiede di confermare che, in tale caso, non vi è obbligo di
comunicazione autonoma ma solamente l’obbligo di rettificare la comunicazione
precedentemente inviata.
Risposta
Si è dell’avviso che nel caso di importazione occorre indicare, nel modello di
comunicazione, i dati ricavabili dalla bolletta doganale.
Con riferimento al secondo quesito, la reintroduzione di beni nello stato originario,
da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, costituisce un’ operazione
autonoma rispetto all’originaria cessione all’esportazione e, in particolare,
costituisce un’ipotesi di importazione non imponibile ai sensi dell’art. 68 del D.P.R.
n. 633 del 1972. Pertanto, tali operazioni, seppure collegate a cessioni
all’esportazione precedentemente effettuate, costituiscono oggetto di autonoma
comunicazione quando effettuate con un operatore c.d. black list.

2.9 Errata indicazione di termini nelle istruzioni al modello di
comunicazione black list
Domanda
Nelle istruzioni di compilazione della comunicazione “black list” di cui
all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010 si legge che l’importo delle operazioni attive va
indicato “al netto delle note di variazione ricevute nel periodo”, mentre quello delle
operazioni passive va indicato “al netto delle note di variazione emesse nel
periodo”. Si chiede di chiarire se, come sembra, i verbi “ricevute” ed “emesse”
siano stati erroneamente invertiti nelle due situazioni.
Risposta
Poiché, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’effettuazione delle
note di variazione dell'imponibile o dell'imposta competono al cedente del bene o al
prestatore del servizio, per le operazioni attive, in caso di variazione dell’imponibile
o dell’imposta, la nota di variazione sarà emessa dal soggetto tenuto all’obbligo di
comunicazione, mentre per le operazioni passive, sarà dallo stesso ricevuta. Le
parole “ricevute” ed “emesse” sono state erroneamente invertite nelle istruzioni
allegate al modello di comunicazione.

2.10 Codici fiscali o dati equipollenti dei soggetti black list
Domanda
Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti di tutti i
soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata e gli indirizzi delle aziende estere,
il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo 31 gennaio le
liste, sarà soggetto a sanzioni?
Risposta
Con circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, è stata riconosciuta, in via generale,
l’esistenza di “obiettive condizioni di incertezza” in relazione alle violazioni
commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 1 del
D.L. n. 40 del 2010. In particolare, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata prevista la
disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali violazioni rilevate in sede di
controllo concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:
- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con
periodicità trimestrale;
- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con
periodicità mensile.
In entrambi i casi l’esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a
sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di
comunicazione integrativa.
Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni
commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell’errore
scusabile - consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere
i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha
intrattenuto rapporti commerciali - rimane di competenza degli organi accertatori,
tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per l’applicazione
dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni di
cui al D.Lgs. n. 472 del 1997.

2.11 Schede carburanti
Domanda
Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal
contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in Svizzera)?
Risposta
La disciplina della c.d. scheda carburante, contenuta nel D.P.R. n. 444 del 1997, si
applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli
acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale.
In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione
effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto
operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette
all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in
esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non
soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi
territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 5 agosto
2010.

2.12 Nuova misura delle sanzioni in caso di accertamento con adesione
Domanda
Le disposizioni contenute nella recente legge di stabilità (art.1, comma 18) che
modificano la misura delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 218 del 1997 da un quarto
ad un terzo, in base alle previsioni di cui al comma 20 del medesimo art. 1 della
legge, trovano applicazione “agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle
Entrate a decorrere dal 1° febbraio”. Si chiede se in tale locuzione vi rientrino
anche i Processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ovvero, in
caso di esclusione dei citati atti, quando per questi entri in vigore la modifica delle
sanzioni.
Risposta
Viene chiesto di sapere quale sia la decorrenza delle disposizioni contenute nell’art.
1, comma 18, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in
particolare laddove, viste le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n.
218 del 1997 ed il rinvio allo stesso, contenuto nell’art. 5-bis del medesimo decreto,
è previsto l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni applicabili alle
violazioni concernenti i tributi assoggettati ad accertamento con adesione, nel caso
in cui tale procedimento sia innescato da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2011, infatti, a decorrere
dal 1º febbraio 2011, in caso di adesione all’accertamento o di rinuncia
all’impugnazione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto
dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti
il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicheranno nella
misura di un terzo, ricorrendone i presupposti, del minimo previsto dalla legge.
Per l’esplicito rinvio contenuto sia nell’art. 5, comma 1-bis che nell’art. 5-bis, del
D.Lgs. n. 218 del 1997, in base ai quali in caso di adesione ai contenuti dell’invito a
comparire o nel caso di processo verbale di constatazione, le sanzioni di cui al
quinto comma dell’art. 2 sono ridotte alla metà, a decorrere dall’ 1 febbraio 2011
risulterà modificata la misura delle sanzioni anche per tali adesioni.
Il comma 21 dell’ art. 1 della legge di stabilità 2011 contiene una disposizione volta
a disciplinare la fase transitoria di passaggio all’attuale regime introdotto dal comma
18 dello stesso art. 1, che ne prevede l’applicazione a decorrere dal 1º febbraio 2011,
con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Le previsioni dell’art. 1, comma 20, delle legge di stabilità non trovano applicazione
relativamente ai processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, così
come in relazione a quelli emessi dall’Agenzia delle entrate. La previsione è, bensì,
applicabile nei casi di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, relativamente
all’atto di definizione dell’accertamento parziale conseguente.

