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martedì 15 aprile 2014

Omesse ritenute. Sequestro per l’imprenditore


Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 aprile 2014

Già prima dell’entrata in vigore della legge Severino era possibile disporre il sequestro preventivo di una somma equivalente al “profitto” del reato fiscale. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16187/14, pubblicata ieri.

Il caso.
I giudici della Terza Sezione Penale hanno respinto il ricorso di un’imprenditrice alla quale era stata sequestrata la somma di 103mila euro in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute certificate, ex art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000.

Le doglianze difensive. L’indagata aveva esposto la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’emissione del decreto di sequestro preventivo per equivalente, nonché l’illegittimità della misura cautelare in questione, poiché disposta in ordine a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della Legge 190/2012, che con l’articolo 1, comma 75, lettera o), ha introdotto la possibilità di sequestrare il “profitto” del reato.

Osservazioni della S.C. Ebbene, il Collegio di legittimità respinge le doglianze dell’indagata chiarendo che il sequestro preventivo per equivalente poteva essere legittimamente disposto, in materia tributaria, in relazione al profitto del reato anche prima dell'entrata in vigore della L. 190/2012, come già affermato da consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. sentenza n. 10561/14 e Sez. III n. 25890/10).

Chiarito quanto sopra, gli Ermellini esaminano la questione inerente ai presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge per l’applicazione del sequestro preventivo, ritenendo corretto l’operato del giudice di merito: la statuizione è risultata esente da errori di diritto e conforme ai parametri di cui agli articoli 322 ter c.p. e 1 comma 143 L. 244/2007. In particolare, “quanto al fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, il Tribunale di Roma, mediante un esame analitico, esaustivo e immune da errori di diritto delle risultanze processuali finora acquisite al processo, ha accertato, allo stato degli atti, che l’imprenditore, quale rappresentante legale della srl - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva omesso di versare, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale modello 770, le ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2009, per un ammontare complessivo di € 101.303,00”. Il provvedimento impugnato ha disposto il sequestro della somma di € 101.303,00 nella disponibilità della ricorrente, somma corrispondente al profitto del reato.

La S.C. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali

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