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mercoledì 23 aprile 2014

Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014

Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014: Svizzera istruzioni modello


Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014, 

Svizzera, Lussemburgo, paesi con obbligo comunicazione operazioni IVA, novità esclusione di San Marino dalla lista

Paesi della Black List 2014 è un elenco aggiornato, una Lista di paesi aventi una fiscalità privilegiata e per i quali in Italia vige l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni intercorse tra le imprese residenti nel nostro Paese e quelle fiscalmente domiciliate in Stati e territori non appartenenti alla Comunità Europea aventi regimi c.d. paradisiaci, così come previsto dalla legge 448/98 con modificazioni con il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (GU n.120 del 25-5-2010 - Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2010)

Novità San Marino esce dalla black list 2014:

Da una lunga trattativa tra Italia e San Marino, è stato firmato il decreto che prevede l'esclusione della repubblica di San Marino dall'elenco paesi black list 2014. San Marino, pertanto, inserito nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata contenuta nell'articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, dal 12 febbraio 2014 ne viene escluso definitivamente.
Il Ministero dell'Economia con una nota firmata ieri dal ministro Saccomanni, ha comunicato la fuoriuscita dall'elenco black list 2014 dello stato sammarinese, a seguito della sottoscrizione il 3 ottobre scorso da parte dei due paesi della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, oltre a numerosi interventi normativi in materia di trasparenza e scambio di informazioni a livello fiscale internazionale da parte di San Marino e all'approvazione della riforma fiscale che porterà il prelievo tributario sammarinese adeguato agli standard italiani.

Paesi Black List Elenco aggiornato 2014

L’elenco aggiornato 2014 dei Paesi Black List degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ossia, con bassa tassazione o addirittura nulla, sono contenuti in 3 liste:
black list persone fisiche, black list Cfc (controlled foreign companies) e black list indeducibilità componenti negativi di reddito.
Nello specifico:
decreto del ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) individua, per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi delle popolazione residente, lì trasferite e per le quali opera la presunzione di residenza in Italia, alcuni Stati e territori con regime fiscale privilegiato.
decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001) individua invece gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sulle controlled foreign companies (Cfc) nel caso in cui siano localizzate partecipazioni in società controllate.
decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 (pubblicato sulla G.U. n.29 del 4 febbraio 2002)  individua gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sull’indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con operatori residenti.
Le liste dei Paesi Black List devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
  • Alderney (Isole del Canale)
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antille Olandesi
  • Aruba
  • Bahamas
  • Barbados
  • Barbuda
  • Belize
  • Bermuda
  • Brunei
  • Filippine
  • Gibilterra
  • Gibuti (ex Afar e Issas)Grenada
  • Guatemala
  • Guernsey (Isole del Canale)
  • Herm (Isole del Canale
  • Hong Kong
  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Cook
  • Isole Marshall
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini britanniche
  • Isole Vergini statunitensi
  • Jersey (Isole del Canale)
  • Kiribati (ex Isole Gilbert)
  • Libano
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lussemburgo
  • Macao
  • Maldive
  • Malesia
  • Montserrat
  • Nauru
  • Niue
  • Nuova Caledonia
  • Oman
  • Polinesia francese
  • Saint Kitts
  • Nevis
  • Salomone
  • Samoa
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Sant’Elena
  • Sark (Isole del Canale)
  • Seychelles
  • Tonga
  • Tuvalu (ex Isole Ellice)
  • Vanuatu
Importante: Le liste devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico, pertanto, è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore, vige l’obbligo di Comunicazione delle Operazioni Black List.

