La composizione della IUC
La nuova IUC si comporrà di 3 componenti:
·
l’IMU, relativa alla componente
patrimoniale;
·
la TASI, sui servizi indivisibili;
·
la TARI, sui rifiuti.
La componente IMU
continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto
reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.
Solo la prima imposta (IMU) non graverà sull’abitazione
principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno
tutte e tre le componenti.
Su tutti gli immobili diversi dall’abitazione
principale, si continuerà a versare anche l’IMU.
Verrà fissato,
comunque, un tetto complessivo del
prelievo, che non può superare l’attuale IMU.
La TASI, di spettanza del proprietario e
dell’inquilino, se locato, varierà dall’1
per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la
stessa base imponibile dell’IMU.
La somma di IMU e
TASI non potrà superare il 10,6 per mille (tetto massimo previsto per l’IMU)
per le seconde abitazioni.
Verrà introdotta
una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della
stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei
loro regolamenti e delibere.
Nessuna novità
per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che
resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole
già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale
come facoltà dell’ente comunale.
Il vero problema
è che i Comuni, che già oggi arrivano al 10,6 per mille (abbassato di un punto
rispetto alla bozza della legge di stabilità) con la sola aliquota IMU, non
avranno le risorse sufficienti per coprire il costo dei servizi indivisibili.
Due le possibili
soluzioni: ridurre l’IMU al 9,6 per mille, per prevedere anche la TASI (all’1
per mille) o all’8,6 per mille per arrivare a una TASI del 2 per mille, o
rinunciare alla TASI del tutto, e reperendo in altro modo le risorse.
La prima strada è
sicuramente la migliore perché la
riduzione viene compensata dalla TASI.
La possibilità, poi,
di prevedere anche per la TASI un sistema di detrazioni, è del tutto teorica,
dato che i Comuni sono liberi di scegliere e se la situazione è quella
descritta avranno poco margine per una tale manovra a beneficio dei contribuenti.
Prevedere una
lista di casi specifici che godranno di sconti specifici (immobili dei single,
immobili di vacanza, immobili di chi risiede da più di 6 mesi all’estero, ecc.)
è un’altra possibilità del Comune, che può basare la graduazione su un criterio
reddituale (utilizzando lo strumento dell’ISEE con aggravio degli oneri dei
contribuenti) .
In definitiva,
molti contribuenti potranno vedersi richiedere un’aliquota TASI al 2,5 per
mille sull’abitazione principale, senza detrazioni, arrivando a pagare
un’imposta superiore alla vecchia IMU.
Il versamento della IUC
L’imposta sarà unica anche nel versamento: andrà, infatti,
corrisposta con un unico bollettino predisposto dall’ente comunale in 4 rate, scadenti il 16 gennaio, 16
aprile, 16 luglio e 16 ottobre.
Il contribuente
può, tuttavia, optare per un versamento unico a giugno e i Comuni per una
variazione delle scadenze standard.
IUC - SCADENZE PER IL
VERSAMENTO
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rata
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date di versamento
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IUC - rateizzata
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1°
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16 gennaio
2014
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2°
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16 aprile
2014
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3°
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16 luglio
2014
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4°
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16 ottobre
2014
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IUC – unica soluzione
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Unica rata
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16 giugno
2014
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All’interno del F24
che verrà inviato alle abitazioni di ciascuno, vi saranno evidenziati i tre importi distinti con codice tributo
autonomo; esclusivamente la componente IMU sull’abitazione principale sarà
pari a zero se si tratta di immobili che rispettano i requisiti richiesti e non
accatastati come immobili di lusso (categorie A/1, A/8 E A/9).
Deducibilità ai fini IRES/IRPEF e
IRAP dell’IMU per gli immobili strumentali
Il testo del
maxi-emendamento alla Legge di stabilità 2014 prevede:
-
l’estensione dal 20% al 30% della deducibilità
dell’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese,
-
e l’applicazione della deducibilità anche all’IRAP.
Con tale
possibilità le imprese possono assorbire in parte gli aumenti subiti
nell’ultimo biennio.
Fino al 2013 l’IMU non è mai stata
deducibile, né ai fini Ires, né tanto meno ai fini Irap.
Con la nuova Legge di stabilità 2014, gli effetti di
una deduzione
dell'Imu pagata per gli “immobili utilizzati per attività economica”, comportano
l’applicazione del principio di cassa
(art.99 co. 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte
diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene
il pagamento”.
Eventuali
ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in
Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel
rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.
