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martedì 11 giugno 2013

IVIE: Imu su case all'estero

IVIE: Imu su case all'estero

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013, il pagamento dell'Ivie, l'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, slitta di un anno.

IVIE: Imu su case all'estero

Che cos’è l’IVIE ?


Non tutti sanno che la tassazione sulla casa colpisce non solo chi è proprietario di immobili in Italia, ma anche chi possiede case all’estero. Esiste infatti una sorta di Imu per le case all’estero, si chiama IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all’estero,  ed è già in vigore per cui bisognerà prenderla in considerazione nella prossima dichiarazione dei redditi.
Infatti l'articolo 19, comma 13 e seguenti del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 ha disciplinato l'imposizione fiscale sugli immobili prendendo in considerazione esplicitamente anche quelli situati all’estero, destinati a qualunque uso.

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2013, l'entrata in vigore dell'Ivie è slittata di un anno, per cui essa dovrà essere pagata a partire dal primo luglio di quest'anno e riguarderà il periodo d'imposta 2012.
Le imposte già versate per il periodo 2011, quindi, potranno essere considerate a titolo di acconto per quanto spetti da pagare per il 2012.

Questa imposta colpisce tutti i cittadini residenti in Italia che possiedono o detengono per altri diritti, come l’usufrutto, immobili all’estero, quindi non solo i cittadini italiani proprietari di una casa all’estero, ma anche i cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, con residenza nel nostro paese e che qui pagano le imposte.

Come si calcola l’IVIE ?


L’imposta si calcola in maniera diversa dall’Imu.
Infatti l’importo si determina applicando un’aliquota dello 0,76% alla base imponibile, rappresentata dal valore dell’immobile, da desumere dall’atto d’acquisto o da contratti oppure, se in questi il valore non è riportato, calcolandone il valore di mercato in considerazione del luogo dove si trova.
Solo nei paesi dell’Unione Europea o nei  paesi aderenti allo Spazio Economico europeo, si può adottare come valore quello considerato per l’assolvimento delle imposte locali, come per esempio il valore catastale.

In fase di approvazione della legge di Stabilità è stata inoltre estesa l’aliquota ridotta dello 0,4%, prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da coloro che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per un suo ente, e solo limitatamente al periodo in cui questa prestazione lavorativa viene svolta, a tutti gli altri cittadini.

Anche per l'Ivie, così come per l'Imu, si applicano le  detrazioni di 200 euro per la prima casa e di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni dimorante abitualmente nell’abitazione.

Se l’importo è inferiore a 200 euro l’imposta non deve essere versata.
Facciamo un esempio considerando il caso di un immobile che abbia un valore di 100.000 euro.
100.000 x 0,76% = 760 euro
Da questo valore si dovrà dedurre il valore dell'imposta già versata nello Stato in cui è ubicato l'immobile.

Quest’anno si incomincerà quindi pagando la quota dovuta per l’anno 2012, e la norma chiarisce che è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
La scadenza per il pagamento è fissata al 9 luglio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la legge rimanda alla normativa in materia di IRPEF per i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Dubbi relativi all’IVIE


Nonostante il calcolo dell’imposta sia notevolmente più semplice dell’Imu, questo tipo di tassazione comporta qualche perplessità, soprattutto in merito alle case di proprietà dei cittadini straneri residenti in Italia.

Infatti in alcuni casi appare evidente che risulta difficile risalire ad una possibile proprietà in un paese straniero di un soggetto. Ma anche di fronte ad un’accertata proprietà, potranno esserci i casi di atti d’acquisto di difficile traduzione o non riportanti un prezzo, difficile da valutare in base ai valori di mercato.
Inoltre appare anche iniquo imporre una tassazione a delle persone che sono in Italia per lavoro e che, molto probabilmente, già nel loro paese d’origine pagano un imposta per la casa dove vivono i loro familiari o che è disabitata e che non rappresenta di certo una fonte di reddito.
Fino ad oggi per questi lavoratori regolari era sufficiente inserire la proprietà nella sezione II del modulo RVV del Modello Unico, senza pagare alcuna imposta.
Oggi queste persone potrebbero trovarsi invece nella situazione di dover versare le tasse sul proprio immobile a due Stati, anche se la legge prevede che il contribuente possa dedurre un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Senza contare che gli Stati stranieri possono vedere come un’ingerenza il fatto che l’italia vada ad imporre un prelievo fiscale sul loro territorio e possono anche non riconoscere l’imposta perché basata su concetti di diritto reale differenti.

Un altro aspetto che va tenuto in considerazione e per il quale sono attese delle circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate, è che molti immobili all’estero sono stati acquistati tanti anni fa, per cui nell’atto di acquisto è riportato un valore sensibilmente inferiore all’attuale valore di mercato, e per di più in valuta estera.

Infine c’è da considerare che uno dei punti più deboli di questa tassazione è che l’imposta grava solo sulle persone fisiche e non su quelle giuridiche, per cui in tal modo è possibile essere esclusi dal prelievo fiscale, intestando l’immobile a delle società.

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