Paesi Black List: Lista paradisi fiscali con esclusione (articolo 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Bahrein: fatta eccezione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.Fanno parte della Black List 2014 anche gli Stati e i territori:
Emirati Arabi Uniti: compresa Dubai, fatta eccezione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a d’imposta.
Monaco: fatta eccezione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
Singapore: fatta eccezione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002):
Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002, si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività indicate:
  • Angola: alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code.
  • Antigua: alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni.
  • Costarica: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
  • Dominica: alle international companies esercenti l’attività all’estero;
  • Ecuador: alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi
  • Giamaica: alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
  • Kenia: alle società insediate nelle Export Processing Zones
  • Mauritius: alle società "certificate" che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies
  • Panama: alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone
  • Portorico: alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993
  • Svizzera: alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»
  • Uruguay: alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 

Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2002 specifica che “le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria nei medesimi Stati”.

Aggiornamento del D.M. 23 gennaio 2002 pesi Black List: esclusione di Malta, Cipro e Corea del Sud
L’elenco dei Paesi sopra indicata nella tabella di riferimento, tiene conto delle modifiche apportate al D.M. 23 gennaio 2002 dal D.M. 27 luglio 2010 che ha stabilito l’esclusione dalla Black List dei paesi di Cipro, Malta e la Corea del Sud.
Per Malta e Cipro, seppur contenute nel D.M. 23 gennaio 2002, sono state escluse come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2004 n. 96, dalla black List in data 1° maggio 2004, con il loro ingresso nell’Unione Europea.

Paesi Black List 2014 Elenco: comunicazione nuovo modello polivalente

Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente effettuare la comunicazione black list 2014 Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni economiche effettuate.
Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.
La Black List è una Lista di paesi, aggiornata ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, per i quali vige l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria di tutte le attività economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi paesi a fiscalità privilegiata per contrastare il fenomeno delle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».
Pertanto, in Italia tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate tramite apposita dichiarazione annuale.

Soggetti obbligati alla comunicazione Paesi Black List 2014:

Sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List tutti i Soggetti che esercitano attività d’impresa, nello specifico:
  • Società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR) 
  • Società di persone 
  • Imprese individuali 
  • Enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa 
  • Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti 
  • Soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies 
  • Soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del TUIR 
  

Soggetti esclusi Black List 2014

I Soggetti che NON sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List tutti i Soggetti che non esercitano attività d’impresa, nello specifico:
  • Enti non commerciali 
  • Lavoratori autonomi 
  • Privati
  • regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-116 L. 244/2007)
  • regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) per il periodo di efficacia dell’opzione. 

Operazioni Paesi Black List 2014:

Le Operazioni Black List 2014 per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate tramite apposito Modello, sono tutte quelle operazioni commerciali intrattenute tra imprese italiane e Paesi Black List che hanno come oggetto:
  • Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della merce in Ue
  • cessioni di beni
  • prestazioni di servizi effettuate e ricevute
  • prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione
  • Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in Dogana della lettera di intento
  • Importazione senza Iva
  • Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale
Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:
  • trasporti
  • alberghiere
  • tutte le spese relative alla trasferta
 

Comunicazione Operazioni Paesi Black List scadenza 2014: 

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Blck List deve essere effettuata per via telematica dai soggetti obbligati mediante apposito modello di comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi della Black List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
  • Trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50 mila euro
  • Mensile: per tutti gli altri soggetti che non rientrano nella condizione su indicata
I contribuenti che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
Con il DL Semplificazioni fiscali 16/2012, è stato invece modificata la soglia sotto alla quale non vanno comunicate le operazioni commerciali intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata c.d. Black list, l’obbligo di comunicazione al Fisco italiano sono per tutte le operazioni di importo inferiore a 500 euro siano esse cessione di beni e prestazione di servizi. Il decreto, pertanto, ha portato all’esclusione dalla comunicazione non solo le note spese rimborsate al dipendente, come chiarito già la CM 2/e 2011 ma anche quelle intestate direttamente alla società, inoltre, sono state previste facilitazioni per le imprese italiane stabili in paesi Black list come che si avvalgano di servizi di manutenzione, trasporto in loco.