2.13 Regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni
imponibili
Domanda
Qualora l’omessa fatturazione di operazioni imponibili venga regolarizzata
nell’anno successivo, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della
dichiarazione annuale, ai sensi della lett. b) dell’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997,
il relativo importo va incluso nella dichiarazione stessa (e non in quella dell’anno
successivo, nel quale è stata eseguita la regolarizzazione).
Ciò premesso, si chiede di sapere:
se, qualora l’adempimento tardivo sia eseguito, per esempio, nel terzo anno
(fatturazione nel 2014 di un’operazione effettuata nel 2011), fermo restando
l’aspetto sanzionatorio, l’importo dell’operazione debba confluire nella
dichiarazione del periodo corrente (2014), oppure debba comunque imputarsi
all’anno 2011 e occorra, pertanto, ripresentare la dichiarazione relativa a tale anno ai
sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998;
se il criterio (imputazione dell’operazione tardivamente fatturata all’anno di
effettuazione), debba essere seguito a prescindere dalla regolarizzazione o meno
degli aspetti sanzionatori.
Risposta
L’omessa fatturazione realizza l’ipotesi normativa di cui all’art. 6, comma 1, del
D.Lgs. n. 471 del 1997, laddove viene configurata la violazione degli “obblighi
inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili” punita “con
la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento
dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel
corso dell’esercizio”.
Se si vuole correggere tale irregolarità è necessario emettere, ora per allora, le
fatture omesse e presentare la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 8, del D.P.R. n.
322 del 1998, entro i termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 del D.P.R. n.
600 del 1973 (ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione originaria) che riporti, nei quadri VE e VF, anche
gli imponibili e le relative imposte risultanti da tali fatture.
Ovviamente, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa in
aumento è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria (a tal
fine, si precisa che si considerano tali anche quelle presentate entro novanta giorni
dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per la tardiva
presentazione). Le fatture emesse per sanare l’omissione dovranno essere annotate
nei registri IVA dell’anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione, con
l’accorgimento di indicare, sia nelle fatture stesse che nei registri, che le operazioni
si riferiscono ad un diverso anno d’imposta.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui non siano scaduti i termini di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno d’imposta cui si riferisce l’omessa fatturazione,
l’importo delle fatture regolarizzate confluirà nella dichiarazione annuale da
presentare.
Le modalità di regolarizzazione restano valide a prescindere dall’utilizzo
dell’istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, si rammenta che il contribuente
ha la facoltà di definire la sanzione di cui al citato art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471
del 1997, in misura ridotta, qualora ne ricorrano le condizioni, ad un ottavo del
minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (come da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n.
220). Qualora dall’omessa fatturazione scaturisca anche la violazione di omesso o
carente versamento periodico dell’imposta, il contribuente potrà definire la sanzione
amministrativa di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al trenta
per cento di ogni importo non versato.

2.14 Versamento rateizzato del ravvedimento operoso
Domanda
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità alla disciplina del
ravvedimento operoso si chiede di conoscere se sia possibile, come sembrerebbe in
base al dettato letterale della norma, procedere alla effettuazione del ravvedimento
operoso in modo rateizzato, pagando cioè non integralmente quanto dovuto in una
unica soluzione, ma sanando comunque la violazione entro il termine massimo
previsto dalla norma e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione.
Risposta
Con l’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria
2011 o patto di stabilità 2011 – 2013) sono state aggiornate, a far data dal 1°
febbraio 2011, esclusivamente le percentuali di riduzione delle sanzioni in caso di
ravvedimento operoso che, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997,
consente ai contribuenti, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare
spontaneamente le violazioni, gli errori e gli illeciti commessi nell’applicazione
della norme.
Resta quindi preclusa, come già precisato dalla circolare n. 192/E del 23 luglio
1998, la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di
ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta nel quale è stato commessa la violazione.

2.15 Scomputo delle sanzioni versate a titolo di ravvedimento
Domanda
In ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, è deducibile dalla
sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso, con applicazione del cumulo giuridico per
avvenuta continuazione su più annualità (eventualmente da corrispondere in misura
ridotta), quanto pagato, precedentemente alle verifiche, a titolo di ravvedimento per
alcune delle annualità interessate?
Risposta
Il principale effetto dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472
del 1997, consiste nella rimozione spontanea degli effetti provocati dalla violazione
di norme tributarie, nonché nel versamento in misura ridotta delle sanzioni, con le
modalità e nei termini ivi previsti.
Con la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che, nell’ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento relativo
ad una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, fermo restando il potere
degli Uffici finanziari di irrogare le sanzioni previste per le violazioni non oggetto di
regolarizzazione.
Pertanto, nell’ipotesi di violazioni commesse in più periodi di imposta, non è
deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso - con eventuale
applicazione del cumulo giuridico - quanto pagato a titolo di ravvedimento per
sanare alcune violazioni delle annualità interessate, considerato che le medesime
violazioni, se sanate mediante il ravvedimento, non possono essere contestate
dall’Ufficio e conseguentemente non partecipano al calcolo della sanzione unica.
Si ricorda, infine, che con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, è stato altresì
chiarito che ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere
cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla
continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto le disposizioni
contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli enti impositori in sede di
irrogazione delle sanzioni.

