Ultimo giorno utile per procedere immediatamente al reinvio senza sanzioni il 5° giorno lavorativo successivo
Gli operatori sono impegnati in questi giorni con due mansioni legate allo spesometro:
- 1°: stampa e consegna dei modelli inviati per i soggetti mensili (il cui invio è stato effettuato entro il 10.04.2014);
- 2°: invio e predisposizione dei modelli per i soggetti diversi dai mensili (da effettuare entro il 22 aprile 2014).
In merito alla consegna dei modelli al cliente, si ricorda che l’intermediario ha tempo 30 giorni per adempiere ai propri obblighi.
In merito ai termini di invio della comunicazione telematica, per tali ultimi soggetti, la stessa va effettuata entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in relazione alle operazioni registrate nell'anno solare precedente. In mancanza della registrazione dell'operazione, per individuare gli elementi informativi da trasmettere, bisogna fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6, D.P.R. 633/1972.
Per la comunicazione i contribuenti possono utilizzare, anche attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione della dichiarazione, il servizio telematico Entratel o internet (Fisconline), ricorrendo ai software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate e rispettando le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del direttore della medesima Agenzia n. 133642 del 16 settembre 2011.
La comunicazione sostitutiva - È anche consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra, precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, non oltre un anno dalla scadenza originaria del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Il file risulta inviato se non scartato - La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati.
A questo punto l'Agenzia attesta l'avvenuta trasmissione mediante il rilascio di una ricevuta, sempre contenuta in un file, che normalmente viene trasmessa telematicamente entro i 5 giorni lavorativi successivi. I dati si considerano però non trasmessi qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.
Va detto che anche se il software non risulta aggiornato all’ultima versione, il file viene scartato.
Le predette circostanze sono prontamente comunicate al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
La sanzione irrogabile - Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione incompleta o con dati non corretti si applica la sanzioni da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, D.Lgs. 471/1997).
- 1°: stampa e consegna dei modelli inviati per i soggetti mensili (il cui invio è stato effettuato entro il 10.04.2014);
- 2°: invio e predisposizione dei modelli per i soggetti diversi dai mensili (da effettuare entro il 22 aprile 2014).
In merito alla consegna dei modelli al cliente, si ricorda che l’intermediario ha tempo 30 giorni per adempiere ai propri obblighi.
In merito ai termini di invio della comunicazione telematica, per tali ultimi soggetti, la stessa va effettuata entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in relazione alle operazioni registrate nell'anno solare precedente. In mancanza della registrazione dell'operazione, per individuare gli elementi informativi da trasmettere, bisogna fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6, D.P.R. 633/1972.
Per la comunicazione i contribuenti possono utilizzare, anche attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione della dichiarazione, il servizio telematico Entratel o internet (Fisconline), ricorrendo ai software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate e rispettando le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del direttore della medesima Agenzia n. 133642 del 16 settembre 2011.
La comunicazione sostitutiva - È anche consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra, precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, non oltre un anno dalla scadenza originaria del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Il file risulta inviato se non scartato - La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati.
A questo punto l'Agenzia attesta l'avvenuta trasmissione mediante il rilascio di una ricevuta, sempre contenuta in un file, che normalmente viene trasmessa telematicamente entro i 5 giorni lavorativi successivi. I dati si considerano però non trasmessi qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.
Va detto che anche se il software non risulta aggiornato all’ultima versione, il file viene scartato.
Le predette circostanze sono prontamente comunicate al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
La sanzione irrogabile - Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione incompleta o con dati non corretti si applica la sanzioni da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, D.Lgs. 471/1997).
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