Nella Comunicazione delle Operazioni Black List va inoltre dichiarato:
il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato.
la ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

Sanzioni per omessa comunicazione Paesi Black List 2014:

Le Sanzioni per omessa comunicazione Paesi black list 2014, prevista per i soggetti che seppur obbligati alla Comunicazione di tutte le Operazioni commerciali economiche intrattenute con i Paesi appartenenti alla Black List per la mancata presentazione, omissione, o l’invio di una comunicazione con il nuovo modello polivalente anche con dati non veritieri o incompleti, è applicabile nella misura di:
  • da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio: in caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti 
  • da euro euro 2065 aumentata di un quarto fino al doppio: per chi viola con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi
  • cumulo materiale: in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame
Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni. Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Super Black List e Antiriciclaggio:

Il decreto antiriciclaggio, introdotto dalla Manovra Finanziaria del 2010 ha previsto la necessità di emanare una nuova "Super black-list" per i Paesi a rischio di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, di scarso scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell’Unione europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo amministrativo con l’Amministrazione fiscale italiana sullo scambio informazioni.
Dall’esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei confronti di questi Stati la norma sulle persone fisiche, Cfc e indeducibilità dei costi. Il decreto è intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.  In particolare 3 sono state le novità introdotte dal Decreto che riguardano i Paesi Black List:
  • Divieto di operazioni e consulenze con soggetti residenti in paesi “black list” (art. 36): banche, intermediari finanziari, professionisti, non potranno effettuare operazioni e consulenze a favore di soggetti di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime con azioni al portatore aventi sedi nei paesi a fiscalità privilegiata.
  • Autorizzazione agli appalti pubblici per i soggetti residenti in paesi “black list” (art. 37): Le imprese residenti nei paesi “black list” potranno partecipare agli appalti pubblici in Italia solo dopo l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione dei dati dei titolari effettivi dell’impresa.
  • Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari (art. 34): I contratti stipulati dagli operatori finanziari con clienti non residenti riguardanti l’apertura o la chiusura di un rapporto continuativo devono riportare il codice fiscale del cliente non residente. 

Operazioni Paesi Black List e modello intrastat 2014: 

In caso di acquisto di un bene o di un servizio da Paesi appartenenti alla Black List come per esempio San Marino, Svizzera, Lussemburgo è importante considerare l’obbligo da parte dell’imprese italiane di presentare la comunicazione operazioni Black List e Modello Intrastat 2014. Infatti, la comunicazione all’Agenzia delle dogane dei modelli Intrastat non esonera la comunicazione della black list. Pertanto, se effettuano cessioni o acquisti di beni e servizi sopra i 500 euro verso per esempio il Lussemburgo, andranno compilati:
Modello Intrastat: presentazione obbligatoria degli Elenchi Intrastat delle operazione intracomunitarie riguardanti l’acquisto e/o cessioni di beni e servizi da parte di soggetti aventi partita iva comunitaria che operano all’interno della Comunità Europea. Elenco Paesi Comunità Europea con Obbligo Intrastat:
  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Repubblica ceca
  • Germania
  • Danimarca
  • Estonia
  • Grecia
  • Spagna 
  • Finlandia
  • Francia
  • Gran Bretagna
  • Ungheria
  • Irlanda
  • Italia
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Lettonia
  • Malta
  • Olanda
  • Polonia
  • Portogallo
  • Romania
  • Svezia
  • Slovenia
  • Repubblica Slovacca
San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di beni con l’Italia, inoltre, alcuni paesi della Comunità Europea rientrano anche nelle liste della Black List. Nello specifico, per chi acquista beni da San Marino vige l'obbligo di compilazione e trasmissione del modello polivalente.
Modello Comunicazione Operazioni Black List: dichiarazione delle operazione riguardanti l’acquisto e/o cessioni di beni e servizi da parte di imprese italiane e Paesi appartenenti alla Black List.

Siti di riferimento Ufficiali per Paesi Black List Elenco Aggiornato 2014 e Normativa e prassi Comunicazione Operazioni Black List:

Aggiornato il 14 febbraio 2014 11:25

FONTE :  http://www.guidafisco.it/paesi-black-list-elenco-aggiornato-773

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