2.16 Misura degli interessi nel caso di accertamento con adesione
Domanda
L’art. 6 del decreto 21 maggio 2009 ha disposto che “… A decorrere dal 1 gennaio
2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle
somme dovute a seguito di: … d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;…”.
A questo proposito si chiede:
a) Quale sia la percentuale d’interessi da applicare sulle maggiori imposte dovute in
caso di accertamento con adesione fino al 31 dicembre 2009?
b) La nuova percentuale d’interessi pari al 3,5 % si applica sulle maggiori imposte
dovute oppure sulle rate successive alla prima nel caso in cui il contribuente scelga
di rateare le maggiori somme dovute ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 19
giugno 1997, n. 218 (e quindi nel caso di pagamento rateale la misura del saggio
degli interessi legali sarebbe pari al 3,5 % invece dell'1% fissato per il 2010 e
dell’1,5% per il 2011)?
c) Nel caso in cui la percentuale del 3,5 % si applichi solo sulle somme rateizzate,
qual è la percentuale d’interessi da applicare sulle maggiori imposte dovute a partire
dal 1 gennaio 2010?
d) Le considerazioni di cui ai precedenti punti possono essere fatte valere anche per
l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione?
Risposta
L’art. 6 del decreto 21 maggio 2009, in ossequio all’art. 1, comma 150, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è intervenuto a disciplinare il tasso degli interessi dovuti
per ritardato pagamento, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle
maggiori imposte emergenti dall’accertamento con adesione (di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 218 del 1997), versate nei termini ivi previsti, si applica la nuova
percentuale di interessi pari al 3,5%.
Per ciò che concerne, invece, gli accertamenti con adesione perfezionati fino al 31
dicembre 2009, sulle maggiori imposte dovute si applica il tasso d’interesse di cui
all’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella misura del 2,75% - fino al 30 settembre
2009 – e del 4% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009 (tasso così modificato dall’art. 2
del decreto 21 maggio 2009).
Per quanto riguarda gli interessi connessi al pagamento rateale dell’atto di
definizione, l’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, prevede espressamente che
“Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale,
calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione (…)”.
Al riguardo si ricorda che il citato saggio, già fissato al 3% dal decreto del 12
dicembre 2007 - con decorrenza 1° gennaio 2008 - è stato, poi, ridotto all’1% dal
decreto del 4 dicembre 2009 - con decorrenza 1° gennaio 2010 – e, quindi, fissato
all’1,5% dal decreto del 7 dicembre 2010 - con decorrenza 1° gennaio 2011.
Si precisa, peraltro, che la misura del tasso di interesse legale deve essere
determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di
accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si
protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un
accertamento perfezionato nel 2010 è pari all’1%, anche se le rate saranno
corrisposte negli anni successivi).
Per quanto riguarda, infine, l’istituto dell’adesione ai processi verbali di
constatazione, si richiama quanto disposto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218 del
1997 (introdotto dall’art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), il quale,
al comma 3, prevede che “ (…) le somme dovute risultanti dall’atto di definizione
dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di
cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento
rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di
definizione dell’accertamento parziale”.
Pertanto, anche nel caso del processo verbale di constatazione, l’istituto
dell’adesione segue le regole sopra citate, sia per quanto concerne gli interessi
applicabili alle maggiori imposte dovute, sia per quanto concerne gli interessi dovuti
nel caso di pagamento rateale, fatta eccezione per la data di decorrenza del calcolo
di questi ultimi.

GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT E BLACK LIST




http://www.odcec.torino.it/public/convegni/Garelli%20-%20Black%20list%20e%20Intrastat%20-%20odc.pdf

lunedì 20 ottobre 2014

Associazione in partecipazione

L'associazione in partecipazione è una particolare forma di contratto relativo al mondo dell'impresa con il quale un imprenditore (che viene detto appunto "associante") si accorda con uno o più soggetti (che vengono detti "associati") che svolgono la propria attività lavorativa e vengono ricompensati con una partecipazione agli utili dell'impresa. L'utilizzo di questo tipo di contratto offre dei vantaggi in termini di flessibilità ed è molto redditizio nel momento in cui l'impresa ottiene un utile. Diventa invece problematico nei casi in cui l'attività sia in perdita perché in questo caso il lavoratore associato può essere chiamato a rispondere delle passività.


>Che cos’è
>Rapporti interni tra imprenditore e associati e rapporti verso i fornitori
>Gli utili e le perdite
>L’utilizzo scorretto dell’associazione in partecipazione e le sanzioni
>Partecipazione agli utili dell’associato


Che cos’èTorna su
L’associazione in partecipazione è un contratto che lega un imprenditore (detto “associante”) con uno o più lavoratori (detti “associati”) con il quale questi si impegnano a fornire la loro attività lavorativa all’interno dell’impresa, ricevendo (al posto di uno stipendio, come invece generalmente accade nei rapporti di lavoro) come retribuzione il diritto di ottenere una parte degli utili della ditta. Va detto, per completezza, che il contributo degli associati può anche non consistere in un’attività lavorativa, come ad esempio quando si fornisce della strumentazione o delle somme di denaro a titolo di capitale.
Il lavoratore-associato si assume in questo caso una parte del c.d. rischio di impresa, ovverosia il rischio che l’imprenditore affronta e che consiste nella possibilità che l’attività non produca utili.
Nel caso in cui il contributo dell’associato sia una prestazione di lavoro la legge stabilisce limiti molto precisi. In queste ipotesi, infatti, l’associazione in partecipazione potrebbe essere utilizzata per aggirare le norme che tutelano il lavoro subordinato.
Il codice civile quindi stabilisce in questo caso che il numero degli associati in partecipazione non può essere superiore a tre, anche nell’ipotesi in cui gli imprenditori-associanti siano più di uno.
Questo limite non vale quando i lavoratori sono legati all’associante da un rapporto:

  • coniugale (ovverosia quando sono il marito o la moglie dell’associante)
  • di parentela fino al terzo grado
  • di affinità fino al secondo grado (l’affinità è il rapporto che lega una persona ai parenti della propria moglie o del proprio marito)
     
Se il limite numerico viene violato allora il rapporto con i lavoratori-associati viene considerato a tutti gli effetti come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Rapporti interni tra imprenditore e associati e rapporti verso i fornitoriTorna su
L’impresa che vede la partecipazione dei lavoratori-associati opera sul mercato attraverso l’attività dell’imprenditore-associante che ha il potere di dirigere l’attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall’associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Il contratto di associazione, però, può ampliare i poteri degli associati attribuendo loro anche dei poteri di controllo sull’attività dell’imprenditore.
Inoltre i terzi (fornitori, creditori, collaboratori) assumono obblighi o acquistano diritti soltanto nei confronti dell’imprenditore associante.Ad esempio, si pensi al caso di un fornitore che si accorda per consegnare dei materiali di cancelleria all’impresa a fronte di un compenso. In questa ipotesi soltanto l’imprenditore potrà richiedere la consegna dei materiali al fornitore e quest’ultimo, nel caso in cui non venga pagato, potrà chiedere il pagamento soltanto all’imprenditore e non direttamente agli associati.
Gli utili e le perditeTorna su
Come abbiamo già visto gli associati in partecipazione hanno diritto ad una quota degli utili, se l’azienda è in attivo.
Se invece l’azienda è in passivo devono partecipare alle perdite nella stessa misura in cui godrebbero degli utili. Il tutto nel limite dell’apporto che hanno fornito all’impresa.
Le parti (associato e associante) possono però stabilire nel contratto che l’associato non risponda delle perdite.
L’utilizzo scorretto dell’associazione in partecipazione e le sanzioniTorna su
Vi sono dei casi in cui l’utilizzo del contratto di associazione in partecipazione può mascherare il tentativo di aggirare la disciplina propria del lavoro subordinato.
Per questi motivi, come abbiamo già visto, la legge stabilisce che, quando l’apporto degli associati consiste in un’attività lavorativa, il numero degli associati non può essere superiore a tre, diversamente il rapporto si tramuta in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ma la recente riforma Fornero, attuata con la legge n. 92 del 2012, ha previsto altre ipotesi in cui si presume che il rapporto di partecipazione in associazione sia in realtà un rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta dei casi in cui:
  • in concreto all’esecuzione del rapporto di lavoro non segue un’effettiva partecipazione agli utili (e quindi di fatto il lavoratore riceve una retribuzione del tutto simile allo stipendio di un dipendente)
  • l’attività lavorativa non viene seguita dal rendiconto da parte dell’imprenditore-associante
  • l’attività svolta dall’associato non ha le caratteristiche proprie di un’attività da lavoro autonomo (e quindi presenta i connotati tipici di un rapporto di lavoro subordinato).
     
