Salvo lo stop alle minicartelle
È legittima la disposizione che permette alle regioni e agli enti locali di non iscrivere a ruolo importi inferiori a 30 euro.
Lo ha deciso la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 121 dl 5 giugno 2013, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale (promosse dalla Regione Veneto) dell’art. 3, comma 10, del dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d’imposta».
Si ricorderà che detta norma è stata adottata allo scopo di evitare che i costi di riscossione e di accertamento superino i benefici dell’entrata nelle casse della pubblica amministrazione. Secondo la Regione dall’applicazione della norma impugnata sarebbe derivato un grave pregiudizio finanziario, poiché il citato art. 3 del dl n. 16 del 2912, nell’innalzare in maniera esagerata la soglia della «modesta entità» dei crediti tributari, che prima era fissata a «lire 32 mila» (euro 16,53), avrebbe comportato una forte contrazione del gettito sia dei tributi regionali «derivati» (istituiti e disciplinati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito alle Regioni) e sia delle addizionali regionali sulle basi imponibili di tributi erariali.
La norma violerebbe, pertanto, tra gli altri, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e l’art. 120 per inosservanza della leale collaborazione.
La Corte ha considerato non fondate tutte le questioni sottoposte al suo esame e non ha mancato l’occasione di ribadire alcuni principi che troppo spesso sembrano dimenticati dagli enti impositori, altre volte, invece, sono usati strumentalmente per avallare interpretazioni che vengono puntualmente rigettate dalla Consulta.
La Corte ancora una volta ha individuato come elemento risolutivo delle questioni in esame la competenza legislativa esclusiva in materia tributaria attribuita allo Stato a seguito delle modifiche al titolo V della costituzione. Precisa, infatti che è erroneo il presupposto interpretativo da cui parte la regione ricorrente secondo il quale la disciplina dei crediti relativi a «tributi regionali derivati» è ascrivibile alla materia di competenza legislativa concorrente del «coordinamento del sistema tributario» di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.
Infatti, in base alla costante giurisprudenza della Corte, i tributi regionali «derivati» e le addizionali regionali, in quanto istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni. Lo stesso si può, naturalmente affermare per i tributi locali «derivati», istituiti e regolati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito agli enti locali.
La disciplina dei suddetti tributi «derivati» (analogamente a quella delle addizionali regionali, istituite con leggi statali, sulle basi imponibili di tributi erariali) è riservata, dunque, alla legge statale. Da ciò consegue che, da un lato, il legislatore statale può introdurre norme non solo di principio, ma anche di dettaglio, e, dall’altro, l’intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.
La Corte ha, inoltre, sottolineato come la Regione non ha fornito la prova del fatto che l’applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali «derivati» e delle addizionali regionali su tributi erariali, in misura tale da compromettere lo svolgimento delle sue funzioni.
E infine, di fronte all’ennesima invocazione della violazione del principio di leale collaborazione, la Corte ha precisato che la norma impugnata è stata adottata nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato», per la quale la Costituzione non impone alcun coinvolgimento delle Regioni e che ad ogni modo l’esercizio dell’attività legislativa sfugge, in ogni caso, alle procedure di leale collaborazione.
Di Ilaria Accardi, FONTE: ITALIAOGGI
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