Effetti differenziati su diverse
tipologie di contribuenti
La
deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito
d'impresa e professionale avrebbe una ricaduta differenziata sui vari
soggetti:
-
per i soggetti Ires, il
risparmio d'imposta sarebbe facilmente calcolabile, pari al 30% dell'aliquota
ordinaria del 27,5%. Ciò significa, che dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in
termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno, grazie alla
riduzione della variazione in aumento, operata in Unico alla voce "imposte
indeducibili o non pagate". Tuttavia, la società in perdita fiscale
non genera un effetto immediato, ma porterebbe ad accumulare un maggior importo di perdite riportabili
a bilancio.
È, addirittura,
possibile ipotizzare il caso estremo di una società, proprio per il minor
recupero dell'Imu, ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato
imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo;
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ANNO 2013
|
ANNO 2014
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DEDUCIBILITA’
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30%
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20%
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ALIQUOTA IRES
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27,5%
|
27,5%
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RISPARMIO
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8,25
|
5,5
|
-
per i soggetti Irpef, invece, il risparmio
dipenderebbe dall'aliquota marginale, che, nel caso di società di
persone, è differente a seconda dei soci che la compongono. In questo caso,
infatti, la società si limiterebbe a determinare il reddito imponibile per
trasmetterlo "per trasparenza" ai soci. Dal 2013 questo importo non
conterrebbe più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico, ma
sarebbe costituito solo dal 30% per il 2013 e dal 20% per il 2014, di questo.
Il risparmio, quindi, si frazionerebbe tra i soci, e impatterebbe
sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Se vi fosse
una situazione di "incapienza" (per via degli oneri deducibili o
detraibili), l'effetto del risparmio sarebbe nullo. Nel calcolo andrebbero
considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il
reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base
imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di
artigiani e commercianti;
-
l'imprenditore individuale (ma solo per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co.
1, Tuir, perché per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel
calcolo del reddito imponibile) dovrebbe valutare il risparmio solo sulla
propria situazione personale;
-
stessa cosa per gli esercenti
arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu
assolta sugli immobili strumentali. Anche in questo caso, il reddito
professionale (al lordo della ripresa Imu), entrerebbe a far parte
dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi
sarebbe più leggero;
-
caso particolare si avrebbero
per le imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici
che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita
e non locati (i "beni merce"). Queste società, infatti, fruiscono, per i fabbricati citati,
anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e della
totale esenzione a decorrere dal 2014. L'effetto, in questo caso, non
sarebbe solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che
"pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare
bilanci già di per sé deficitari.
DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRPEF e
IRAP DELL’IMU DAL 2013 (maxi-emendamento
Legge di stabilità 2014)
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TIPOLOGIA DI SOGGETTO
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SITUAZIONE FISCALE
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EFFETTI DELLA DEDUCIBILITA’
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SOGGETTI IRES
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SRL IN UTILE FISCALE
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Risparmio d'imposta pari al 30% dell'aliquota
ordinaria del 27,5% (8,25% in meno) nel 2013 grazie alla riduzione della variazione
in aumento operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non
pagate".
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SRL IN PERDITA FISCALE
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Accumulo di un maggior importo di perdite
riportabili a bilancio.
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SRL CHE PASSA DA UTILE A PERDITA
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Caso estremo di una società, che proprio per il
minor recupero dell'Imu ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe
versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo.
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IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
(beni merce)
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Godono della deducibilità al 30% dell'Imu
versata, e fruiscono anche dell'abolizione della seconda rata Imu per
il 2013 (e della totale esenzione a decorrere dal 2014).
Minore imposizione sui redditi e minor onere che
"pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare
bilanci già di per sé deficitari.
La prima rata Imu, che comunque è stata pagata e
resta dovuta, può fruire della deducibilità del 50% ai fini Irpef/Ires, così
come l'imposta pagata sugli immobili strumentali e su quelli
"patrimonio".
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SOGGETTI IRPEF
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SNC, SAS
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Risparmio che varia al variare dell'aliquota
marginale dei soci che partecipano la società (si
fraziona tra i soci) e impatta sull'aliquota Irpef marginale
di ciascuno di essi.
Nel calcolo vanno considerate anche le addizionali
locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione
all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi,
come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
Se vi
è una situazione di "incapienza" l'effetto del risparmio è
nullo.
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DITTA INDIVIDUALE
(esclusivamente per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co.
1, Tuir)
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Risparmio
valutato sulla propria situazione personale (aliquota marginale Irpef,
addizionali e base imponibile per i contributi previdenziali).
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LAVORATORE AUTONOMO
(sugli immobili
strumentali)
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Risparmio sull’aliquota marginale e reddito
professionale (al lordo della ripresa Imu) che entra a far parte
dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarà
più leggero.
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