Ciò significa che in questi casi si presume fino a prova contraria che il rapporto tra associato e associante sia un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti con tutte le conseguenze del caso sia sotto l’aspetto retributivo e contributivo, sia dal punto di vista della disciplina (orario, mansioni, licenziamento ecc.).
Una importante novità è stata introdotta dal cd. decreto lavoro d.l. n. 76/2013: anche le dimissioni dei lavoratori associati sono assoggettate al procedimento di cui alla legge Fornero.
La legge di conversione del D.L. n. 76/2013 (Legge 9 agosto 2013, n. 99) ha previsto degli strumenti per facilitare l’assorbimento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori assunti in precedenza con contratto di associazione in partecipazione e per disincentivare gli abusi collegati all’utilizzo di questa particolare forma contrattuale.
Vi è la possibilità di stipulare degli specifici contratti collettivi che prevedono appunto queste assunzioni entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto.
L’assunzione, in questo caso, può avvenire anche con un contratto di apprendistato.
Si prevede peraltro che nei 6 mesi successivi alle assunzioni il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro a meno che non sussistano una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
All’atto dell’assunzione le parti sottoscrivono un atto di conciliazione sullo schema della conciliazione prevista per il processo del lavoro e tale atto viene depositato, assieme al contratto di lavoro subordinato, nelle competenti sedi INPS.
L’atto di conciliazione, tuttavia, è efficace soltanto se il datore di lavoro versa alla gestione separata una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Partecipazione agli utili dell’associato Torna su
Sulle somme di partecipazione agli utili che l’associato riceve, si applicano  la ritenute fiscali:
  • nel caso in cui l’associato fornisca un contributo in termini di attività lavorativa si applica una ritenuta del 20%
  • nel caso in cui l’associato fornisca un contributo in termini capitale (ad esempio fornisce dei macchinari, delle somme di denaro ecc) si applica una ritenuta del 12,50%. 


Spesometro 2013-2014



Spesometro 2013-2014, tutte le istruzioni dopo la proroga al 31 gennaio

Obblighi, esoneri, operazioni, comunicazione polivalente e F24, ritardi, sanzioni, controlli: tutte le info dell’Agenzia delle Entrate sullo spesometro 2013


SPESOMETRO – LA SCADENZA ULTIMA SI AVVICINA

31 gennaio 2014,
Ultimo termine utile per inviare all’Agenzia delle Entrate i files telematici relativi alle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. spesometro ex art. 31, DL 78/2010).

Ad oggi è il cruccio di noi professionisti o di quelli che vi hanno provveduto entro la scadenza di novembre che si sono visti recapitare il rifiuto dei files e la richiesta di correzione …

Ripercorriamo insieme le tappe e ripassiamo insieme le regole principali di questo adempimento, giusto per fare un ultimo sforzo ed arrivare al 31 gennaio, poi se ne riparla ad … aprile con lo spesometro per il 2013…
Infatti anche la sottoscritta pensando di liberarsi definitivamente per un anno di questa atroce sofferenza, ha realizzato che l’imminente scadenza è relativa all’anno d’imposta 2012; e il 2013 dove lo mettiamo??

Velocemente un po’ di storia…
• Lo spesometro è istituito con DL 78/2010, art. 21 e tralasciamo gli agonizzanti anni d’imposta 2010 e 2011, dove per il primo abbiamo dovuto trasmettere solo le operazioni superiori ad euro 25.000 e successivamente, per il 2011, quelle superiori ad euro 3.600.
• Con comunicati stampa del 2 agosto 2013, sono state fornite le prime istruzioni e modalità di compilazione,
• Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni della Comunicazione Polivalente, la quale comprende Spesometro (appunto), Black list, operazioni con San Marino, operazioni delle agenzie di viaggi.
• Nel mese di novembre 2013 l’ultima comunicazione: proroga al 31 gennaio 2014; una proroga che ha lasciato tutti di stucco ma la cui modalità sta diventando un’abitudine (vedi comunicazione dei beni assegnati ai soci). Nella pratica con i comunicati stampa emanati l’Agenzia “permetteva” l’invio dei file telematici fino al 31 gennaio 2014, rispetto all’originaria scadenza del novembre 2013.
• Dulcis in fundo il Fisco fornisce, a questo link , risposte alle domande ritenute più frequenti.

Premettendo che questo è un articolo riassuntivo degli altri già pubblicati, relativamente allo spesometro e ad oggi ancora validi ai fini della compilazione delle comunicazioni polivalenti, si vuole, con questo pezzo fare un riassunto di quanto si deve sapere sullo spesometro … e mai si è osato chiedere.

IMPORTANTE
lo spesometro è parte della Comunicazione Polivalente, che come abbiamo detto comprende anche:

• COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL’ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)
• COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993
• COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001 – C.D BLACK LIST

In questa sede affrontiamo il solo argomento dello spesometro ex art. 21, DL 78/2010.

