A dire il
vero i chiarimenti giungono con un po’ di ritardo considerato che le
norme sono “operative” già da alcuni mesi, però, sono estremamente
importanti in quanto gettano luce su alcuni aspetti controversi.
Vale dunque
la pena di analizzare i vari aspetti affrontati dall’Agenzia delle
entrate non prima di aver accennato al contenuto della disposizione di
cui si discute.
La
semplificazione introdotta dal “decreto sviluppo” Il c.d. “decreto
sviluppo” (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge del 12
luglio 2011, n. 106) è nato all’insegna della semplificazione.
Infatti,
molte delle disposizioni in esso contenute (e non solo di natura
fiscale) sono state concepite con l’unico intento di eliminare tutti
quegli adempimenti (e sono veramente tanti) che non sembrano avere altro
scopo se non quello di rendere “difficile” la vita ai contribuenti. Ma
la finalità che il decreto vuole perseguire non si ferma qui: infatti,
in esso sono presenti anche alcune norme che allargano la platea di
coloro i quali possono fruire di semplificazioni contabili e fiscali.
Tra queste
norme è prevista quella che interessa in questa sede e cioè l’esenzione
dalla scheda carburanti per chi paga con carte di credito, debito o
prepagate (art. 7, comma 2, lettera p).
Come è
noto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso
impianti stradali di distribuzione debbono essere documentati non dalla
normale fattura, ma da una apposita scheda che sostituisce, appunto, la
fattura. In particolare, è previsto che i contribuenti che, avendone la
facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA
assolta in occasione dell’acquisto del carburante o intendono
documentare tale spesa agli effetti dell’applicazione dell’imposizione
diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al
D.P.R. n. 444/1997, per ciascun veicolo a motore utilizzato
nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione,
che risulti intestato all’ente, alla società o al titolare della ditta
individuale o l’esercente l’arte o professione, ovvero posseduto a
titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio,
comodato e simili. In base alle norme e alla prassi in vigore, le uniche
ipotesi di esonero dalla compilazione della scheda carburanti
riguardano gli acquisti di carburanti:
- da parte degli esercenti imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: in tal caso l’acquisto va documentato con fattura;
- effettuati con la particolare procedura del c.d. “netting”: si tratta della stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali, e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente;
- effettuati utilizzando le c.d. “memory card”: si tratta di schede carburanti costituite da un supporto magnetico, tenute rispettando la specifica procedura illustrata nella risoluzione 15 gennaio 1996, n. 17/E;
- effettuati con buoni con importo prestampato: in tal caso, l’acquisto viene effettuato utilizzando appositi buoni, in duplice copia, facenti parte di un blocco di buoni, in tagli di importo fisso e predeterminato, nel rispetto dei criteri indicati nella risoluzione 26 luglio 1977, n. 362648.
Con le
disposizioni del D.L. in esame viene introdotto un nuovo esonero:
infatti, è previsto che le imprese o i lavoratori autonomi che
effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati all’anagrafe
tributaria (art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605),
non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
Appena
emanata la norma non era chiaro se, per la deducibilità dei costi ai
fini delle imposte dirette e per la detraibilità dell’IVA, fosse
sufficiente il semplice estratto conto o, specialmente per i
contribuenti in contabilità semplificata (e quindi, obbligato alla
tenuta dei soli registri IVA, nei quali, come noto, non vanno registrate
le movimentazioni bancarie), fosse necessario munirsi di un documento
sostitutivo per documentare le suddette spese. Inoltre, non appariva
logico l’aver circonciso l’esclusione ai soli acquisti effettuati con
carte di credito, di debito o prepagate e non anche con assegni bancari
(considerato che anche questi sono “tracciabili”).
