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giovedì 17 aprile 2014

Diritti del socio minore di srl / aumento del capitale





1.            ART. 2476    A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell’art. 2476 che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”.
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all’informazione  e alla consultazione anche mediante professionisti di loro fiducia, ad esempio avvocati e commercialisti, ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.
Il diritto di controllo viene abitualmente esercitato dai soci di minoranza nei confronti degli amministratori che sono emanazioni dei soci di maggioranza.
Tale facoltà non può essere negata o limitata ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Questo diritto non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità alla qualifica di socio.
2.            ART. 2479 TER : Le decisioni dell'assemblea possono essere impugnate:
- se sono in contrasto con norme di legge o con l'atto costituivo o se recano danno alla società e sono state assunte con la partecipazione determinante di soci che siano in una situazione di conflitto d'interesse con la società, entro tre mesi dalla trascrizione nel libro dei soci, da parte dei soci che non vi hanno consentito, dagli amministratori e dal collegio sindacale;

3.           ART. 2359 – 2497 I soci di una S.r.l., a prescindere dalle rispettive quote partecipative, realizzano delle sinergie industriali e commerciali tra la S.r.l. ed altre società o imprese i cui assetti proprietari sono, direttamente o indirettamente, riconducibili agli stessi soci. Il socio di minoranza non ha alcuna difesa contro l’implementazione della decisione della maggioranza, a parte possibili considerazioni sul controllo contrattuale disciplinato dall’art. 2359 n. 3 C.C. ( sulla definizione di società collegate ove una società eserciti un’influenza notevole …..) e, conseguentemente, dall’art. 2497.
4.           AUMENTO DI CAPITALE  ART. 2481 - 2481 BIS – 2482 TER  In caso di perdita di oltre 1/3 tale che il capitale sia inf. al minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e contestuale aumento. Art. 2481 bis : in caso di  decisione di aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. La decisione disciplina modalità e tempi, non inferiori a 30 giorni. La decisione, può anche consentire, che l’aumento del capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

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