ISTRUZIONI PER L’USO

Oggetto contenuto
Operazioni da comunicare
. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo
. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)
. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Operazioni escluse dallo spesometro
Restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate:
• le importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;
• le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti;
• operazioni intracomunitarie, già comunicate nei modelli INTRASTAT.
IMPORTANTE:
gli operatori finanziari che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, sono tenuti a comunicare con lo spesometro le sole operazioni diverse da quelle finanziarie.
• i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e di assicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente
• i passaggi interni di beni fra attività separate.
Soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione
• i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità),
• lo Stato, le regioni, le province, i comuni
• gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72.
Scelta della modalità di compilazione
La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.
• modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing;
• modalità analitica vengono riportati i totali per ciascuna operazione posta in essere sia essa attiva o passiva
IMPORTANTE
In caso di compilazione aggregata del modello, restano escluse da tale compilazione
. le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72, che vengono indicate separatamente e comunque analiticamente nel modello (quadri NE ed NR)
. le operazioni attive realizzate nei confronti di soggetti non residenti (quadro FN)
 LA SCELTA E’ VINCOLANTE PER IL PERIODO D’IMPOSTA.
Casi particolari di compilazione Attività in contabilità separata
Se il contribuente esercita due attività in contabilità separata ex art.. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.
Autotrasportatori
Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ex art. 74, co. 4, DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.
Contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ex regime dei minimi
Secondo la Circ. 24/E/ 2011, in riferimento al previgente regime dei minimi, l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia (cioè vengono meno quelle condizioni che permetto al contribuente di rimanere nel regime agevolato); in tal caso “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.
Corrispettivi SNAI
Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:
– corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;
– fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.
Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL
Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.
Cessioni gratuite oggetto di autofattura
Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.
Fatture cointestate
Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio
L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.
Leasing
Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla compilazione dello spesometro per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.
Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.
Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.
Operazioni in applicazione del regime IVA del margine
Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/1995 non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.
Sono interessati dal presente regime del margine:
. beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione
. oggetti d’arte,
. oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.
Schede carburante
In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[…] i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante […]”. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione SOLO i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.
Vendite per corrispondenza
Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.
I quadri dello spesometro Riassumiamo brevemente i quadri compresi nella comunicazione, rimandando alle istruzioni più dettagliate per la compilazione degli stessi e tralasciando per semplicità il quadro del frontespizio, il quale è comune a tutte le comunicazioni della polivalente.
QUADRO FA – OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA: vanno indicate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo.
QUADRO SA – OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA, vanno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)

QUADRO FE – FATTURE EMESSE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI vanno indicati tutti i documenti riepilogativi di vendita, disciplinati dall’art.6, co. 6 e 7, DPR 695/1996. Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati:
. i numeri delle fatture a cui si riferisce;
. l’ammontare complessivo delle operazioni;
. l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

QUADRO FR – FATTURE RICEVUTE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI, analogamente al precedente quadro FE in questo quadro vengono inseriti i documenti riepilogativi di acquisto di importo non superiore a 300 euro.

QUADRO DF – OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA, Il quadro è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati.
Occorre FARE ATTENZIONE al fatto che tale quadro si differenzia dal quadro FE, poiché quest’ultimo è relativo alla comunicazione in forma aggregata, mentre il presente quadro DF riguarda lo speso metro nella c.d. forma analitica.

QUADRO NE – NOTE DI VARIAZIONE EMESSE e QUADRO NR – NOTE DI VARIAZIONI RICEVUTE: tale quadro si riferisce a tutte le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72 emesse e ricevute, da indicare comunque in forma analitica, sia nel caso di scelta dello speso metro in forma aggregata sia in caso di scelta della forma analitica.
Nella pratica, come detto in precedenza, le note di variazione ex art. 26, vanno sempre indicate analiticamente, operazione per operazione, cliente/fornitore per cliente/fornitore.

QUADRO FN – OPERAZIONI CON NON RESIDENTI, il quadro comprende tutte le operazioni attive, in forma analitica, realizzate con soggetti non residenti, ad esclusione di quelle che sono già oggetto di altra comunicazione all’Anagrafe.

QUADRO TA – QUADRO RIEPILOGATIVO, il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto comunicato.
Termine di comunicazione
Per le operazioni relative all’anno 2012, il termine è fissato ad oggi al 31 gennaio 2014.

Per gli anni successivi, dal 2013: i contribuenti mensili presentano la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo, tutti gli altri entro il 20 aprile dell’anno successivo (salvo proroghe dell’ultimo minuto)

IMPORTANTE CON RIFERIMENTO ALLA TOTALITA’ DELLE COMUNICAZIONI PRESENTABILI TRAMITE LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE:
Ad eccezione della comunicazione delle operazioni da e verso Paesi della black list, e di quella relativa agli acquisti da operatori sammarinesi, il modello è presentato annualmente.
Nella pratica la comunicazione polivalente verrà utilizzata:
• annualmente per spesometro e comunicazione di operazioni intrattenute dalle agenzie di viaggio nei confronti di cittadini non residenti che pagano in contanti sopra le soglie consentite dalla norma relativa all’uso del contante
• periodicamente secondo le ordinarie e vigenti modalità per le rimanenti comunicazioni (black list e San Marino, appunto)


LE SANZIONI

Quesito n.10 (Tratto dalle Faq di cui al link precedentemente indicato)
Sanzioni
Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014.
Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.
Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

Successivamente al 31 gennaio 2014, si presume che le istruzioni da seguire in caso di omesso o tradivo invio siano le seguenti:


REGOLA GENERALE
Lo spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione, pertanto la regola generale applicabile in caso di sanzione è:

in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro. (art. 11, Dlgs. 471/97).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA COMPILAZIONE DELL’F24
Qualora non siano stati avviati controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria il contribuente può sanare le irregolarità commesse nell’invio (o nel mancato invio) dello spesometro, applicando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Il ravvedimento operoso prevede la riduzione ad un terzo della sanzione minima irrogabile (258 euro ex art. art. 11, Dlgs. 471/97), cioè 86 euro.

