1.
ART. 2476 A seguito della riforma societaria attuata
con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo
comma dell’art. 2476 che “i soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”.
Il controllo da parte dei soci non amministratori
si concretizza nel diritto all’informazione e alla consultazione anche mediante
professionisti di loro fiducia, ad esempio avvocati e commercialisti, ed è
mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli
amministratori.
Il diritto di controllo viene abitualmente
esercitato dai soci di minoranza nei
confronti degli amministratori che sono emanazioni dei soci di maggioranza.
Tale facoltà non può essere negata o limitata ad
alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio
rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Questo diritto non è subordinato alla ricorrenza
di un particolare interesse ma solo alla titolarità alla qualifica di socio.
2.
ART. 2479
TER : Le decisioni dell'assemblea possono essere impugnate:
- se sono in contrasto con norme di legge o con
l'atto costituivo o se recano danno alla società e sono state assunte con la partecipazione determinante di soci che
siano in una situazione di conflitto d'interesse con la società, entro tre
mesi dalla trascrizione nel libro dei soci, da parte dei soci che non vi hanno
consentito, dagli amministratori e dal collegio sindacale;
3.
ART. 2359 – 2497 I soci di una S.r.l., a prescindere dalle rispettive quote
partecipative, realizzano delle sinergie industriali e commerciali tra la
S.r.l. ed altre società o imprese i cui assetti proprietari sono, direttamente
o indirettamente, riconducibili agli stessi soci. Il socio di minoranza non
ha alcuna difesa contro l’implementazione della decisione della maggioranza, a
parte possibili considerazioni sul controllo contrattuale disciplinato
dall’art. 2359 n. 3 C.C.
( sulla definizione di società collegate ove una società eserciti un’influenza
notevole …..) e, conseguentemente, dall’art. 2497.
4.
AUMENTO DI CAPITALE
ART. 2481 - 2481 BIS – 2482 TER In caso di perdita di oltre 1/3 tale che il capitale
sia inf. al minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea per
la riduzione del capitale e contestuale aumento. Art. 2481 bis : in caso di decisione di aumentare il capitale sociale mediante
nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in
proporzione alle quote da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere
che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova
emissione a terzi. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. La
decisione disciplina modalità e tempi, non inferiori a 30 giorni. La decisione,
può anche consentire, che l’aumento del capitale non sottoscritta da uno o più
soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
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