Scheda informativa
L’articolo 21 del dl
78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto
l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai
fini Iva (“spesometro”).
Nella sua prima versione,
la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o
superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le
operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva,
relativamente alle operazioni non documentate da fattura.
Successivamente, per le
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per
tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni
per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.
Le regole per la
comunicazione delle operazioni relative alle annualità precedenti al 2012 sono
contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22
dicembre 2010.
Il provvedimento del
direttore del 2 agosto 2013
ha invece definito le modalità tecniche e i termini
relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal
2012. Il provvedimento, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha
anche stabilito che lo stesso modello:
- può essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro
- va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione)
- va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010).
Le operazioni da comunicare
Per le operazioni black list e gli acquisti da
San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli
operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello
polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. L’obbligo di
comunicazione riguarda:
1.
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e
ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere
dall’importo
2.
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e
ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se
l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva
3.
le operazioni in contanti legate al turismo di importo
pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e
attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli
articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di
cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei
paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano
residenza fuori dal territorio dello Stato.
L’emissione della fattura, in sostituzione di
altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione
dell’operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per
ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e
attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le
operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le
quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a
tremilaseicento euro, Iva compresa.
Esclusioni
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le
importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e
b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono
già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo
pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di
contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui
pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Dalla comunicazione dei dati relativi ai
precedenti punti 1 e 2 sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del
regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98).
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dall'invio della comunicazione
per il 2012 e il 2013. Dal 2014 sono obbligati a trasmettere la comunicazione
delle operazioni non documentate da fattura elettronica.
Consulta le risposte alle domande
più frequenti (faq) - pdf sulla comunicazione polivalenteCome e quando inviare la comunicazione
La comunicazione – telematica - può essere
effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è
vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio
sostitutivo.
Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma
aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
1. acquisti
da operatori economici sammarinesi
2. acquisti
e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
3. acquisti
di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
Termini
Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano
la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre
2013; per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013.
Attenzione: la
comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 può essere
validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel fino
al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli
eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
A regime, a partire quindi dalle comunicazioni
relative al 2013, i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva
mensile; il 20 aprile, per gli altri.
Modello e Istruzioni
Il modello definitivo, con le relative specifiche
tecniche e le istruzioni, come previsto dal Provvedimento del 2 agosto, è stato
aggiornato recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli
operatori economici. Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino,
effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori
economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello
polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.
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