Come compilare l’F24, che una volta pagato va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrative/sostitutive.
• Codice tributo 8911
• Anno di riferimento: anno dell’invio (2013)
• Importo euro 86

Di seguito riportiamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla compilazione e riportiamo anche un F24 interamente compilato con i dati di un fantomatico contribuente.


venerdì 17 ottobre 2014

EQUITALIA : La notifica delle cartelle effettuate con raccomandata A.R

Commissione Provinciale di Vicenza 13/04/2012


La notifica delle cartelle effettuate con raccomandata A.R. così come è solito fare l'ente di riscossione è contraria alla legge le norme ( art.26 del dpr n. 602/1973 testo attualmente in vigore) stabiliscono infatti che l anotifica degli atti di riscossione può avvenire soltanto a cura degli ufficiali della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale. Pertanto le notifiche effettuate a mezzo di comuni raccomandate devono considerarsi mai avvenute ( si parla a riguardo di vizio di inesistenza, sanzione ancora più grave rispetto allo stesso vizio di nullità ).
4) La relata di notifica deve fornire indicazioni riguardo la persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualità, la data e il luogo di consegna (cassazione sentenza n. 398/2012).
Se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica tant'è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione.

- Cassazione sentenza del 19 gennaio 2007, n.1210
- Commissione tributaria regionale di Milano, sentenza del 28/05/2010 n.61:

La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dell'attività dell'ufficio postale, sicchè la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere stata sanata dal tempestivo ricorso del contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell'art. 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto.

- Commissione tributaria provinciale di Parma, sentenza del 3/11/2009 n.103 la notifica della cartella di pagamento priva della relata stampogliata sul frontespizio viola il disposto dell'art. 148 cpc e tale vizio di legittimità inficia, per nullità derivata la cartella stessa.


Validità della notifica della Cartella a mezzo di Posta


L'art. 26, primo periodo, del dpr n. 602/73 prevede che: la cartella è notificata dagli uffici della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti dell apolizia municipale.

Il secondo periodo nello stesso articolo 26 aggiunge che: la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla base di questo secondo periodo, l'agente della riscossione rietiene di poter effettuare durettamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.

D'altra parte, invece di ritiene che il secondo sopra citato, seppure rende leggittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.

Il primo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: 1) gli ufficiali della riscossione; 2) i messi comunali; 3) gli agenti della polizia municipale; 4) altri soggetti espressamente autorizzati dal concessionario. Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del concessionario ma mai quest' ultimo "direttamente".
Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.

- Commissione tributaria dell'Abruzzo, sentenza n.3/10/10 del 9/07/2009 i giudici hanno in questo caso precisatopure che la proposizione del ricorso non sana, ex articolo 156 cpc in vizio di notifica. Ciò in atto amministrativo, di carattere sostanziale,che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola citata;

- Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza n. 80/45/2012; sentenza n. 141/05/09; sentenza n. 61/22/10 del 15/04/2010 ( "la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficio postale").

- Commissione tributaria provinciale di Milano n. 264/09/10
- Commissione tributaria provinciale di Genova, sentenza n. 125 del 12/06/2008
- Commissione tributaria provinciale di Bari, sentenza n.51/02/2012 del 25/01/2012; sentenza n. 110 del 14/07/2010 ( "è illegittima la cartella di pagamento notificata dall'agente di riscossione a mezzo del servizio postale se la notifica non è eseguita dai soggetti abilitati previsti dal comma 1 dell'art. 26 dpr 602/73. La mancata osservanza delle prescrizioni di legge sui soggetti abilitati alla notificazione della semplice comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito "), sentenza n. 137 del 27/10/2010 ("qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di spiecie").
- Commissione tributaria provinciale di Taranto, sentenza n. 770 del 27/08/2010 ( gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mano o mezzo posta, e non attraverso l'ufficiale giudiziario, in violazione dell'art 26 d.p.r. 602/73, della legge 890del 1982 e dell' art. 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti").
- Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza,n. 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ( l'art.26 citato e l'art.60 DPR n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notificatorio, individuando esattamente soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 14 l. 890/92 e quindi con esclusione degli agenti della riscossione. Pertanto la notifica può avvenire mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamnete inesistente).
- Commissione tributaria provinciale di Parma, sentenza n. 53/07/11
- Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza n. 33/7/2012 e n. 37/07/2010
- Commissione tributaria provinciale di Napoli, sentenza n. 620/2011 e n. 17614/2011
 
 

INTERESSI MORATORI SU CARTELLA: NECESSITA' DI INDICARE IL CRITERIO DI CALCOLO


Secondo una recentissima sentenza della cassazione, gli atti dell'agente della riscossione devono contenere l'indicazione della base di calcolo degli interessi, a pena di nullità ( cassazione, sentenza tributaria, sentenza del 21 marzo 2010 n. 4516).

In particolare devono indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.

La cassazione precisa che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l'operato dell'ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini, anche dovute alla vetustà della questione. Tali indagini non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto alla difesa.
 

CARTELLA ESATTORIALE SENZA DATA DI ESECUTIVITA': ILLEGITTIMA


La cartella esattoriale è illegittima se non indicata la data in cui i ruoli sono stati resi esecutivi.
La corte di cassazione ha ritenuto illegittima l acartella esattoriale che non contenga l'indicazione precisa della data di esecuzione ( cassazione, sentenza del 12 novembre 2010 n.22.997).
La data di esecutività è la data in cui i ruoli vengono firmati dal responsabile e consegnati al concessionario della riscossione.
L'omessa indicazione di tale data impedisce al contribuente di verificare l'esatta quantificazione degli interessi liquidati sull'atto e determina una carenza di motivazione dell acartella notificata.
La data di esecutività del ruolo, infatti è l'unico dato che consente la verifica del calcolo degli interessi, i quali, in base all'art.2 della legge n.29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esecutivo.
La cartella potrà quindi essere impugnata al fine di ottenere l'annullamento dinanzi il giudice competente.
 

interessi di mora (o moratori) dovuti dal debitore su cartella esattoriale non pagata

In tema di interessi di mora (o moratori) dovuti dal debitore  su cartella esattoriale non pagata,  la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio)  è intervenuta, con l’articolo 7 ed i  comma 2-sexies e 2-septies,  disciplinando le modalità di calcolo degli interessi di mora dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. In particolare è stata inibita ad Equitalia la pratica dell’applicazione degli interessi di mora anatocistici.
Attraverso una modifica all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973 -concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento – la legge 106/2011 ha disposto che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi moratori non si applichino per la parte corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.
Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo e cioè dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (12 luglio 2011).