I
chiarimenti dell’Agenzia A questi dubbi o, comunque, a parte di essi,
l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 42/E, tenta di dare
risposta. In particolare, nella circolare è possibile individuare i
seguenti “10 comandamenti”:
1) le nuove
disposizioni non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate
al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto
di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare
cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale
utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate
direttamente dalla società petrolifera. La giustificazione trae origine
da una precedente pronuncia (circolare n. 205 del 12 agosto 1998)
secondo cui il rapporto che si instaura per effetto del richiamato
contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di
cui all'articolo 1559 del Codice civile. Non si tratta, quindi, di una
cessione di beni (di cui si occupa il D.P.R. n. 444/1997);
2) le nuove modalità rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina della scheda carburanti che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi;
3) la possibilità di evitare la tenuta della scheda carburanti interessa solo chi effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate: pertanto i contribuenti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad esempio in contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. Viene, quindi, implicitamente confermato che l’esonero non riguarda anche chi utilizza assegni bancari;
4) il contribuente, trovandosi nella possibilità di utilizzare entrambi i metodi, ne deve scegliere solo uno. In altre parole, o si documentano gli acquisti con scheda carburanti oppure con estratto conto bancario, non potendo alternare le due modalità;
5) non è necessario che la carta sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti di carburante potendo la stessa essere utilizzata anche per gli altri acquisti e, se si tratta di imprese individuali o professionisti, anche per acquisti di beni/servizi rivolti alla sfera personale (infatti, questi contribuenti non sono obbligati alla tenuta di conti dedicati all’attività): l’importante è che risulti “chiaramente” l’operazione di acquisto del carburante;
6) le carte cui ci si riferisce sono quelle emesse dagli intermediari ed operatori finanziari tenuti all’obbligo di trasmettere i dati relativi ai rapporti intercorsi con i clienti ex art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973: quindi, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario tenuto al predetto obbligo;
7) non possono servirsi della semplificazione i contribuenti che utilizzano carte emesse da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o che non abbiano in Italia una stabile organizzazione: infatti, questi ultimi soggetti non rientrano nell’obbligo di cui al predetto art. 7 D.P.R. n. 605;
8) la carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
9) dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono essere evidenti e facilmente individuabili tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo;
10) nulla vieta che oltre ai dati sopra indicati, dall’estratto conto possano emergere ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; ad esempio, sono ben accetti gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore, dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione.
2) le nuove modalità rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina della scheda carburanti che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi;
3) la possibilità di evitare la tenuta della scheda carburanti interessa solo chi effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate: pertanto i contribuenti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad esempio in contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. Viene, quindi, implicitamente confermato che l’esonero non riguarda anche chi utilizza assegni bancari;
4) il contribuente, trovandosi nella possibilità di utilizzare entrambi i metodi, ne deve scegliere solo uno. In altre parole, o si documentano gli acquisti con scheda carburanti oppure con estratto conto bancario, non potendo alternare le due modalità;
5) non è necessario che la carta sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti di carburante potendo la stessa essere utilizzata anche per gli altri acquisti e, se si tratta di imprese individuali o professionisti, anche per acquisti di beni/servizi rivolti alla sfera personale (infatti, questi contribuenti non sono obbligati alla tenuta di conti dedicati all’attività): l’importante è che risulti “chiaramente” l’operazione di acquisto del carburante;
6) le carte cui ci si riferisce sono quelle emesse dagli intermediari ed operatori finanziari tenuti all’obbligo di trasmettere i dati relativi ai rapporti intercorsi con i clienti ex art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973: quindi, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario tenuto al predetto obbligo;
7) non possono servirsi della semplificazione i contribuenti che utilizzano carte emesse da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o che non abbiano in Italia una stabile organizzazione: infatti, questi ultimi soggetti non rientrano nell’obbligo di cui al predetto art. 7 D.P.R. n. 605;
8) la carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
9) dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono essere evidenti e facilmente individuabili tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo;
10) nulla vieta che oltre ai dati sopra indicati, dall’estratto conto possano emergere ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; ad esempio, sono ben accetti gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore, dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione.
Tavola di riepilogo – Documentazione acquisto carburanti con carte di credito/debito/prepagate
Questione
|
Chiarimento dell’Agenzia delle entrate
|
Acquisti con “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”
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Si deve tenere la scheda carburanti in quanto le nuove disposizioni non trovano applicazione
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Documentazione di parte degli acquisti con scheda carburanti e parte con carte
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No. Non è possibile usufruire contemporaneamente dei due sistemi: essi sono alternativi
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Acquisto di carburanti in contanti o con assegno
|
E’ obbligatorio tenere la scheda carburanti
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Utilizzo di carta esclusivamente dedicata agli acquisti di carburante
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Non è richiesto. La carta può essere utilizzata anche per fare altri acquisti: è solo necessario che l’acquisto di carburante sia individuabile sull’estratto conto
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Utilizzo di carta dedicata all’attività d’impresa/professionale
|
L’obbligo non sussiste per le imprese
individuali e gli esercenti arti e professioni. E’, in ogni caso,
necessario che la carta sia intestata al diretto interessato
|
Utilizzo di carte emesse da soggetti non residenti
|
E’ obbligatorio tenere la scheda carburanti
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