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lunedì 7 aprile 2014

Trasporto di beni per la tentata vendita.







Qualora il trasporto dei beni avvenga nel contesto della "tentata vendita" gli operatori, ai fini della fatturazione immediata, per superare le presunzioni di cui all'articolo 53 del DPR n. 633 del 1972, possono predisporre

  •  il documento di trasporto generale e, all'atto della consegna dei beni, emettere le relative fatture, 
  • ovvero possono anche istituire un apposito bollettario a ricalco "a madre e figlia" numerato e bollato, ai sensi del ripetuto articolo 39 del decreto n. 633, di cui, come chiarito dalla soppressa Direzione generale delle Tasse con la circolare n. 41/501554 del 26 giugno 1973, "la bolletta figlia staccabile costituisce la fattura da consegnare agli acquirenti e la madre, rispettivamente, il registro sezionale delle fatture e la copia da conservare presso l'impresa emittente". 
  • ----Se, invece, gli operatori interessati intendono avvalersi della fatturazione differita possono, prima di intraprendere il viaggio, al fine di superare la predetta presunzione, predisporre il documento di trasporto generale, di cui al citato articolo 1 comma 3 del DPR n. 472 del 1996, relativo al complesso dei beni viaggianti, e, quindi, in occasione di ciascuna vendita, provvederanno a redigere una apposita nota di consegna, ovvero altro idoneo documento, afferente la singola cessione la quale deve, in ogni caso, contenere gli elementi essenziali richiesti dalla cennata disposizione per il richiamato documento di trasporto.


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