MEDIAZIONE : AGENZIA ENTRATE ISTRUZIONI OPERATIVE

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79375b004a91a92c990bd9f99946a13b/cir9e+del+19+03+12+_3_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=79375b004a91a92c990bd9f99946a13b

MEDIAZIONE E EQUITALIA


La questione
La precisazione ribadisce, in verità, quanto già affermato dalla circolare 9/E/2012. In questo modo, si tenta di risolvere un aspetto problematico per chi ha impugnato cartelle di pagamento per importi fino a 20mila euro, a seguito, ad esempio di avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica o dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, non solo per vizi di merito (con chiamata in causa delle Entrate), ma anche per vizi propri dell'atto (con chiamata in causa di Equitalia).
La norma sul reclamo prevede la sospensione di 90 giorni per la costituzione in giudizio solo per gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate, come per gli avvisi di accertamento o gli atti di irrogazione sanzioni o iscrizioni a ruolo. Tuttavia, se il contribuente volesse impugnare la cartella di pagamento di valore fino a 20mila euro sia per vizi propri (quindi contro l'agente della riscossione) che di merito (quindi contro le Entrate) il ricorso deve essere notificato a entrambi gli uffici. Normalmente, il deposito in Ctp deve avvenire – a pena di inammissibilità – entro 30 giorni dalla notifica del ricorso alla parte. Ma la norma sul reclamo contro l'Agenzia sospende tale termine per 90 giorni dalla notifica (per gli atti "consegnati" prima del 3 marzo fino all'esito della mediazione), mentre per l'agente della riscossione non è previsto nulla di simile. Il deposito del ricorso oltre i 30 giorni dalla notifica a Equitalia, dunque, risulterebbe tardivo.
La soluzione
Già la circolare 9/E/2012 – nel cui solco si pongono la precisazione a Telefisco e quella nella circolare 1/E/2014 – aveva precisato che la presentazione del reclamo all'ufficio consente al contribuente di costituirsi in giudizio «in ritardo» anche nei confronti dell'agente della riscossione. Nonostante ciò, qualche difensore (privato) di Equitalia (ma non in tutte le province) ne hanno rilevato comunque l'inammissibilità. Così, per evitare una simile eccezione, alcuni contribuenti hanno effettuato il deposito del ricorso nei termini ordinari (in sostanza, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del reclamo), senza dunque attendere il decorrere dei 90 giorni. In un caso simile, la sentenza 125/03/13 della Ctp Reggio Emilia aveva affermato che l'inammissibilità operava solo limitatamente alla mancata presentazione dell'istanza di reclamo e non anche al decorrere dei 90 giorni






Le modifiche In realtà, la previsione (contenuta nella legge di stabilità) di improcedibilità e non più di inammissibilità del reclamo in caso di costituzione in giudizio anticipata per gli atti notificati dal prossimo 3 marzo potrebbe risolvere indirettamente la questione: il rinvio dell'udienza disposto dal giudice riguarderebbe, infatti, anche l'impugnazione contro Equitalia. È singolare, però, che per evitare problemi con l'agente della riscossione, il contribuente debba farsi rilevare l'improcedibilità del ricorso, sostenendo spese di giudizio non recuperabili per l'assenza di un organo superiore che possa stabilire il ristoro di tali oneri.
Per questo sarebbe stato opportuno stabilire espressamente che i termini di costituzione valgono anche nei confronti di terzi chiamati in causa (nello specifico Equitalia).

I casi pratici
Un contribuente riceve il 10 marzo un accertamento esecutivo Irpef per 8mila euro. L'atto riporta l'intimazione ad adempiere – entro il termine di 60 giorni dalla notifica – all'obbligo di pagamento a titolo provvisorio di 1/3 delle maggiori imposte contestate in caso di tempestiva proposizione del reclamo. Qualora non pagasse, il contribuente dovrà presentare un'istanza di sospensiva amministrativa per bloccare un eventuale fermo?
Durante la fase di reclamo/mediazione, la riscossione delle somme sarà automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio ossia fino allo spirare dei 90 giorni dalla notifica dell'atto di reclamo. Di conseguenza, il contribuente non dovrà presentare alcuna istanza di sospensiva, neanche in via amministrativa per bloccare le eventuali azioni cautelari di Equitalia, come il fermo amministrativo
Dopo un controllo formale della dichiarazione dei redditi e un avviso bonario, un contribuente riceve il 17 marzo una cartella di pagamento con cui è stata contestata maggiore Irpef e addizionali regionali e comunali, oltre a maggiori contributi previdenziali e assistenziali Inps. Il valore delle maggiori imposte, al netto dei contributi previdenziali, non è superiore a 20mila euro. Il contribuente presenta all'ufficio istanza di reclamo con proposta di mediazione
L'esito favorevole del reclamo o l'eventuale mediazione raggiunta avrà effetto anche sui contributi previdenziali contestati nell'atto reclamato, senza applicazioni di interessi e sanzioni. In presenza di un accordo con l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, il pagamento dei contributi rideterminati andrà effettuato con il modello F24, con la causale contributo da inserire nella sezione Inps a seconda della posizione del contribuente
Un contribuente vuole impugnare una cartella di pagamento, in quanto si è accorto di alcune irregolarità commesse da Equitalia in merito alla notifica dell'atto. Allo stesso tempo, intende far valere le proprie ragioni nei confronti dell'ufficio delle Entrate in relazione alla contestazione di alcune spese mediche non riconosciute in detrazione. Il valore della controversia non supera i 20mila euro e quindi il contribuente deve presentare il reclamo
Con l'impugnazione della cartella di pagamento sia per vizi propri che per vizi di merito per un valore della controversia non superiore a 20mila euro, il contribuente è tenuto comunque a presentare l'istanza di reclamo e ad aspettare il decorso del termine di 90 giorni. Secondo le Entrate, la presentazione del reclamo consente di costituirsi in giudizio «dopo il termine di 90 giorni» anche nei confronti dell'agente della riscossione.

fonte:sole24ore

martedì 14 ottobre 2014

LA TRANSAZIONE : APSETTI GIURIDICI E FISCALI



I costi notevoli del contenzioso del lavoro uniti all’ampio margine di incertezza che caratterizza il risultato giurisprudenziale comportano, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore la valutazione di scelte extragiudiziali al fine di soddisfare entrambe le parti del rapporto.
Premesso ciò, datore di lavoro e lavoratore preferiscono chiudere la fase iniziale del giudizio facendosi reciproche concessioni ed accordandosi su un determinato importo erogato dal datore in modo da mettere fine alla lite.
La somma percepita dal lavoratore genera ricchezza e comporta delle conseguenze di natura fiscale e contributiva.
Alla luce delle considerazioni esposte, riteniamo interessante formulare un approfondimento che analizzi non solo la natura giuridica dell’istituto della transazione, bensì anche i relativi effetti fiscali e contributivi che caratterizzano l’accordo transattivo.



mercoledì 8 ottobre 2014

TRASPORTI PUBBLICI URBANI DI PERSONE


Le prestazioni di servizio concernenti trasporti di persone sono attualmente disciplinate dall’art. 10 n. 14 del DPR n. 633/1972 e dal n. 127-novies della Tabella A, parte III, del medesimo DPR n. 633/1972, come modificati dal D.L. 29/9/1997 n. 328 convertito nella L. 29/11/1997 n. 410 (in vigore dal 1° ottobre 1997).
In seguito alle modifiche introdotte dalla citata L. n. 410/1997 la disciplina attuale è la seguente:
· sono esenti da Iva (art. 10 n. 14, DPR n. 633/1972) solo le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
L’esenzione da iva, dunque, è subordinata al tipo di mezzo di trasporto utilizzato (taxi et similia) nonchè alla distanza percorsa (territorio del comune o trasporti tra comuni entro cinquanta chilometri).
· tutte le altre prestazioni di trasporto di persone, e dei rispettivi bagagli al seguito, sono soggette ad Iva al 10%.
Il predetto n. 127-novies, Tab. A, III, infatti, -con la sola eccezione sopra descritta dei trasporti urbani mediante taxi et similia-, ha generalizzato l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per tutte le altre prestazioni di trasporto urbano di persone.
Sull’argomento si segnalano la circolare del Ministero delle Finanze 1/10/1997 n. 259/E e la nota (inedita) della Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia prot. n. 97/89146/ZIZ del 17/11/1997 la quale, previo ampio richiamo alle novità introdotte dalla L. n. 410/1997, chiarisce, altresì, che nell’ipotesi in cui una società effettui servizi di noleggio con conducente di minibus, bus, pullmans e autovetture, a privati organizzati in gruppo, a scuole, a enti pubblici, ad agenzie di viaggio e ad aziende per il trasporto di propri dipendenti, si rende applicabile l’aliquota IVA del 10%.
Con riguardo alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito, derivanti da servizi di noleggio con conducente, il Ministero delle Finanze, con risoluzione 14/1/1998 n. 7/E, ha, poi, ulteriormente chiarito che, nel caso in cui il servizio di noleggio con conducente realizzi una prestazione di trasporto di persone per terra (o per aria) si applica l’aliquota iva del 10%; nel caso in cui, invece, il noleggio con conducente realizzi una prestazione di trasporto di persone per acqua occore distinguere se si tratta o meno di trasporto <<urbano>> nel senso di cui al citato art. 10 n. 14 del DPR n. 633/1972. Nel caso, infatti, di trasporto <<urbano>> di persone per acqua, mediante noleggio con conducente, la prestazione è esente da IVA; diversamente si applicherà l’aliquota del 10%.
Rientrano, altresì, nell’assoggettamento ad Iva anche le prestazioni di trasporto rese nei confronti di persone inabili effettuate mediante veicoli a ciò predisposti, attesa l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dal citato art. 10, n. 14 del DPR n. 633/1972, la quale identifica esclusivamente i mezzi attraverso i quali tale prestazione vine resa in esenzione Iva (taxi, ecc.), senza alcun riferimento alle caratteristiche soggettive dei destinatari della prestazione stessa (così espressamente il Ministero delle Finanze con risoluzione 12/2/1999 n. 26).
Si segnala, infine, che sono, altresì, soggette ad Iva al 10% anche le prestazioni di trasporto effettuate mediante funivie, sciovie, ecc. di cui alla L. 23/6/1927 n. 1110 e RDL 7/9/1938 n. 1696 (così espressamente il n. 127, Tab. A, III allegata al DPR n. 633/1972.)
Rivendita di biglietti per i trasporti pubblici urbani di persone.
In deroga alle disposizioni generali sull’Iva ed alla disciplina degli obblighi formali dei contribuenti soggetti a detta imposta, per la rivendita da parte di soggetti autorizzati di biglietti di viaggio di trasporti urbani, l’Iva è assolta direttamente alla fonte dall’esercente l’attività di trasporto senza ulteriore applicazione della stessa nelle fasi successive (art. 74, comma 1, lettera c del DPR n. 633/19729 e Decreto Ministro Finanze 5/5/1980). In altri termini, l’esercente l’attività di trasporto pubblico urbano di persone è tenuto al versamento dell’Iva relativa alle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (in tal senso espressamente, vedi: risoluzione del Ministero delle Finanze 9/7/1999 n. 111/E). L’imposta assolta dai predetti esercenti l’attività di trasporto può inoltre essere detratta ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/1972 trattandosi di acquisto di servizi afferenti operazioni imponibili.
Giova precisare, infine, che la provvigione ricevuta dal rivenditore è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA giusta la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 74 del DPR n. 633/1972.
Riferimenti:
  • Art. 10, n. 14 del DPR n° 633/72 (Istituzione e disciplina dell’Iva);
  • Art.19 del DPR n° 633/72;
  • Art. 74, comma 1, lettera e) e comma 2 del DPR n° 633/1972;
  • n. 127, Tabella A, p. III allegata al DPR n° 633/1972;
  • n. 127-novies, Tabella A, p. III allegata al DPR n° 633/1972;
  • Decreto Ministro delle Finanze del 5/5/1980 n. 4469, in G.U. 7/5/1980 n. 123 (Particolari modalità di applicazione dell’Iva per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone);
  • Circ. Min.le 1/10/1997 n° 254/E;
  • nota (inedita)della DRE-Sicilia prot. n. 97/89146/ZIZ del 17/11/1997;
  • Circ.Min.le 14/1/1998 n. 7/E;
  • Ris. Min.le 12/2/1999 n. 26/E.
  • Ris. Min.le 9/7/1999 n° 111/E.